AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.217
Data decisione, Autorità: 28.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00217
Lugano 28 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.206 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 28 gennaio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
in materia di compravendita con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'958.50 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta la quale ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 64'625.65 oltre interessi;
nella quale il Pretore, con sentenza 21 ottobre 1996 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Appellante la convenuta che, con atto di appello dell'8 novembre 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale mentre l'attrice con osservazioni 18 dicembre 1996 chiede la reiezione del gravame e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del mese di settembre 1991 la convenuta, che si accingeva a costruire la cappella del __________, ha ordinato all'attrice, sulla base di un offerta sottoscritta per accettazione (doc. A) del materiale inerte, del tipo 0/30 Silos.
B. Con la petizione che ci occupa l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'958.55 oltre interessi, somma corrispondente al totale di alcune fatture (doc. B, C e D) emesse a suo carico e rimaste parzialmente impagate, avendo ricevuto un unico acconto di fr. 5'000.-- (doc. K). L'attrice ha inoltre postulato, limitatamente all'importo menzionato, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
C. Nella risposta e riconvenzionale del 16 febbraio 1993 la convenuta ha da un lato resistito alle domande avversarie, mentre dall'altro ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 64'625.65 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
A mente della convenuta il materiale fornitole sarebbe stato di qualità talmente scadente da risultare inidoneo alla preparazione del calcestruzzo. In particolare l'inerte non avrebbe ossequiato i requisiti posti dalla norma SIA 162. Di conseguenza esso non avrebbe posseduto le qualità che il compratore avrebbe potuto aspettarsi.
La sua verifica e la conseguente denuncia dei vizi riscontrati sarebbero poi state tempestive, per cui nessuna manchevolezza potrebbe essere addebitata all'acquirente. La convenuta ritiene dunque verificate tutte le condizioni della garanzia per i difetti, che genererebbe il diritto al risarcimento dei danni derivanti in sostanza dalla demolizione di una parte delle opere erette con il materiale difettoso e dai costi delle analisi eseguite prima della riapertura del cantiere.
D. Mediante la replica e risposta riconvenzionale l'attrice ha confermato le domande avanzate con l'allegato introduttivo, contestando nel contempo quelle della riconvenzionale.
Il materiale, sebbene di seconda qualità, sarebbe stato fornito conformemente all'ordinazione della convenuta, a cui non sarebbe però stata promessa alcuna qualità specifica del prodotto. All'acquirente non gioverebbe pertanto invocare le menzionate norme SIA ed avvalersi della garanzia per i contestati difetti dell'inerte, che in ogni caso, quand'anche esistessero, non sarebbero stati notificati per tempo. Questi argomenti escluderebbero poi qualsiasi possibilità di accoglimento della riconvenzionale.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore, qualificando come compravendita il contratto venuto in essere tra le parti, ha accolto la petizione. Egli ha considerato da un lato incontestati la fornitura e il trasporto di inerte effettuati dall'attrice, come pure i prezzi ed i quantitativi esposti nelle fatture (doc. B, C e D), rispettivamente nei bollettini di consegna (doc. A1). Dall'altro ha osservato che la convenuta avrebbe fallito nel suo onere probatorio riguardo all'esistenza di difetti nel materiale fornitole. Il primo giudice ha ritenuto inoltre abbondanzialmente che, anche se si volesse concludere per la presenza di difetti, gli stessi sarebbero da considerare manifesti e la loro notifica tardiva, per cui la merce andrebbe ritenuta accettata.
Per questi motivi del tutto infondata sarebbe la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla convenuta che, del resto, nemmeno ha sostanziato la richiesta.
F. Con tempestivo gravame datato 8 novembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale argomentando, tra l’altro, che il materiale ricevuto, siccome scadente e di seconda qualità, non sarebbe stato quello ordinato con la conseguenza che la fornitura riguarderebbe un aliud. In ogni caso il giudice di prime cure avrebbe a torto ritenuto privo di difetti il materiale oggetto della compravendita. L'attrice avrebbe in effetti fornito merce di seconda qualità senza peraltro informare l'acquirente, al momento dell'ordinazione, che esistevano sul mercato due qualità di inerti con la medesima granulometria.
L'agire della venditrice disattenderebbe inoltre la norma SIA 162 che, pur non essendo vincolante, indicherebbero perlomeno in concreto le qualità basilari che gli inerti dovrebbero possedere.
Il Pretore non avrebbe poi tenuto conto delle analisi di resistenza eseguite su campioni di materiale da parte dell'Istituto tecnico-sperimentale di __________, le quali avrebbero indicato l'inidoneità dell'inerte all'uso che la convenuta doveva fare. A mente della convenuta il primo giudice avrebbe inoltre ritenuto a torto intempestiva la denuncia dei difetti, che in concreto non sarebbero stati manifesti, vista la necessità di analisi approfondite. Stanti queste considerazioni, l'attrice dovrebbe essere condannata a risarcire i danni subiti dalla convenuta, che il Pretore nemmeno avrebbe considerato, avendo concluso per l'assenza di difetti.
