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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.226
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00226
Lugano
27 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. EF.96.02375 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con
petizione 30 luglio 1996 da
contro
Massa
fallimentare __________ rappr.
dal__________ __________
in materia di contestazione della graduatoria che il
Pretore, con sentenza 11 novembre 1996, ha respinto.
Appellante l’attore il quale, con atto di appello 22
novembre 1996, chiede l’accoglimento delle proprie domande di petizione mentre
la controparte, con osservazioni 23 dicembre 1996, postula la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio di prima istanza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il
notaio avv. __________ ha pagato allo Stato la tassa di bollo d’archivio
notarile di Fr. 12’900.- relativa ad un suo rogito di compravendita di un bene
immobiliare stipulato tra la ____________________ (in seguito __________) e la
____________________ Surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso
nei confronti delle parti (art. 23 Legge sul bollo) il notaio ha insinuato nel
fallimento della __________ questo suo credito (oltre a quello per l’onorario
notarile) chiedendo che lo stesso venisse posto al beneficio dell’ipoteca
legale degli art. 836 CC e 183 LAC.
L’amministrazione
del fallimento non ha riconosciuto al credito in questione il beneficio del
pegno immobiliare collocandolo, quale semplice credito chirografario, nella
quinta classe della graduatoria fallimentare.
- Il
Pretore, chiamato a decidere la contestazione del notaio riguardo alla
collocazione in graduatoria del suo credito, ha respinto la pretesa del
creditore confermando la decisione dell’amministrazione del fallimento.
Contro
la decisione del Pretore insorge, con l’appello che ci occupa, il notaio avv.
__________ il quale insiste nel ritenere che la tassa di bollo riguardante un
contratto di compravendita immobiliare ha una relazione particolare con
l’immobile compravenduto e di conseguenza a carico dello stesso, per quella
tassa, deve essere riconosciuto il beneficio dell’ipoteca legale senza
iscrizione a favore dello Stato; nel caso concreto, essendo subentrato per
legge nei diritti dello Stato, a suo favore.
- Per
quanto riguarda la natura della tassa di bollo il Tribunale federale ha avuto
modo di esprimersi (DTF 117 Ia 516 consid. 2b) nei seguenti termini:
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata con la sentenza
pubblicata in DTF 109 Ia 304 segg., l’esazione di diritti di bollo commisurati
al valore dell’atto da parte di un Cantone è considerata una vera e propria
imposta sul documento che colpisce la confezione dell’atto. L’applicazione del
bollo non dipende quindi dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda
l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. L’imposta costituisce
un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno
indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che esse intendono
conseguire con quest’ultimo o dagli effetti che ne scaturiscono. Anche per il
diritto ticinese l’imposta di bollo raffigura un’autentica imposta sul
documento.”
Di
fronte a tale chiarezza mal si comprende l’insistenza del notaio nel voler
individuare un legame particolare, così come voluto dagli art. 836 CC e 183
LAC, tra la tassa di bollo sul contratto di compravendita immobiliare e
l’immobile quando l’imposta non dipende assolutamente dalla qualifica del bene
oggetto del contratto. Forse il notaio ha voluto sposare, contro l’evidenza, il
parere dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. doc. F) per il
quale lo Stato, nel caso di insolvibilità delle parti, può avvalersi
dell’ipoteca legale a garanzia del recupero d’imposta di bollo per atto
notarile. Ma dimentica che, anche per altre imposte che sembrerebbero ben più
connesse specificatamente con l’immobile, la giurisprudenza federale e
cantonale si è progressivamente indirizzata verso un’applicazione sempre più
prudente, e contraria agli intendimenti delle autorità di tassazione, dell’art.
836 CC.
Nella
sentenza DTF 62 II 29 il Tribunale federale aveva deciso che non
potevano beneficiare dell’ipoteca legale le imposte sulla sostanza mobiliare,
né quelle relative al reddito non derivante dall’immobile; in DTF 110 II
237 l’Alta Corte federale ha poi precisato che l’ipoteca legale poteva essere
concessa solo in presenza di uno stretto rapporto tra l’imposta ed il fondo da
gravare, giungendo alla conclusione che nel caso allora in esame nemmeno
l’imposta sul capitale di una società potesse beneficiare della garanzia reale
di cui all’art. 836 CC, e ciò anche se il fondo gravato fosse l’unico attivo
della società.
In
tempi più recenti, anche la Camera di diritto tributario del Tribunale di
appello ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’eventuale concessione
dell’ipoteca legale per i crediti d’imposta, anche qui per puntualizzare
l’estrema prudenza nel riconoscimento di questo particolare istituto: nella
sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B. è stato così deciso che, in
mancanza di un rapporto sufficientemente stretto tra l’imposta e il fondo da
gravare, non poteva godere del beneficio dell’ipoteca legale l’imposta sul
reddito del commerciante professionale di immobili; per lo stesso motivo, nella
sentenza CDT 27 agosto 1993 in re E.D. è stato giudicato che gli utili
conseguiti con l’alienazione di immobili non potevano a loro volta essere posti
al beneficio dell’ipoteca legale.
A
maggior ragione quindi il beneficio dell’ipoteca legale no può essere concesso
ad un’imposta che, come quella ticinese sul bollo, non ha alcuna relazione con
l’oggetto del contratto e quindi con l’immobile nel caso una compravendita
immobiliare.
Per i quali motivi
visti gli art. 836 CC, 183
LAC e la Legge sul bollo
nonché, per le spese, l’art.
148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
22 novembre 1996 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 550.- e le spese in Fr. 50.- (per complessivi Fr.
600.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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