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Numero d'incarto:
12.1996.220
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00220
Lugano
16 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.95.270 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza 15 dicembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6’870.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr.
10’520.-- oltre accessori in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 1° novembre 1996 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
14 novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza;
Mentre
l’istante nelle osservazioni del 25 novembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di ripetibili.
Richiamato
il decreto 18 novembre 1996 del Presidente di questa Camera che ha concesso
l’effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° settembre 1995 nell’ambito di un
programma occupazionale sussidiato dall’Ufficio cantonale del lavoro.
Il
18 ottobre 1995 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro con effetto
immediato, adducendo gravi inadempienze dell’istante e la sua sostanziale
inidoneità al genere di lavoro in questione (doc. B).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante, che ha trovato una nuova
occupazione a partire dal 1° gennaio 1996, ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 6’870.-- oltre interessi, corrispondenti alla
differenza sul salario pattuito per il mese di settembre, e al salario di
ottobre e novembre del 1995.
C. All’udienza
di discussione del 2 febbraio 1996 la convenuta si è opposta all’istanza,
confermando gli addebiti di cui alla lettera di licenziamento, e precisando che
la sanzione sarebbe inoltre stata essenzialmente motivata dal fatto che essa,
all’insaputa del direttore della convenuta, avrebbe trasmesso all’Ufficio del
lavoro la richiesta di sussidio relativa al proprio programma occupazionale
indicandone una durata di 6 mesi, quando invece le parti si erano accordate per
un periodo di soli 3 mesi.
Inoltre,
al momento del licenziamento in tronco le parti avevano comunque già deciso di
comune accordo di porre termine al rapporto di lavoro con il 31 ottobre 1995.
D. Al
termine dell’udienza di audizione testimoniale del 1° marzo 1996, alla quale la
convenuta non si è presentata, l’istante ha dichiarato di aumentare la propria
pretesa a fr. 10’520.-- in considerazione del fatto che dalle prove assunte
risultavano pattuiti la durata del contratto di lavoro di 6 mesi e un salario
di fr. 3’380.-- al mese in luogo dei fr. 3’290.-- indicati in precedenza.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco pronunciato dalla convenuta.
Essa
non avrebbe in alcun modo provato il fondamento degli addebiti contenuti nella
lettera di licenziamento, mentre la richiesta di sussidio per il programma
occupazionale riguardante l’istante sarebbe stata presentata per una durata di
6 mesi e accompagnata da una lettera della convenuta recante la firma del suo
direttore, così che anche in questo caso nulla potrebbe essere rimproverato
all’istante.
Non
essendo stata provata l’asserita pattuizione della cessazione anticipata degli
effetti del contratto, stipulato per la durata determinata di 6 mesi, l’istante
potrebbe richiedere il pagamento del salario almeno fino al momento dell’inizio
della sua nuova attività, e quindi fino al 31 dicembre 1995, così come da lei
richiesto.
F. Con
tempestivo gravame datato 14 novembre 1996 la convenuta chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Sarebbe
in primo luogo proceduralmente inammissibile l’aumento della domanda di causa
presentato dall’istante solo nella seconda parte della procedura, così che essa
sarebbe da ricondurre agli iniziali fr. 6’870.-- oltre interessi.
Quo
alla prevista durata del programma occupazionale, e perciò del contratto di
lavoro, il Pretore avrebbe ammesso a torto la pattuizione del termine di 6
mesi, ritenuto che dalla deposizione Hess risulterebbe invece una prevista
durata di 2 soli mesi, il che dimostrerebbe il grave abuso commesso
dall’istante, che alla lettera della convenuta avrebbe ingannevolmente allegato
un formulario compilato in contrasto con gli accordi.
G. Delle
osservazioni 25 novembre 1996 dell’istante, che postula la reiezione del
gravame con protesta di ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
321 cpv. 1 lit. b CPC stabilisce che in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, come pure nuove prove ed eccezioni.
E’
perciò in violazione di questa norma di procedura che la convenuta solleva per
la prima volta nel proprio gravame il problema procedurale costituito
dall’aumento della domanda formulato in corso di causa dall’istante. Infatti,
per essere ricevibile in questa sede la doglianza avrebbe dovuto essere
sollevata avanti al Pretore in occasione del dibattimento finale, di modo che
il silenzio della convenuta in quell’occasione non può che valere quale
ratifica della procedura svolta fino a quel punto, e questo a maggior ragione
dal momento che l’entità della domanda non è di per sé stata contestata dalla
convenuta, che per altri motivi si oppone alla richiesta della controparte.
- A
titolo abbondanziale si rileva comunque che l’aumento della domanda di causa
postulato dall’istante è perfettamente lecito dal profilo procedurale, non essendovi
tardività e neppure violazione del principio del contraddittorio.
Secondo
l’art. 75 lit. b CPC, applicabile anche nella procedura speciale per azioni
derivanti dal contratto di lavoro in virtù dei rinvii di cui agli art. 418 e
399 CPC, la parte può infatti in ogni stadio della causa estendere le proprie
domande principali od accessorie purché esse poggino sul medesimo complesso di
fatti originariamente proposto a giudizio -il che è nella specie manifestamente
il caso-, senza pregiudizio per la controparte, che ancora al dibattimento
finale può prendere posizione sulle richieste così estese dal procedente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 75, n. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 19; per la procedura di appello: art. 321
cpv. 1 lit. a CPC, Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 14).
- Nel
merito la convenuta ribadisce la tesi secondo cui l’istante avrebbe compilato
il formulario destinato all’Ufficio del lavoro in maniera contraria agli
accordi, il che giustificherebbe il licenziamento in tronco.
Essa
sostiene la propria affermazione in base alla deposizione della teste
__________, ma la teste, a ben vedere, ha unicamente riferito di aver
presenziato ad un litigio nel corso del quale il direttore della convenuta
__________ ha rimproverato all’istante di avere indicato nel formulario una
durata dell’attività di 6 mesi invece che di 2 mesi.
Evidentemente
il riferire l’affermazione fatta dall’__________ -che, data la di lui posizione
di direttore unico, equivale ad un’affermazione della convenuta medesima- è fatto
privo di efficacia probatoria, che non implica in alcun modo la verità di
quanto riferito (II CCA.27 aprile 1995 in re H./G.; 5 gennaio 1995 in re
R./R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 237, n. 1).
Diverso
sarebbe stato il caso se la teste avesse assistito in prima persona alla
pattuizione tra l’istante e l’__________, avvenuta secondo la teste qualche
giorno prima, della durata del periodo di lavoro dell’istante presso la
convenuta, ma la corretta lettura della deposizione __________ non consente di
ritenere la sua diretta conoscenza di questa circostanza.
A
ciò va aggiunto che la deposizione __________, come rettamente ritenuto dal
Pretore, costituisce un elemento di giudizio in favore dell’esistenza di una
pattuizione di un contratto di lavoro della durata di 6 mesi, ma in ogni caso
essa non corrobora affatto la tesi della convenuta secondo cui l’istante
avrebbe commesso una grave violazione contrattuale allestendo il formulario
doc. 1 contrariamente alla volontà della convenuta.
- Dovendosi
così confermare l’accertamento dell’inesistenza di una causa grave a sostegno
del licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta il 18 ottobre 1995, non
può che seguirne anche la conferma dell’attribuzione all’istante di quanto
richiesto, ritenuto che sull’ammontare del preteso indennizzo non vi è stata
contestazione alcuna da parte della resistente, fatta salva l’eccezione di
natura procedurale di cui ai considerandi 1 e 2.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 novembre 1996 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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