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Numero d'incarto:
12.1996.228
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00228
Lugano
28 novembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.96.112
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 8 agosto 1996 da
(rappr.
dall’ avv. __________)
contro
(amministratrice
unica ____________________
che
il Pretore, con decreto 14 novembre 1996, ha accolto ordinando alla parte
convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante i locali occupati nello
stabile “____________________ a __________.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 26 novembre 1996, chiede che
l’istanza di sfratto venga respinta.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto che dall’agosto 1994 la
__________ conduce in locazione dei vani adibiti a negozio nello stabile
“__________ ” di proprietà della __________;
che, con raccomandata 9
maggio 1996, la proprietaria ha diffidato la locatrice a voler provvedere al
versamento, entro 30 giorni, delle pigioni arretrate per complessivi Fr.
19’093.- con la comminatoria della disdetta della locazione ai sensi dell’art.
257d CO (doc. C);
che la locatrice non ha
provveduto a versare lo scoperto nel termine impartitole e di conseguenza il
rapporto di locazione è stato disdetto, con formulario ufficiale del 28 giugno
1996 (doc. D), per il 31 luglio 1996;
che il 15 luglio 1996 la
__________ ha contestato la disdetta presso l’Ufficio di conciliazione di Breganzona
argomentando che l’impianto di ventilazione non funzionava e che non le erano stati
messi a disposizione i necessari parcheggi;
che a seguito dell’istanza
di sfratto 8 agosto 1996 la competenza per decidere la contestazione della
disdetta per mora del conduttore è passata al Pretore, giudice dello sfratto,
ai sensi dell’art. 274g CO;
che il Pretore, accertato
il mancato pagamento delle pigioni arretrate nei termini e la non pertinenza
dell’eccezione riguardante l’impianto di ventilazione, ha pronunciato lo
sfratto;
che la parte convenuta si
appella contro questa decisione ritenendo che, nel caso concreto, una
dichiarazione di compensazione non era più necessaria dal momento che, già
precedentemente aveva comunicato alla proprietaria di tenerla responsabile per
le citate inadempienze;
che il conduttore che non
vuole vedersi rescisso il contratto sulla base dell’art. 257d CO è confrontato
con due alternative: da un lato versare il corrispettivo insoluto, dall’altro
provare che il mancato pagamento non costituisce una violazione contrattuale,
in particolare anche perché la pigione è stata validamente compensata (Higi,
Commentario zurighese, ad art. 257d CO N. 13-16; SVIT, Schweizerisches Mietrecht,
ad art. 257d CO N. 17-23);
che il termine assegnato
dal locatore per il pagamento degli arretrati ha carattere perentorio e deve in
ogni caso essere ossequiato: entro lo stesso il conduttore dovrà operare il
relativo versamento (Higi, op. cit., ad art. 257d CO N. 12; SVIT,
op. cit., ad art. 257d CO N. 15), fare l’avviso di compensazione (DTF 119
II 248 con numerosi rif.), comunicare la riduzione della pigione (Higi,
op. cit., ad art. 257d CO N. 15; Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn-
und Geschäftsräumen, pag. 177), oppure effettuare il deposito in applicazione dell’art.
259g CO;
che la mancanza
dell’avviso di compensazione e di qualsiasi altro cenno durante il termine di
trenta giorni assegnato per il pagamento delle pigioni arretrate non permette
di entrare nel merito delle relative argomentazioni dell’appellante che, del
resto, sono rimaste allo stadio della pura e non provata affermazione;
che del resto mal si
comprende l’atteggiamento della convenuta che, nel luglio 1996, si lamenta
della disfunzione dell’impianto di ventilazione durante tutte le tre estati
trascorse nei locali di __________ (cfr. istanza 15 luglio 1996 all’Ufficio di
conciliazione) quando invece, nel gennaio 1996 (doc. H), già confrontata con un
richiamo di pagamento di pigioni arretrate si limita a proporre, per motivi di
liquidità, un programma di pagamento rateale dello scoperto senza far alcun cenno
a difetti dell’ente locato;
che, in ogni caso,
l'inquilino che reclama una riduzione della pigione senza depositare o pagare
alcun canone di locazione per dei mesi adotta un atteggiamento contrario alla
buona fede e l'aspetto puramente dilatorio del suo ricorso ne giustifica la
reiezione (cfr. RVJ 1994, 159);
che l’appello di
__________, manifestamente infondato, può così essere sanzionato già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia 1. L’appello 26 novembre 1996
__________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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