AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.26
Data decisione, Autorità:
15.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00026
Lugano
15 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'291 della Pretura del
distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 settembre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
61’935.75 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda
ridotta a fr. 56’580.65 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha accolto per fr. 41’500.-- oltre
interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 26 febbraio 1996 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui chiede la
riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr.
56’580.75 oltre interessi.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
nel 1984 e nel 1985 su richiesta dei convenuti ha eseguito opere da capomastro
nell’ambito della riattazione di un rustico a __________.
Il
7 novembre 1985 i lavori sono stati interrotti per ordine del Municipio di
__________, che riteneva fosse in corso l’esecuzione di opere non autorizzate.
Da
allora i rapporti tra le parti si sono interrotti, fino a che nel 1992
l’attrice ha appreso che le opere sono state completate da altro artigiano.
Dedotti
gli acconti ricevuti di fr. 50’000.-- e stante una mercede complessiva di fr.
111’935.75, l’attrice con la presente causa rivendica il pagamento del saldo di
fr. 61’935.75 oltre interessi.
B. Nella
risposta del 17 novembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione,
eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa avversaria ex art. 128
cifra 3 CO.
La
sospensione dei lavori, ascrivibile a colpa dell’attrice, avrebbe determinato
il consensuale scioglimento per atti concludenti del contratto di appalto,
risultando impossibile la completazione dell’opera pattuita, con il che la
mercede sarebbe divenuta esigibile in quel momento.
Sarebbe
comunque eccessiva la pretesa dell’attrice, di modo che i convenuti avrebbero
già pagato tutto quanto dovutole, e sarebbe in ogni caso da compensare ogni
denegata pretesa residua dell’attrice con il danno da lei arrecato ai
convenuti, pari ad almeno fr. 60’000.--.
C. Le
parti, eccezion fatta per una lieve riduzione della domanda dell’attrice, hanno
in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto e respinta l’eccezione di prescrizione dei convenuti, ha
negato che il rapporto contrattuale possa essere stato consensualmente sciolto
in conseguenza della sospensione dei lavori.
Stante
l’effettuazione di prestazioni valutabili in fr. 91’500.--, e la mancata prova
di qualsivoglia pretesa compensatoria a favore dei convenuti, l’attrice
potrebbe pretendere ancora fr. 41’500.-- oltre interessi, somma per cui è stata
accolta la petizione.
E. Con
l’appello in rassegna i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essi
hanno dapprima riproposto l’eccezione di prescrizione, sostenendo che il
Pretore avrebbe omesso di esaminare se nel caso concreto vi fosse o meno
predominanza del lavoro manuale rispetto alle altre prestazioni.
Quo
al preteso credito, il Pretore avrebbe rettamente accertato l’impossibilità di
procedere alla fatturazione secondo il metodo previsto dal contratto di
appalto, ma non per questo tornerebbe applicabile l’art. 374 CO, come invece
deciso dal Pretore. Vero sarebbe invece che stante l’impossibilità di
quantificare la pretesa, la stessa era da respingere siccome non provata. In
subordine, essa ammonterebbe comunque a soli fr. 85’000.--, con un saldo in
favore dell’attrice di fr. 33’500.--.
F. Nelle
osservazioni del 26 febbraio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere la petizione per fr.
56’580.75 oltre interessi.
Il
metodo di calcolo della mercede adottato dal primo giudice non sarebbe
condivisibile, ritenuto che quello previsto dal contratto sarebbe stato reso
impossibile dai convenuti stessi.
Non
sarebbero in particolare state considerate le opere supplementari eseguite
dall’attrice di modo che -stante l’esattezza dei bollettini di lavoro- dovrebbe
essere tenuta per valida base di calcolo la fattura del 5 febbraio 1992, con il
risultato che il credito residuo sarebbe di fr. 56’580.75 oltre interessi.
G. I
convenuti non hanno presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
- I
convenuti ripropongono in questa sede l’eccezione di prescrizione.
A
torto.
1.1 L’art.
128 cifra 3 CO invocato dai convenuti prevede un termine di prescrizione
abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”.
La
norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto
carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se
ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II
431; II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).
Secondo
il Tribunale federale, l’unico criterio determinante in proposito è la natura
dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del
contratto di appalto in questione.
In
questo senso, il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale,
assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per
l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione
meccanica in serie (II CCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).
Siffatto
lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle
altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e
scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF
116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; II CCA 3 settembre 1991 in re R.
SA/S. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1285 e
segg.).
1.2 Per
quanto concerne l’attività dell’impresario costruttore, questa Camera nella
sentenza pubblicata in Rep. 1984, pag. 145 e segg. ha già avuto modo di
stabilire, dopo approfondito studio di dottrina e giurisprudenza che può essere
qui integralmente richiamato, che il credito relativo all’esecuzione di
importanti opere di capomastro (in quel caso del valore di quasi fr.
200’000.--) soggiace al periodo ordinario di prescrizione.
Si
tratta di giurisprudenza in seguito costantemente confermata da questa Camera
(da ultimo: II CCA 18 maggio 1994 in re F. SA/Z.; cfr. anche: Gauch,
opera citata, n. 1292) .
1.3 Le
considerazioni qui sopra esposte devono valere anche per le opere in questione,
le quali per la loro natura ed ampiezza (oltre 1800 ore di lavoro, restauro di
un rustico in precarie condizioni per ricavarne un’abitazione secondaria -cfr.
in proposito le foto prima dell’intervento, annesse alla domanda di
costruzione, e quelle allegate alla perizia) eccedono manifestamente il
limitato ambito, da ammettere inoltre con il predetto necessario rigore, delle
opere d’artigiano.
