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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.237
Data decisione, Autorità:
05.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00237
Lugano
5 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.96.24 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 6 febbraio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 10’000.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il
Pretore con sentenza 18 novembre 1996 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 9 dicembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni 20 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto ha escusso l’attrice in base ad un documento denominato “Vereinbarung”
(doc. 1), dal quale deduce un credito in proprio favore di complessivi fr.
47’000.--, importo per il quale ha ottenuto con sentenza 15 febbraio 1996 del
segretario assessore della Pretura di Bellinzona il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo in oggetto.
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto il disconoscimento del proprio debito
limitatamente a fr. 10’000.-- oltre accessori, sostenendo che per tale importo
il convenuto avrebbe rinunciato al proprio credito in conseguenza delle mutate
circostanze, segnatamente del fatto che l’attrice non aveva conseguito la
qualificazione al torneo per la promozione in lega nazionale A nella stagione
1994/1995.
Il
convenuto si è opposto alla petizione affermando che la rinuncia alla somma in
questione sarebbe stata subordinata alla condizione, non verificatasi, del
pagamento in suo favore di tutti gli arretrati dovutigli entro la fine del
1994.
C. Il
Pretore nel giudizio impugnato sulla base delle testimonianze assunte ha
ritenuto che il convenuto avrebbe incondizionatamente accettato la prospettata
riduzione di fr. 10’000.-- delle sue pretese, ed ha di conseguenza ammesso la
petizione.
D. Con
l’appello in rassegna il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, giungendo
all’errata conclusione secondo cui il convenuto avrebbe incondizionatamente
accettato la prospettata riduzione delle sue spettanze.
E. Delle
osservazioni della resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Anche
in questa sede la causa verte sulla questione a sapere se il convenuto abbia o
meno acconsentito alla riduzione di fr. 10’000.-- delle proprie pretese
contrattuali in occasione di un colloquio svoltosi nel dicembre del 1994 con
alcuni membri del comitato dell’attrice presso la sede della società.
-
Il
teste __________ ha chiaramente affermato che il convenuto in occasione
dell’incontro decisivo ha accettato la prospettata riduzione senza porre
condizioni (“Quella sera __________ non aveva posto condizioni per dare il suo
accordo alla proposta di riduzione”).
Il
teste ha aggiunto che secondo lui “era comunque evidente che a __________
dovevano essere pagati gli importi pattuiti, dedotti i fr. 10’000.-- accettati
in diminuzione”, ma a non averne dubbi si tratta di una personale (ed
irrilevante) deduzione del teste, che oltretutto è solo l’ovvia constatazione
della sostanza dei rapporti contrattuali tra le parti dopo la modifica, e non
della riprova dell’avvenuta tacita pattuizione di una condizione risolutiva
legata al pagamento degli arretrati entro un certo termine.
Analoga
lettura deve essere data alla deposizione del teste __________.
Anch’egli
ha dapprima confermato l’assenso del convenuto alla riduzione del proprio
credito per poi aggiungere “Penso che __________ avesse posto come condizione
per l’accettazione dell’accordo il pagamento del residuo sugli arretrati. In
ogni caso per me era sottinteso che gli arretrati dovevano essere pagati”.
Tale
affermazione del teste più che costituire un’ammissione in forma dubitativa,
come non del tutto propriamente ritenuto dal Pretore, rappresenta piuttosto,
anche in questo caso, una soggettiva deduzione del teste.
Del
resto, come già rilevato in precedenza, tale deduzione deve essere letta
correttamente: è perfino banale il rilievo secondo cui chi rinuncia a parte del
proprio credito “condiziona” in cuor suo tale rinuncia al pagamento della parte
a cui non ha rinunciato. Tale “condizione” è però già implicita negli accordi
tra le parti (ed infatti entrambi i testi hanno giustamente ritenuto sottinteso
l’obbligo dell’attrice al pagamento della rimanenza) e non assurge perciò da
sola a condizione contrattuale ai sensi degli art. 151 e segg. CO.
Diverso
sarebbe il caso se il convenuto avesse effettivamente vincolato la propria
disponibilità al pagamento del saldo in suo favore entro una certa data, cioè
ad un’ulteriore e nuova circostanza di fatto e non solo al preesistente obbligo
contrattuale dell’attrice di pagare la rimanenza.
La
pattuizione di una vincolo di tal genere, una vera e propria condizione
risolutiva ex art. 154 CO, non è però stata provata dal convenuto che vi era
tenuto.
Ne
deve seguire la conferma dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie
operato dal Pretore.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 dicembre 1996 __________ è respinto.
II. La
tassa di giustizia in fr. 450.-- e le spese in fr. 50.--, già anticipate
dall'appellante restano a suo carico.
Egli
rifonderà all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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