AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.217
Data decisione, Autorità:
28.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00217
Lugano
28 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.206
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 28
gennaio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
in materia di compravendita con la quale l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'958.50 oltre
interessi, domanda avversata dalla convenuta la quale ha postulato la reiezione
della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento
di fr. 64'625.65 oltre interessi;
nella quale il Pretore, con sentenza 21 ottobre 1996
ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Appellante la convenuta che, con atto di appello
dell'8 novembre 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale mentre
l'attrice con osservazioni 18 dicembre 1996 chiede la reiezione del gravame e
la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del mese di
settembre 1991 la convenuta, che si accingeva a costruire la cappella del
__________, ha ordinato all'attrice, sulla base di un offerta sottoscritta per
accettazione (doc. A) del materiale inerte, del tipo 0/30 Silos.
B. Con la petizione che
ci occupa l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
19'958.55 oltre interessi, somma corrispondente al totale di alcune fatture
(doc. B, C e D) emesse a suo carico e rimaste parzialmente impagate, avendo
ricevuto un unico acconto di fr. 5'000.-- (doc. K). L'attrice ha inoltre
postulato, limitatamente all'importo menzionato, il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
C. Nella risposta e riconvenzionale
del 16 febbraio 1993 la convenuta ha da un lato resistito alle domande
avversarie, mentre dall'altro ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento
di fr. 64'625.65 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
A mente della convenuta il
materiale fornitole sarebbe stato di qualità talmente scadente da risultare
inidoneo alla preparazione del calcestruzzo. In particolare l'inerte non
avrebbe ossequiato i requisiti posti dalla norma SIA 162. Di conseguenza esso
non avrebbe posseduto le qualità che il compratore avrebbe potuto aspettarsi.
La sua verifica e la
conseguente denuncia dei vizi riscontrati sarebbero poi state tempestive, per
cui nessuna manchevolezza potrebbe essere addebitata all'acquirente. La
convenuta ritiene dunque verificate tutte le condizioni della garanzia per i
difetti, che genererebbe il diritto al risarcimento dei danni derivanti in
sostanza dalla demolizione di una parte delle opere erette con il materiale
difettoso e dai costi delle analisi eseguite prima della riapertura del
cantiere.
D. Mediante la replica e
risposta riconvenzionale l'attrice ha confermato le domande avanzate con
l'allegato introduttivo, contestando nel contempo quelle della riconvenzionale.
Il materiale, sebbene di
seconda qualità, sarebbe stato fornito conformemente all'ordinazione della
convenuta, a cui non sarebbe però stata promessa alcuna qualità specifica del
prodotto. All'acquirente non gioverebbe pertanto invocare le menzionate norme
SIA ed avvalersi della garanzia per i contestati difetti dell'inerte, che in
ogni caso, quand'anche esistessero, non sarebbero stati notificati per tempo.
Questi argomenti escluderebbero poi qualsiasi possibilità di accoglimento della
riconvenzionale.
E. Nel giudizio
impugnato il Pretore, qualificando come compravendita il contratto venuto in
essere tra le parti, ha accolto la petizione. Egli ha considerato da un lato incontestati
la fornitura e il trasporto di inerte effettuati dall'attrice, come pure i
prezzi ed i quantitativi esposti nelle fatture (doc. B, C e D), rispettivamente
nei bollettini di consegna (doc. A1). Dall'altro ha osservato che la convenuta
avrebbe fallito nel suo onere probatorio riguardo all'esistenza di difetti nel
materiale fornitole. Il primo giudice ha ritenuto inoltre abbondanzialmente
che, anche se si volesse concludere per la presenza di difetti, gli stessi
sarebbero da considerare manifesti e la loro notifica tardiva, per cui la merce
andrebbe ritenuta accettata.
Per questi motivi del
tutto infondata sarebbe la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla
convenuta che, del resto, nemmeno ha sostanziato la richiesta.