Ne
segue l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione, che non risulta
essersi compiuto, tesi che del resto nemmeno i convenuti sostengono (in senso
contrario: appello, pag. 4, in fine).
- I
convenuti sostengono che dall’accertata impossibilità di procedere alla
fatturazione secondo il metodo a misura pattuito con il contratto d’appalto
dovrebbe conseguire l’integrale reiezione della petizione, stanti la mancanza
di prove sull’entità della pretesa dedotta in causa e l’inapplicabilità dell’art.
374 CO.
Si
tratta di una tesi manifestamente infondata.
I
convenuti disattendono in effetti che il contratto di appalto conosce solamente
due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a
corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che
lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
Non
essendo nella specie stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti
lo pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva
dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede sarà determinata in base al
valore del lavoro e del materiale (II CCA 8 maggio 1996 in re D./T.; Gauch,
opera citata, n. 943).
Questo
significa che dall’asserita impossibilità oggettiva di determinare la mercede
secondo il metodo a misura pattuito dalle parti, che a ben vedere altro non è
che uno dei metodi per stabilire la mercede nell’ambito dell’applicazione dello
stesso art. 374 CO, non segue affatto l’inapplicabilità della norma (e tanto
meno la reiezione della petizione), ma la necessità di far capo ad un altro
metodo di quantificazione nell’ambito dell’art. 374 CO (come ad esempio quello
che tiene conto del tempo impiegato e del materiale utilizzato), ritenuto che,
dal profilo concettuale, i vari metodi dovrebbero in teoria (ma non in pratica:
cfr. perizia, pag. 15 e il successivo considerando) condurre ad analogo
risultato finale.
Sarebbe
del resto iniqua una diversa soluzione, se solo si considera che
l’impossibilità di procedere al computo della mercede nel modo stabilito è
stato in pratica determinato dalla decisione dei convenuti di portare a termine
i lavori con altra impresa, senza darne tempestivo avviso all’attrice e senza
nemmeno averla mai messa in mora per la prosecuzione dell’opera o per
l’allestimento della liquidazione finale delle sue spettanze.
- Occorre
perciò verificare sulla base degli elementi in atti quale sia, secondo l’art.
374 CO ma prescindendo dal calcolo a misura, la mercede spettante all’attrice,
questione oggetto delle residue censure dei convenuti e dell’intero appello
adesivo.
3.1 Il
Pretore (consid. 10, pag. 11) in base alla richiesta di acconto doc. F ha
determinato la mercede dell’attrice in fr. 91’500.--.
Si
tratta di una decisione che non può essere condivisa.
Da
una parte essa non tiene conto che la richiesta di acconto, che secondo la
comune esperienza è comunque di regola basata su calcoli approssimativi, fa
riferimento ai “costi dell’impresa sopportati per la realizzazione della
casetta”. Da questa dicitura sembrerebbe a prima vista che la cifra in
questione riguarda unicamente le spese vive sopportate dall’appaltatrice, il
che -contrariamente all’opinione dei convenuti (appello, pag. 6)- non
corrisponde alla mercede, mancandovi la parte costituita dall’equo margine di
guadagno a cui ha diritto il prestatore d’opera (Gauch, opera citata, n.
948).
D’altra
parte, la quantificazione operata dal Pretore diverge, ingiustificatamente,
dalle chiare risultanze peritali.
3.2 Il
perito ha in effetti stabilito che la fattura del 5 febbraio 1992 (doc. 5)
indicante una mercede complessiva di fr. 107’089.-- sarebbe di principio
giustificabile, visto che essa “corrisponde al conteggio del lavoro
effettivamente svolto e al materiale impiegato” (perizia, pag. 12), e con gli
arrotondamenti del caso si potrebbe ammettere una mercede netta di fr.
105’000.-- (perizia, pag. 13).
A
mente del perito, il metodo di calcolo adottato per giungere a tale risultato
avrebbe lo svantaggio per il committente di porre a suo carico l’eventuale
limitato rendimento dell’impresa, e di fargli di conseguenza perdere la concorrenzialità
dei prezzi assicurata dalla delibera a misura (perizia, pag. 14).
Con
tale procedimento si giungerebbe infatti, a mente del perito, ad ammettere la
fattura dell’attrice per l’importo di fr. 95’000.-/100’000.-- (perizia, pag.
15).
3.3 In
simili circostanze, questa Camera, aderendo alle risultanze peritali, ritiene
equo accertare come provata una mercede globale di fr. 100’000.--.
Tolti
gli acconti versati, i convenuti sono perciò debitori in solido nei confronti
dell’attrice di fr. 50’000.-- oltre interessi.
Ne
conseguono la reiezione dell’appello principale e il parziale accoglimento di
quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
880.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
900.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I
convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di
appello.
III. L’appello
adesivo 26 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 1995 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
__________ sono condannati a pagare a __________, __________ fr.
50’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1992.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese di fr. 5’250.--, sono a
carico dell’attrice per 1/5 e per 4/5 sono a carico dei convenuti
in solido, che rifonderanno all’attrice fr. 2’200.-- per parte di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. I convenuti rifonderanno all’attrice fr. 400.-- per ripetibili
parziali di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster