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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.238
Data decisione, Autorità: 19.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00238
Lugano 19 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.96.282 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 14 ottobre 1996 da
__________ (rappr. dal curatore dott. __________) patr. dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
con cui l'istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, ai sensi della convenzione di Lugano, la sentenza 23 gennaio 1996 della Prima Sezione Civile del Tribunale di __________ che ha condannato la qui convenuta al pagamento di Lit. 29'501'702;
Domanda che il Pretore ha accolto con pronunciato del 17 ottobre 1996;
Da cui l'opposizione 10 dicembre 1996 della convenuta che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 5 febbraio 1997;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
Con istanza 14 ottobre 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l'ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Lugano (in seguito ConvLug) della sentenza emanata il 23 gennaio 1996 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di __________, con la quale __________ era stata condannata al pagamento di Lit. 18'000'000.--, oltre interessi legali dal 22 giugno 1994, per un totale di Lit. 29'501'702 a favore della fallita __________, in persona del curatore dott. __________.
Con decisione del 17 ottobre 1996 il Segretario assessore della Pretura ha accolto la domanda atteso che la sentenza italiana era conforme alle esigenze poste dalla ConvLug: egli ha ritenuto che il giudizio estero era esecutivo, non appariva contrario all'ordine pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta contumace e non violava in alcun modo le disposizioni degli art. 27 e 28 ConvLug.
Con opposizione 10 dicembre 1996 __________ ha chiesto che la decisione di prima istanza venisse riformata nel senso di respingere l’istanza di exequatur.
A suo dire, innanzitutto, le conclusioni del Segretario-assessore violano il principio dell'art. 27 cifra 2 ConvLug secondo cui la decisione estera non è suscettibile di riconoscimento se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente e in tempo utile affinché questi possa presentare le proprie difese. Sostiene inoltre che la decisione estera non può essere resa esecutiva in Svizzera poiché emanata al foro del luogo dell’adempimento dell’obbligazione, quando invece lei era domiciliata in Svizzera, in contrasto con la riserva formulata dalla Svizzera al momento della sottoscrizione della ConvLug (art. I bis del Protocollo n. 1 relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione).
La controparte ha preliminarmente sostenuto che l’opposizione formulata da ____________________ è tardiva, e quindi irricevibile, poiché presentata alla Camera civile d’Appello dopo trascorso il termine di trenta giorni (art. 36 cpv. 1 ConvLug) dalla notifica della decisione del Segretario-assessore.
Inoltre ha argomentato, in contrario senso alle considerazioni dell’opponente, a sostegno della decisione di prima istanza: ha presentato documentazione attestante la regolarità e la tempestività della notifica, nelle vie rogatorie, della domanda giudiziale che ha trovato conclusione nella decisione della quale si chiede la delibazione e, per quanto concerne l’eccezione relativa al foro, ha sottolinea che la competenza del Tribunale di Como, trattandosi in concreto di un’azione revocatoria promossa nell’ambito del fallimento, era data non sulla base dell'art. 5 cifra 1 ConvLug ma in conformità all'art. 24 della Legge fallimentare italiana.
Nel caso di correzione di una sentenza eseguita nella semplice forma indicata dall’art. 339 cpv. 1 CPC oppure attraverso l’istituto dell’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC) i termini per ricorrere decorrono dalla sentenza di interpretazione limitatamente ai dispositivi deferiti in tale procedura mentre invece riguardo agli altri dispositivi, non toccati dalla correzione-interpretazione, valgono i termini di impugnazione abituali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 335 n. 2). Tuttavia nel caso di specie il primo giudice ha esplicitamente dichiarato, nella sua ordinanza di correzione, che la nuova intimazione della sentenza corretta sostituiva quella precedente; non è possibile interpretare diversamente, in buona fede processuale, il suo atteggiamento. Ne discende che solo a far tempo della notifica della sentenza intimata l’11 novembre 1996 decorre il termine di trenta giorni per formulare l’opposizione che è dunque tempestiva e ricevibile.
La ConvLug si applica in materia civile e commerciale (art. 1) e sono esclusi dal suo campo di applicazione, tra altre fattispeci che qui non interessano, i fallimenti, i concordati e altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2).
Nell’esame inteso a conoscere quali siano i procedimenti affini a fallimenti e concordati che non sottostanno alla ConvLug si può far capo alla interpretazione che alla norma in questione è stata data, nell’applicazione della Convenzione di Bruxelles la cui sostanza è recepita nella ConvLug, dalla Corte di Giustizia delle comunità europee e dai Tribunali degli Stati che ne fanno parte così come prescrive il Protocollo n. 2 relativo all’interpretazione uniforme della convenzione di Lugano.
Affinché le decisioni che si riferiscono ad una procedura fallimentare siano escluse dal campo di applicazione della convenzione occorre che esse derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano strettamente nell’ambito della procedura fallimentare (sent. 22 febbraio 1979 della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa G. c. N. in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1979, 572 e seg.; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles e de Lugano, pag. 24/25; Kropoholler, Europäisches Zivilprozessrecht, ad art. 1 n. 32). L’azione revocatoria è una di queste poiché è solo esperibile dopo pronunciato il fallimento, nel quale trova la sua causa, a tutela della massa dei creditori attraverso il ripristino del patrimonio del fallito così che le è applicabile l’eccezione dell’art. 1 cpv. 2 n. 2 della ConvLug, come è già stato più volte deciso proprio con riferimento all’azione revocatoria della legge fallimentare italiana (Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1989, 659; 1990, 396; 1991, 975; C. Honorati, Revocatoria fallimentare e convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nella stessa Rivista 1989, 595 e seg.) e come è stato deciso in Germania (NJW 1990, 990 n. 14).
Considerato quindi che la sentenza di cui si chiede la delibazione riguarda una procedura esclusa dal campo di applicazione della ConvLug l’istanza 14 ottobre 1996 di __________ e doveva essere respinta ed è quanto fa questa Camera, senza più alcuna necessità di analizzare le argomentazioni del primo giudice e delle parti che erano tutte dedotte dalle norme della ConvLug erroneamente ritenuta applicabile.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione anche se per altri motivi di quelli addotti.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'opposizione 10 dicembre 1996 __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 17 ottobre / 11 novembre 1996 del Segretario-assessore della Pretura di Mendriso-Sud viene così riformata:
L'istanza volta al riconoscimento ed all'ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza pronunciata il 23 gennaio 1996 dalla I Sezione civile del Tribunale di __________ nella causa Fallimento __________ c. __________ è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte istante.
II. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dall'opponente, sono a carico della controparte che le verserà inoltre Fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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