Nelle osservazioni de 18 dicembre 1996 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Stante questa premessa, si porrebbe la domanda a sapere se l'acquirente possa sollevare l'eccezione di cui all'art. 82 CO accanto a quella basata sulle norme relative alla garanzia per i difetti della cosa venduta. Il quesito - dibattuto in dottrina (per la negativa: Von Bühren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1964, pag. 465; mentre di altra opinione sono: Weber, Commentario bernese, 1982, ad art. 82 CO, n. 176; Honsell/Vogt/Wiegand, Commentario basilese, 1992, ad art. 82 CO, n. 11; nello stesso senso pure Rep. 1968, pag. 272)
Per l’art. 201 CO il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta tosto che l’ordinario andamento degli affari lo consenta e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia: diversamente la cosa venduta si ritiene accettata. L’articolo in questione distingue nettamente tra difetti apparenti e difetti occulti ed il criterio distintivo consiste nella possibilità o nell’impossibilità per l’acquirente di riconoscere i difetti della cosa fornitagli verificandone lo stato appena può (cpv. 1), vale a dire procedendo con diligenza alle verifiche usuali (cpv. 2).
2.1. Una prima verifica del materiale inerte doveva essere quella immediata visiva al momento della consegna poiché la presenza di un’alta percentuale di materiale micoso, di grani friabili e soprattutto di materiale non lavato (questi i difetti degli inerti come alle constatazioni degli ingegneri: cfr. per tutte la lettera doc. 1) appare, anche ad un profano, manifestazione della quale un tecnico deve accorgersi se presta la dovuta attenzione. Ne dà prova il tecnico responsabile della convenuta - __________ - che afferma come il materiale inerte non venisse controllato dagli operai perché ci vuole una persona pratica (cfr. sua deposizione testimoniale), ma lui che pratico deve essere non si è dato la pena di verificare e che, secondo un verbale degli ingegneri ha comunicato ad uno di questi che “l’analisi visiva degli inerti rivelava già che non sono adatti alla confezione del calcestruzzo” (cfr. doc. 5; irrilevante e pretestuosa l’affermata carente forza probatoria di questo accertamento attraverso la dichiarazione di un terzo quando quel documento è stato prodotto dalla stessa parte convenuta che non può prevalersene solo per quanto le interessa e le è favorevole e delegittimarne la portata quando la conseguenza le è contraria). La possibile immediata verifica visiva è poi confermata dal rapporto tecnico degli ingegneri (doc. 7) nel quale si afferma : “Per quanto riguarda l’inerte sarà necessario continuare nella direzione presa per la ricostruzione della terza tappa. Riteniamo d’estrema importanza procedere ad un controllo periodico dell’inerte presente sul cantiere per prevenire costose e spiacevoli sorprese..”.
Non avendo provveduto alla tempestiva possibile verifica già in occasione delle prime forniture iniziatesi il giorno 23 settembre 1995 (cfr. doc. Z) e denunciando quindi il difetto solo dopo i risultati delle analisi peritali conosciuti il 24 ottobre successivo (teste __________), la convenuta ha perso il diritto di far valere la garanzia e la cosa venduta è considerata accettata (art. 201 cpv. 2 e 3 CO).
2.2. Ma anche volendo prescindere dall’obbligo di un’immediata verifica degli inerti già al momento della consegna, la convenuta ha comunque agito tardivamente. Infatti trattandosi di merce che dev’essere rilavorata per la formazione del calcestruzzo si potrebbe ritenere che la verifica usuale può essere fatta solo al momento di questo reimpiego degli inerti (DTF 76 II 221 consid. 2) . È quello che contemplano gli usi e le norme in materia dal momento che le prescrizioni SIA prevedono l’esecuzione di un provino prima dell’inizio dei lavori (teste __________ che l’impresa convenuta non ha eseguito (teste __________ L'inidoneità degli inerti poteva così essere verificata prima dell'avvio del cantiere con la semplice esecuzione di un provino, che però è stato effettuato solo in occasione del primo getto di calcestruzzo (teste __________; rispettivamente il 10 ottobre 1991 come appare dal processo verbale dell’Istituto cantonale tecnico-sperimentale allegato alla lettera doc. 1), ottenendo i primi risultati il 17 ottobre 1991. Considerato che, di regola, dall'esecuzione di un provino all'esito dell'esame passa un minimo di sette giorni (teste __________) e che la prima fornitura di inerte è stata fatta il 23 settembre 1991 (doc. Z), ben si può considerare tardiva la verifica eseguita oltre 15 giorni da quando era possibile e da quando gli usi la prevedono.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 8 novembre 1996 della ditta __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’400 .--
b) spese fr. 100 .--
Totale fr. 1’500 .--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000 .-- per ripetibili d'appello.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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