AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.215
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00215
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.95.1041
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 7 luglio
1995 da
Contro
e
__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
in
materia di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario assessore,
con sentenza 21 ottobre 1996, ha integralmente respinto caricando altresì alla
parte istante spese e ripetibili.
Appellante
la parte istante la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in
riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta e di
conseguenza estinto per compensazione il credito della controparte;
mentre
gli appellati, con risposta 13 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga
dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, nelle cause in
materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello
nei confronti della sentenza di prima istanza è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2
CPC);
che la sentenza 21 ottobre
1996 del Segretario assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo
stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno
successivo 22 ottobre 1996 come appare dalle risultanze della ricerca postale
fatta eseguire da questa Camera;
che, di conseguenza, il
termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è
scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto
festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC)
ossia lunedi 4 novembre 1996;
che l’appello spedito l’8
novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
pronuncia
-
L’appello 8 novembre
1996 di __________ è inammissibile perché tardivo.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 200.- per ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster