AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.239
Data decisione, Autorità: 04.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00239
Lugano 4 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.65 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 19 febbraio 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38’661.40 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e respinta dal Pretore con la sentenza 28 novembre 1996;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 5 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 27 gennaio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore procede per ottenere dalla convenuta il pagamento dei seguenti importi:
fr. 1’747.50 di cui alla fattura dell’8 febbraio 1989 (doc. G);
fr. 492.-- di cui alla fattura del 27 dicembre 1989 (doc. I);
fr. 36’421.90 di cui alla fattura del 12 dicembre 1995 (doc. E);
Le fatture riguardano opere di capomastro (doc. E, G) e la fornitura di alcuni vasi (doc. I), prestazioni avvenute tra il 1988 e il 1991.
B. Nella risposta del 1° aprile 1996 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree ai sensi dell’art. 128 cifra 3 CO.
Si tratterebbe infatti di prestazione d’artigiano soggette al termine quinquennale di prescrizione, che si sarebbe in concreto compiuto, essendo i lavori terminati già nel 1990.
C. L’attore ha per sua parte escluso l’applicabilità del termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 128 CO, ed ha comunque precisato che parte dei lavori sarebbe stata eseguita nell’aprile e nel giugno del 1991.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha in primo luogo osservato che la pretesa relativa alla fornitura dei vasi (fattura doc. I) dipenderebbe da un contratto di compravendita, e sarebbe perciò soggetta al termine ordinario di prescrizione.
Le opere d’appaltatore dovrebbero invece essere considerate come una prestazione unica, volta alla manutenzione e al ammodernamento del fondo della convenuta, e di complessità ed importanza tali da escludere l’applicazione del termine abbreviato di prescrizione.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche considerando le prestazioni singolarmente, dovendosi comunque ammettere che esse hanno superato la soglia di semplici riparazioni e visto che l’art. 128 CO costituisce norma eccezionale da applicare in maniera restrittiva.
Dal che la reiezione dell’eccezione.
E. Con tempestivo gravame datato 5 dicembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione, ribadendo in sintesi la tesi secondo cui le prestazioni fornite dall’attore non costituirebbero un tutt’uno, e si limiterebbero in definitiva a semplici lavori di muratura per un’abitazione unifamiliare, rientranti come tali nella nozione di prestazione d’artigiano di cui all’art. 128 cifra 3 CO.
F. Delle osservazioni 27 gennaio 1997 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).
Secondo il Tribunale federale, l’unico criterio determinante in proposito è la natura dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del contratto di appalto in questione.
In questo senso, il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (II CCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).
Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; II CCA 18 maggio 1994 in re F.R. SA/Z., 3 settembre 1991 in re R. SA/S. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1285 e segg.).
1.1 L’onere della prova circa l’esistenza delle premesse per l’applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale (II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.; Kummer, Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC), in questo caso alla convenuta.
1.2 Per quanto concerne l’attività dell’impresario costruttore, questa Camera nella sentenza pubblicata in Rep. 1984, pag. 145 e segg., ha già avuto modo di stabilire, dopo approfondito studio di dottrina e giurisprudenza che può essere qui integralmente richiamato, che il credito relativo all’esecuzione di importanti opere da capomastro soggiace al periodo ordinario di prescrizione.
Tale indirizzo giurisprudenziale è in seguito stato costantemente confermato da questa Camera (negli ultimi anni: II CCA 15 maggio 1996 in re P./W., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 maggio 1994 in re F. SA/Z.; cfr. anche Gauch, opera citata, n. 1292).
2.1 L’affermazione pretorile secondo cui il credito di cui alla fattura per la fornitura dei vasi soggiacerebbe al termine ordinario di prescrizione in quanto derivante da compravendita è rimasta all’atto pratico inimpugnata -il gravame è silente sul tema-, e merita perciò già integrale conferma già solo per questo motivo.
2.2 Il giudizio pretorile non può per contro essere del tutto condiviso laddove afferma che tutte le opere compiute dall’attore dovrebbero essere considerate un tutt’uno, ma se anche così non fosse esse sarebbero di importanza tale da non poter essere considerate prestazioni d’artigiano ai sensi dell’art. 128 cifra 3 CO.
L’esame degli atti, ed in particolare delle fatture e dei bollettini di lavoro, dimostra infatti che le prime opere eseguite dall’attore, quelle del dicembre 1988/gennaio 1989, fatturate l’8 febbraio 1989, non risultano essere in relazione con quelle successive volte al rinnovamento della casa della convenuta, e per la loro natura ed importanza (prevalenza di lavoro manuale, portata limitata del lavori, relativa semplicità dell’opera eseguita, cfr. doc. G) possono ancora rientrare nella nozione di prestazioni d’artigiano.
Limitatamente all’importo di fr. 1’747.50 di cui alla fattura doc. G l’eccezione di prescrizione può pertanto essere accolta.
1.3 Diversa è invece la situazione per la richiesta principale dell’attore di fr. 36’421.90 di cui alla fattura 12 dicembre 1995 (doc. E).
Si tratta in questo caso della richiesta relativa ad opere di ben altra portata, realizzate sulla base di un preventivo (doc. A) e di successive richieste supplementari della convenuta.
Tali opere erano manifestamente tutte finalizzate all’idea globale del parziale rinnovo e miglioria dell’abitazione della convenuta (esecuzione di scavi, erezione di muri, rifacimento intonaci e condutture, sostituzione di porte e infissi), di modo che si deve ritenere che l’opera nella sua totalità sia stata completata solo nella primavera del 1991.
Esaminata l’opera nella sua globalità (cfr. doc. E), non vi è dubbio che ai sensi della predetta giurisprudenza il relativo credito d’appaltatore non può che essere soggetto al termine ordinario di prescrizione.
Ma anche se così non fosse, dovendosi ammettere che la consegna dell’opera è avvenuta solo nel giugno o nel luglio del 1991 si dovrebbe ritenere che a fronte della petizione del 19 febbraio 1996 nemmeno il termine abbreviato ha avuto modo di compiersi.
Ne segue perciò in ogni caso la reiezione dell’eccezione per questa parte del credito dedotto in causa.
Nel complesso il gravame è parzialmente accolto, ma in misura così limitata da giustificare di non modificare il riparto di spese e ripetibili di prima sede adottato dal Pretore.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 novembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
L’eccezione di prescrizione è parzialmente accolta, e pertanto la petizione è respinta limitatamente ai fr. 1’747.50 oltre interessi di cui alla fattura dell’attore dell’8 febbraio 1989.
Invariato.
e l'incarto è ritornato al pretore per il giudizio di merito relativo all'importo restante.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono a carico dell’attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 700.-- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster