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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.206
Data decisione, Autorità: 31.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00206
Lugano 31 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00404 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 14 giugno 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32’626.10 oltre interessi all’8% dal 9 novembre 1995 (rimborso di un mutuo);
domanda che il convenuto, precluso, non ha contestato e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 21 ottobre 1996;
appellante la parte convenuta con atto ricorsuale 28 ottobre 1996;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che con contratto 11 febbraio 1992 la __________ aveva concesso al __________ e ad __________ congiuntamente e personalmente solidali- un mutuo di fr. 35’000.- per le necessità dell’esercizio pubblico (doc. C);
che, contrariamente agli accordi, il mutuo non è stato rimborsato secondo il piano prestabilito, tanto è vero che il saldo al 31 dicembre 1995 ammontava ancora a fr. 32’626.10 (doc. D);
che con petizione 14 giugno 1996 la __________ successore in diritto della __________ (doc. B), ha pertanto chiesto la condanna di __________ al pagamento del saldo e dei relativi interessi;
che il convenuto, non avendo inoltrato la risposta di causa nei termini di legge, è rimasto precluso;
che il Pretore, preso atto che il benfondato della pretesa dell’attrice risultava dalla documentazione prodotta, segnatamente dal contratto di mutuo doc. C, dal quale si evinceva che il convenuto si era, tra l’altro, obbligato, in modo solidale e congiuntamente al __________ a rimborsare il credito di cui trattavasi, ha senz’altro ammesso la petizione;
che con atto ricorsuale 28 ottobre 1996 il convenuto ha contestato di dover alcunché alla parte attrice;
che per costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA, 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti della convenuta contumace alla quale, pur essendo data la facoltà d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc.);
che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, le censure sollevate dall’appellante nel suo gravame appaiono perlopiù irricevibili, nella misura in cui non indicano i motivi per cui il giudizio pretorile sarebbe errato;
che l’appellante non nega comunque di aver sottoscritto il contratto e di aver ricevuto la somma di fr. 35’000.-, anche se poi sostiene (irritualmente, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) di averlo fatto in qualità di direttore __________
che egli ammette inoltre di aver firmato un contratto con la __________ ma non con la __________., dimenticando però che quest’ultima -come già accennato più sopra- era il successore in diritto della __________ (doc. B);
che, in merito alla sua preclusione dalla lite, va rilevato che la risposta di causa 2 luglio 1996, da lui allestita, gli era stata ritornata con l’invito di inoltrarne un’altra che ossequiasse i disposti di legge, ciò che il convenuto ha tuttavia omesso di fare;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, dal contratto di cui al doc. C risulta effettivamente che egli si è impegnato personalmente e solidalmente a rimborsare il mutuo concesso dalla __________, e ciò anche se egli non ha mai ricevuto personalmente alcun credito;
che di conseguenza il giudizio pretorile, che condannava il convenuto al risarcimento del mutuo, appare del tutto corretto, non avendo egli per altro nemmeno contestato l’ammontare dello scoperto;
che l’appello deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, siccome del tutto infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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