AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.208
Data decisione, Autorità: 31.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00208
Lugano 31 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00448 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 27 giugno 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 3’636’000.- nonché il mantenimento dell’opposizione interposta al PE no. __________ di Lugano;
ed ora sull’eccezione di intempestività dell’allegato petizionale, che il Pretore ha accolto con giudizio 7 ottobre 1996, con il quale egli ha pertanto respinto in ordine la petizione;
appellante la parte attrice con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 28 ottobre 1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto e di ritornare gli atti al primo giudice per il prosieguo della procedura; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
che con il PE no__________dell’UE di Lugano la __________ ha chiesto al signor __________ il pagamento di fr. 3’636’000.-, corrispondente al rimborso di un credito di costruzione che gli era stato concesso a suo tempo;
che in data 10 novembre 1992 la banca ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso (inc. 1858/92 ro. della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5);
che il 20 novembre 1992 l’escusso si è aggravato contro la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione innanzi alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, gravame che è stato tuttavia respinto con giudicato del 4 giugno 1993 (pervenuto all’attore il 25 giugno successivo);
che il 5 luglio 1993 l’escusso ha inoltrato presso la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, un’azione di disconoscimento del debito (inc. no. OA.94.01260 (già 1735));
che il 25 marzo 1996 quest’ultima causa è stata tuttavia stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 12 LTG, in quanto la parte attrice aveva omesso di versare una rata di acconto delle spese procedurali;
che l’appello, tempestivamente interposto contro tale giudizio, è stato respinto con sentenza 21 giugno 1996;
che il 27 giugno 1996, data di ricezione del giudizio di appello, l’escusso ha provveduto ad inoltrare una nuova petizione, con cui egli ha nuovamente chiesto il disconoscimento dello stesso debito di fr. 3’636’000.- nonché il mantenimento dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano;
che, a suo dire, essendo la causa di merito stata introdotta nel termine di 10 giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione ed essendo questa nuova petizione stata reintrodotta il giorno stesso della ricezione della sentenza che respingeva l’appello contro il decreto di stralcio, il termine di 10 giorni di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF era rispettato;
che nel corso dell’udienza di discussione sul presupposto processuale della tempestività dell’allegato petizionale, indetta per il 30 settembre 1996, la parte convenuta ha chiesto che la petizione fosse respinta in ordine siccome tardiva, mentre che l’attore ha concluso per la tempestività del suo allegato;
che con decisione 7 ottobre 1996 il Pretore, in accoglimento dell’eccezione di intempestività dell’allegato petizionale, ha respinto in ordine la petizione;
che, a suo giudizio, non era possibile sostenere che il termine perentorio per l’inoltro dell’azione dell’art. 83 LEF fosse da intendersi ossequiato da una petizione inoltrata a tre anni di distanza dalla sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello aveva statuito sul rigetto provvisorio dell’opposizione;
che inoltre non era assolutamente rilevante il fatto che la causa di disconoscimento avviata nel luglio 1993 si fosse conclusa per l’omissione di un atto di procedura piuttosto che con un giudizio di merito, la questione determinante non ruotando intorno al concetto di “res iudicata”, bensì attorno al termine di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF;
che con appello con domanda di effetto sospensivo del 28 ottobre 1996, l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto e di ritornare gli atti al Pretore per il prosieguo della procedura; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
che l’appellante sostiene nuovamente che l’inoltro della nuova petizione era possibile, non potendogli essere opposta con efficacia l’eccezione di res iudicata, mentre che, per quanto riguardava il termine di 10 giorni di cui all’art. 83 LEF, lo stesso era tranquillamente ossequiato, atteso che la nuova petizione era stata inoltrata prima che lo stralcio della precedente causa fosse cresciuto in giudicato;
Considerando
in diritto
che giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF l’azione di inesistenza del debito deve essere proposta entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione;
che nella sentenza DTF 104 II 144 il Tribunale federale ha definitivamente chiarito che “quando contro la decisione di rigetto dell’opposizione la legge cantonale di procedura prevede un mezzo ordinario di ricorso, il termine per promuovere l’azione di inesistenza del debito decorre, indipendentemente dall’eventuale provvisoria esecutività della decisione non ancora definitiva, dalla sentenza dell’autorità di ricorso o dal momento in cui il termine di ricorso è spirato o il ricorso è stato ritirato” (cfr. pure Favre, Droit des poursuites, 2. ed., Friborgo 1967, p. 159; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 156 e seg.; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3. ed., Berna 1983, § 19 N. 68; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 1, Zurigo 1984, § 13 nota 136; DTF 47 III 67; Rep. 1982 p. 410);
che nel caso di specie è pacifico che la decisione 10 novembre 1992 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, emessa in una causa a procedura sommaria del valore di fr. 3’636’000.- era impugnabile con il mezzo ordinario dell’appellazione (art. 388 cpv. 1 CPC; Rep. 1982 p. 410), come del resto è pacifico che l’appello, tempestivamente inoltrato il 20 novembre 1992, è stato respinto il 4 giugno 1993, con comunicazione alla parte attrice in data 25 giugno 1993;
che, tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in precedenza, è perciò chiaro che il termine per l’inoltro della causa di disconoscimento del debito ha iniziato a decorrere il 26 giugno 1993 ed è inderogabilmente scaduto il 5 luglio 1993;
che in data 5 luglio 1993 l’attore ha effettivamente provveduto ad inoltrare una causa di disconoscimento del debito, causa che è però stata stralciata dai ruoli nel marzo 1996, per motivi che non è qui necessario menzionare;
che, il termine di 10 giorni per l’inoltro dalla causa di cui all’art. 83 cpv. 2 essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 27 giugno 1996 era ed è ampiamente tardiva;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che la nuova petizione sia stata inoltrata prima che lo stralcio della precedente causa fosse cresciuto in giudicato, non ha come conseguenza la salvaguardia del termine di 10 giorni di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF, lo stesso essendo a quel momento già ampiamente scaduto;
che l’appellante non può nemmeno richiamarsi all’art. 139 CO -e del resto egli neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell’allegato 27 giugno 1996, l’assegnazione del termine supplementare di cui all’art. 139 CO (che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era stata mal introdotta (Gilliéron, op. cit., p. 157; DTF 109 III 49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3 aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che però non è palesemente il caso nella presente fattispecie;
che il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l’appello -che si rivela così del tutto infondato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC- deve conseguentemente essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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