AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.245
Data decisione, Autorità:
30.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00245
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00458 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 7
ottobre 1996 da
contro
__________ rappr. da __________
con
cui l’istante ha chiesto che fosse accertata l’abusività dell’addebito
dell’1.42% inerente i contributi viari di miglioria e contenuto nella notifica
dell’aumento del canone di locazione del 10 marzo 1994, e che di conseguenza il
conteggio per le pigioni a partire dal 1° luglio 1996 fosse adeguato in tal
senso;
domande
cui la convenuta si è opposta e che il Segretario Assessore con sentenza 4
dicembre 1996 ha integralmente respinto;
appellante
la parte istante con atto ricorsuale 16 dicembre 1996, con cui postula
l’accoglimento dell’istanza e chiede che le pigioni vengano adeguate con
effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che
a far tempo dal 1° gennaio 1985 __________ conduce in locazione un appartamento
di 4 locali al II. piano, interno 9, dello stabile sito in Via __________ a
__________, di proprietà di __________ (doc. P);
che
in data 10 marzo 1994 la locatrice ha notificato al conduttore un aumento della
pigione da fr. 1’216.- a fr. 1’228.-, ritenuto da un lato un incremento
dell’indice del costo della vita del 4.06%, una partecipazione degli inquilini
al contributo comunale per la costruzione dell’impianto di canalizzazione e di
depurazione dell’1.12% ed al contributo di miglioria per la rete viaria __________
dell’1.42% nonché un aumento delle spese accessorie, e dall’altro una riduzione
del tasso ipotecario pari all’8.26% (doc. A);
che
l’11 giugno 1996, su richiesta dell’inquilino (doc. D), la pigione è stata
ridotta a fr. 1’194.-, tra l’altro, a seguito della diminuzione dei tassi
ipotecari al 5% (doc. F);
che
il 21 giugno 1996 l’inquilino, ritenendo che i tassi di riferimento erano scesi
al 4.75%, si è nuovamente rivolto alla locatrice chiedendole di rivedere il
conteggio 11 giugno, senza tuttavia ottenere soddisfazione (doc. H);
che
egli ha pertanto adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione,
chiedendo la riduzione della pigione in quanto il tasso ipotecario era sceso al
4.75% (doc. G) e contestando la validità dell’addebito dell’1.42% quale
partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________,
inserito dalla controparte nel conteggio del 10 marzo 1994 (doc. M);
che,
fallito il tentativo di conciliazione, __________ ha adito il Pretore
postulando nuovamente che fosse accertata l’abusività dell’addebito dell’1.42%;
che
con sentenza 4 dicembre 1996 il Segretario Assessore ha respinto l’istanza,
rilevando come l’aumento della pigione comunicato il 10 marzo 1994, non essendo
stato contestato davanti all’Ufficio di conciliazione entro i 30 giorni dalla
sua notifica, era divenuto efficace, per cui la presente contestazione era
senz’altro tardiva;
che
con atto ricorsuale 16 dicembre 1996 l’istante postula nuovamente
l’accoglimento dell’istanza, chiedendo inoltre l’adeguamento delle pigioni con
effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
che
la richiesta del ricorrente non può essere accolta, essendo del tutto chiaro -come
per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- che la
contestazione relativa all’addebito per il contributo di miglioria non è
tempestiva;
che,
in effetti, giusta l’art. 270b CO il conduttore può contestare innanzi
all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla comunicazione la liceità
dell’aumento della pigione (cpv. 1) e le modifiche che il locatore ha
introdotto unilateralmente a svantaggio del conduttore (cpv. 2);
che
la mancata contestazione nel termine comporta automaticamente la validità
dell’aumento o della modifica unilaterale (SVIT, Schweizerisches Mietrecht,
Zurigo 1991, N. 11 ad art. 270b CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea 1996, N. 2 ad art. 270b CO; Zihlmann,
Das Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1995, p. 195; Tercier, Les contrats spéciaux,
2. ed., Zurigo 1995, N. 2050 e 2054), a meno che -ciò che però non è il caso
nella fattispecie- l’aumento o la modifica unilaterale stessa non siano nulli (Lachat/Micheli,
Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, p. 193);
che
l’aumento della pigione dell’1.42% quale partecipazione al contributo di
miglioria per la rete viaria __________, notificato dalla locatrice il 10 marzo
1994, poteva e doveva pertanto essere contestato al più tardi entro il 10
aprile 1994 -ciò che per stessa ammissione del ricorrente non è tuttavia avvenuto-,
di modo che la sua contestazione nel giugno 1996 davanti all’Ufficio di
conciliazione e nell’ottobre 1996 davanti al Pretore risulta senz’altro
tardiva;
che
il fatto che le successive pigioni fossero state pagate dall’inquilino “con
riserva” (cfr. doc. B, C; non essendo questi convinto di dover contribuire per
tali migliorie), non può in alcun modo supplire alla formale e tempestiva
contestazione davanti all’Ufficio di conciliazione;
che
il gravame deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo alla controparte per le
eventuali osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I.
L’appello
16 dicembre 1996 __________ è respinto.
II.
Le
spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (con una tassa di
giustizia di fr. 90.- e con le spese di fr. 10.-) sono poste a carico del
ricorrente.
III.
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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