F. Con tempestivo
gravame datato 8 novembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
argomentando, tra l’altro, che il materiale ricevuto, siccome scadente e di
seconda qualità, non sarebbe stato quello ordinato con la conseguenza che la
fornitura riguarderebbe un aliud. In ogni caso il giudice di prime cure
avrebbe a torto ritenuto privo di difetti il materiale oggetto della
compravendita. L'attrice avrebbe in effetti fornito merce di seconda qualità
senza peraltro informare l'acquirente, al momento dell'ordinazione, che
esistevano sul mercato due qualità di inerti con la medesima granulometria.
L'agire della venditrice
disattenderebbe inoltre la norma SIA 162 che, pur non essendo vincolante,
indicherebbero perlomeno in concreto le qualità basilari che gli inerti
dovrebbero possedere.
Il Pretore non avrebbe poi
tenuto conto delle analisi di resistenza eseguite su campioni di materiale da
parte dell'Istituto tecnico-sperimentale di __________, le quali avrebbero
indicato l'inidoneità dell'inerte all'uso che la convenuta doveva fare. A mente
della convenuta il primo giudice avrebbe inoltre ritenuto a torto intempestiva
la denuncia dei difetti, che in concreto non sarebbero stati manifesti, vista
la necessità di analisi approfondite. Stanti queste considerazioni, l'attrice
dovrebbe essere condannata a risarcire i danni subiti dalla convenuta, che il
Pretore nemmeno avrebbe considerato, avendo concluso per l'assenza di difetti.
Nelle osservazioni de 18
dicembre 1996 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Mediante l'appello
il compratore ha reiterato l’eccezione di difettosità dell'oggetto venduto,
mentre dall'altro ha osservato, per la prima volta, che la venditrice gli
avrebbe fornito materiale diverso da quello ordinato. Queste due ipotesi hanno
conseguenze giuridiche differenti. La prima porta all'applicazione delle norme
sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO), mentre la
seconda configura l'eccezione del mancato adempimento del contratto (art. 82
CO). In effetti se viene fornita una cosa differente da quella pattuita
contrattualmente, vale a dire un aliud, non sussiste un adempimento
inadeguato - che implicherebbe l'applicazione degli art. 197 e segg. CO -,
bensì addirittura un inadempimento (Keller/Siehr, Kaufrecht, Zurigo
1995, pag. 77).
Stante questa premessa, si
porrebbe la domanda a sapere se l'acquirente possa sollevare l'eccezione di cui
all'art. 82 CO accanto a quella basata sulle norme relative alla garanzia per i
difetti della cosa venduta. Il quesito - dibattuto in dottrina (per la
negativa: Von Bühren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
Zurigo 1964, pag. 465; mentre di altra opinione sono: Weber, Commentario
bernese, 1982, ad art. 82 CO, n. 176; Honsell/Vogt/Wiegand, Commentario basilese,
1992, ad art. 82 CO, n. 11; nello stesso senso pure Rep. 1968, pag. 272)
- non merita particolare disamina poiché se il
compratore ha opposto azione redibitoria rispettivamente domanda di
risarcimento danni per difetti, respinte per trascuratezza nell'esame
della cosa ricevuta, non può mutare in sede di appello la domanda sollevando
l’eccezione di inadempimento (cfr. Rep. 1983, 286).
- Nel caso di specie
non è necessario approfondire l’argomento a sapere se il materiale inerte
fornito era difettoso come apparirebbe invero dal fatto che era composto da
un'alta percentuale di materiale micoso, da grani friabili e da materiale non
lavato, e quindi non adatto per la confezione del calcestruzzo - per il quale
gli inerti devono essere puliti, insensibili alle intemperie, esenti da parti
argillose e da impurità dannose - anche se dall'istruttoria non si evince
assolutamente che la venditrice si sia impegnata a fornire dell'inerte idoneo
all'uso concreto, tant'è che nell'ordinazione venne indicato il materiale che
l'appellante desiderava e in particolare (solo) il tipo di granulometria (teste
__________). Infatti fosse anche stabilita la difettosità del materiale
l’acquirente non potrebbe prevalersene poiché ha disatteso i suoi obblighi in
materia di verifica della cosa venduta e di susseguente notifica tempestiva dei
difetti.
