AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.197
Data decisione, Autorità: 30.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00197
Lugano 30 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.109 (inc. n. 4833) della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 16 maggio 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la restituzione di un aeroplano del tipo __________, come pure di tutti gli incarti, oggetti e documenti consegnati alla convenuta nell’ambito di un contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 41’077.35 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
E ora sull’eccezione dell’attore di incompetenza territoriale per l’azione riconvenzionale, eccezione che il Pretore con decreto 23 settembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 15 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 26 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 16 maggio 1995 __________ ha chiesto che la convenuta venga condannata alla restituzione di un aeroplano del tipo __________, nonché di tutti gli incarti, oggetti e altri documenti consegnati alla convenuta nell’ambito del contratto di appalto con essa concluso e vertente sull’effettuazione della manutenzione necessaria all’apparecchio.
La convenuta, oltre ad opporsi alle domande dell’attore, ha chiesto in via riconvenzionale la sua condanna al pagamento di fr. 41’077.35 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice per le prestazioni da lei effettuate.
B. L’attore nella risposta alla riconvenzionale del 23 gennaio 1996 ha tra l’altro eccepito la competenza territoriale del giudice adito (pag. 6-14).
La convenuta avrebbe commesso abuso di diritto, considerando debitore della mercede d’appaltatrice la ditta ____________________ oppure il convenuto, a seconda delle convenienze e al solo scopo di rifiutare ad entrambi la restituzione dell’aereo.
Nei confronti dell’attore essa non avrebbe tuttavia mai fatto valere un diritto di ritenzione, il che renderebbe impossibile la presentazione di una riconvenzionale nei di lui confronti. Tale diritto potrebbe in ogni caso essere esercitato solo nei confronti del proprietario dell’aereo, e perciò non dell’attore, che chiaramente non sarebbe il proprietario dell’aereo.
C. Nel decreto impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione rilevando l’incongruenza delle argomentazioni dell’eccipiente, e l’esistenza della necessaria connessione della riconvenzionale con l’azione principale ai sensi dell’art. 172 CPC.
D. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione, ritenendo che il Pretore non avrebbe considerato le sue argomentazioni, che sono perciò state riproposte ed ampliate nel gravame.
E. Delle osservazioni della convenuta, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Secondo l’art. 172 CPC la domanda riconvenzionale è proponibile -ovviamente al foro della domanda principale- se vi è connessione con l’oggetto della domanda principale o per il titolo o per il fatto da cui dipende (lit. a), oppure se, pur dipendendo da titolo o oggetto diverso, l’azione principale e la riconvenzionale si riferiscono a pretese compensabili (lit b).
Nel caso di specie le domande delle parti non riguardano pretese compensabili (restituzione di un aereo e altri oggetti da una parte, richiesta del pagamento di una somma di denaro dall’altra), così che la competenza del giudice della riconvenzionale non può che fondarsi, se del caso, sull’eventuale connessione tra le due domande.
Come lo stesso appellante pacificamente ammette (appello, pag. 9 e riferimenti) l’esistenza della necessaria connessione tra le due domande di causa deve essere ammessa quando esse derivano da un medesimo contratto.
A mente dell’appellante questa circostanza non si verificherebbe in concreto, dato che la convenuta procederebbe in base ad un contratto di appalto, mentre la domanda di lui di restituzione dell’aereo farebbe riferimento “al rapporto di proprietà fra le parti” (appello, pag. 10).
Se non che, l’attore nella petizione aveva affermato l’esatto contrario, ovvero di non essere proprietario dell’aereo (punto 8c, pag. 7), e di procedere perciò sulla base del contratto di appalto esistente tra le parti (punto 7, pag. 6), dal quale discenderebbe l’obbligo dell’appaltatrice alla restituzione dell’oggetto ricevuto (ibidem; cfr. anche la replica, pag. 6).
Stante l’irricevibilità della nuova versione dei fatti prospettata dall’attore (art. 78 CPC), non può che essere confermato il giudizio del Pretore circa l’esistenza della necessaria connessione tra la domanda principale e la riconvenzionale, così da fondare la sua competenza anche alla decisione su quest’ultima.
4.1 In primo luogo egli ravvisa abuso di diritto nel comportamento della convenuta che, a seconda delle esigenze contingenti, avrebbe ritenuto suo debitore sia l’attore che la __________. L’argomentazione è manifestamente inconsistente.
Nella presente causa, infatti, la convenuta ha ritenuto debitore unicamente il qui attore, e a ragione dal momento che egli ha in un primo tempo riconosciuto sia l’esistenza del contratto di appalto con la convenuta (cfr. consid. 3), che addirittura il vantato credito, seppure limitatamente a fr. 15’500.-- (cfr. risposta riconvenzionale, pag. 2).
Ne segue che un eventuale comportamento incongruente della convenuta su questo tema non può avere arrecato pregiudizio all’attore, ma semmai alla __________.
Inoltre la medesima incongruenza potrebbe essere rimproverata all’attore medesimo, che a seconda delle circostanze ha affermato o negato di essere proprietario dell’aereo in questione, di modo che l’accusa di malafede all’indirizzo della parte avversaria non può convincere nemmeno dal profilo della coerenza.
4.2 Del pari inconsistente ai fini del giudizio sulla competenza per territorio è il rilievo secondo cui la convenuta non avrebbe il diritto di trattenere l’aereo, con il che sarebbe stato creato a torto il foro ticinese per l’azione principale.
La questione attiene infatti al merito della vertenza, e non va confusa con quella del foro: se dovesse risultare che la convenuta trattiene a torto l’aereo la petizione sarà accolta, nondimeno essa andava presentata al domicilio della convenuta e non altrove, con l’ovvia conseguenza che la convenuta aveva il diritto di introdurre, come ha fatto, una domanda riconvenzionale entro i limiti dell’art. 172 CPC.
Del resto, a dispetto dei contorti ragionamenti dell’appellante, non vi può essere dubbio sul fatto che anche alla parte che ha torto deve essere riconosciuto il diritto al foro naturale di cui all’art. 59 Cost., e che perciò la causa, come lo stesso attore riconosce (appello, pag. 11), stante la sua natura contrattuale non poteva che essere proposta a __________.
La presunta “imposizione” di questo foro, è perciò in ultima analisi solo l’espressione della norma costituzionale, e non il frutto del comportamento della convenuta.
Non può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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