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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.24
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00024
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile oA.94.249 (inc. no. 98/93) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 3 agosto 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 57'950.--
oltre accessori a titolo di prezzo della vendita, domanda ridotta a fr.
47'950.-- oltre accessori in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 2 gennaio 1996 ha accolto per fr. 47'950.-- oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con appello del 23 gennaio 1996 postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni del 23 febbraio 1996 chiede la conferma del giudizio
di primo grado protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Durante
il 1992 l'attrice a più riprese ha fornito alla convenuta dei prodotti di
pulizia.
A
fronte di fatture per fr. 71'098.-- sarebbero stati effettuati solo dei
pagamenti parziali, dal che la petizione in rassegna, volta all'incasso dello
scoperto.
B. Nella
risposta del 24 gennaio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
sostenendo che l'attrice si sarebbe impegnata a fornirle dei prodotti a titolo
gratuito per promuovere una campagna pubblicitaria.
Il
preteso credito dell'attrice ammonterebbe comunque a fr. 47'950.-- e non a fr.
57'950.--, avendo l'attrice omesso di considerare un pagamento parziale di fr.
10'000.--.
C. L'attrice
con la replica ha ridotto di fr. 10'000.-- la propria domanda.
Per
il resto le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della controparte.
D. Con
la sentenza del 2 gennaio 1996 il Pretore ha constatato che la convenuta
avrebbe ammesso sia le forniture di merce che gli importi fatturati.
In
assenza di prove sulla tesi difensiva dell'impegno dell'attrice
all'effettuazione di forniture gratuite, ne dovrebbe conseguire l'accoglimento
della petizione per fr. 47'950.-- oltre interessi.
E. Con
tempestivo appello del 23 gennaio 1996 la convenuta chiede la riforma del
pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto non provato l'impegno dell'attrice alle forniture
gratuite, risultando tale pattuizione dalle deposizioni dei testi __________ e
__________, mentre le reticenti ed imprecise rogatorie dei testi dell'attrice
non sarebbero attendibili.
F. Delle
osservazioni del 28 febbraio 1996 dell'attrice, che chiede la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Ritenuto
in diritto:
- A
questo stadio della causa non è contestata l'esistenza di un credito
dell'attrice di fr. 47'950.-- oltre interessi.
L'esito
della lite dipende perciò dal fondamento dell'eccezione di compensazione
sollevata dalla convenuta, ritenuto che l'onere della prova del fondamento
dell'eccezione incombe alla stessa convenuta (II CCA 25 gennaio 1996 in
re M./F., 7 febbraio 1994 in re C. & Co/S.).
- A
mente della convenuta, il credito compensatorio sarebbe conseguente ad un
accordo tra le parti in causa, per il quale l'attrice si sarebbe impegnata a
fornire gratuitamente merce per fr. 47'950.--.
Deve
perciò essere fornita la prova del consenso dell'attrice ad un simile accordo (art.
1 CO).
- L'appellante
ritiene di aver fornito la prova a suo carico per mezzo delle deposizioni
A
torto.
3.1 Il
teste __________, dirigente di una ditta italiana in rapporti d'affari con la
convenuta, ha riferito di un incontro avvenuto a __________ nel settembre 1990,
al quale nessun rappresentante dell'attrice era presente.
In
quell'occasione si sarebbe effettivamente deciso di procedere ad una campagna
pubblicitaria che l'attrice avrebbe dovuto sostenere con la fornitura di 50'000
pezzi di un suo prodotto, ma evidentemente in assenza del di lei consenso tale
accordo non ha in alcun modo vincolato l'attrice.
Il
teste ha per il resto affermato di aver assistito a conversazioni telefoniche
tra il signor __________ dirigente della convenuta e la ditta attrice, ma di
non essere personalmente a conoscenza degli accordi esistenti tra le parti in
causa.
Egli
si limita a perciò a dedurre l'esistenza di tali accordi ("In base alla
mia esperienza posso affermare che ...)", il che costituisce però
irrilevante opinione del teste, e non testimonianza della sua diretta
esperienza di fatti avvenuti (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C.).
3.2 Parimenti
irrilevante è la deposizione __________.
La
teste, infatti, non afferma di avere assistito a riunioni tra dirigenti
dell'attrice e della convenuta, nelle quali sarebbe stato raggiunto sostenuto
accordo.
Essa
asserisce per contro di "essere tenuta a sapere" di tale preteso
accordo dai responsabili della __________, il che evidentemente non prova
nulla, e da una dipendente dell'attrice, tale signora __________
La
signora __________che all'interno della ditta attrice era segretaria di
direzione (e come tale si presume priva di poteri decisionali) ha però per sua
parte negato di aver partecipato agli accordi in questione (risposta a domande rogatoriali
4 e 5).
Visto
che nemmeno la convenuta nelle sue generiche adduzioni sul tema ha mai
affermato che la __________ avrebbe partecipato alle riunioni decisive, si deve
necessariamente dedurre che quanto la __________ sapeva sul tema, e può perciò
aver raccontato alla teste __________ non costituisce esperienza diretta della
__________ (e tanto meno della __________con il risultato che anche questa
deposizione è irrimediabilmente priva di forza probatoria (II CCA 27
aprile 1995 in re H./G.).
- Non
potendosi nemmeno, contrariamente a quanto pretende la convenuta, costruire
alcunché sulle asserite reticenze degli altri testimoni, ne deve
inevitabilmente discendere la conferma dell'ineccepibile apprezzamento del
Pretore sulle prove offerte sull'argomento.
L'appello,
ai limiti del temerario, deve perciò essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
23 gennaio 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 1'500.-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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