Per l’art. 201 CO il
compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta tosto che l’ordinario
andamento degli affari lo consenta e, se vi scopre difetti di cui il venditore
sia responsabile, dargliene subito notizia: diversamente la cosa venduta si
ritiene accettata. L’articolo in questione distingue nettamente tra difetti
apparenti e difetti occulti ed il criterio distintivo consiste nella
possibilità o nell’impossibilità per l’acquirente di riconoscere i difetti
della cosa fornitagli verificandone lo stato appena può (cpv. 1), vale a dire
procedendo con diligenza alle verifiche usuali (cpv. 2).
2.1. Una prima verifica del
materiale inerte doveva essere quella immediata visiva al momento della
consegna poiché la presenza di un’alta percentuale di materiale micoso, di grani
friabili e soprattutto di materiale non lavato (questi i difetti degli inerti
come alle constatazioni degli ingegneri: cfr. per tutte la lettera doc. 1)
appare, anche ad un profano, manifestazione della quale un tecnico deve
accorgersi se presta la dovuta attenzione. Ne dà prova il tecnico responsabile
della convenuta - __________ - che afferma come il materiale inerte non venisse
controllato dagli operai perché ci vuole una persona pratica (cfr. sua
deposizione testimoniale), ma lui che pratico deve essere non si è dato la pena
di verificare e che, secondo un verbale degli ingegneri ha comunicato ad uno di
questi che “l’analisi visiva degli inerti rivelava già che non sono adatti alla
confezione del calcestruzzo” (cfr. doc. 5; irrilevante e pretestuosa l’affermata
carente forza probatoria di questo accertamento attraverso la dichiarazione di
un terzo quando quel documento è stato prodotto dalla stessa parte convenuta
che non può prevalersene solo per quanto le interessa e le è favorevole e
delegittimarne la portata quando la conseguenza le è contraria). La possibile
immediata verifica visiva è poi confermata dal rapporto tecnico degli ingegneri
(doc. 7) nel quale si afferma : “Per quanto riguarda l’inerte sarà necessario
continuare nella direzione presa per la ricostruzione della terza tappa.
Riteniamo d’estrema importanza procedere ad un controllo periodico dell’inerte
presente sul cantiere per prevenire costose e spiacevoli sorprese..”.
Non avendo provveduto alla
tempestiva possibile verifica già in occasione delle prime forniture iniziatesi
il giorno 23 settembre 1995 (cfr. doc. Z) e denunciando quindi il difetto solo
dopo i risultati delle analisi peritali conosciuti il 24 ottobre successivo
(teste __________), la convenuta ha perso il diritto di far valere la garanzia
e la cosa venduta è considerata accettata (art. 201 cpv. 2 e 3 CO).
2.2. Ma anche volendo
prescindere dall’obbligo di un’immediata verifica degli inerti già al momento
della consegna, la convenuta ha comunque agito tardivamente. Infatti
trattandosi di merce che dev’essere rilavorata per la formazione del
calcestruzzo si potrebbe ritenere che la verifica usuale può essere fatta solo
al momento di questo reimpiego degli inerti (DTF 76 II 221 consid. 2) .
È quello che contemplano gli usi e le norme in materia dal momento che le
prescrizioni SIA prevedono l’esecuzione di un provino prima dell’inizio dei
lavori (teste __________ che l’impresa convenuta non ha eseguito (teste
__________ L'inidoneità degli inerti poteva così essere verificata prima
dell'avvio del cantiere con la semplice esecuzione di un provino, che però è
stato effettuato solo in occasione del primo getto di calcestruzzo (teste
__________; rispettivamente il 10 ottobre 1991 come appare dal processo verbale
dell’Istituto cantonale tecnico-sperimentale allegato alla lettera doc. 1),
ottenendo i primi risultati il 17 ottobre 1991. Considerato che, di regola,
dall'esecuzione di un provino all'esito dell'esame passa un minimo di sette
giorni (teste __________) e che la prima fornitura di inerte è stata fatta il
23 settembre 1991 (doc. Z), ben si può considerare tardiva la verifica eseguita
oltre 15 giorni da quando era possibile e da quando gli usi la prevedono.
- Ne segue la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato con tasse, spese e
ripetibili d’appello a carico dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 8 novembre
1996 della ditta __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
1’400 .--
b) spese fr.
100 .--
Totale fr.
1’500 .--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 2’000 .-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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