AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.33
Data decisione, Autorità: 25.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00033
Lugano 25 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appellazione 30 gennaio 1996 presentata da
rappr. dall’avv. __________
contro
il dispositivo N. 5.1.4 della sentenza 20 dicembre 1995 / 9 gennaio 1996 della Corte delle Assise criminali di Lugano (inc. no. 72.95.00253) che condannava il qui appellante a versare fr. 185’199.95 alla parte civile __________;
con la quale è chiesto da un lato l’ottenimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura d’appello e dall’altro che il dispositivo impugnato venga annullato e riformato nel senso che egli non debba versare alcunché alla parte civile, con protesta di spese e ripetibili;
appello nei confronti del quale ha preso posizione, con osservazioni 16 febbraio 1996,
__________, __________, il quale in via principale ha postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito e in via subordinata ha chiesto che lo stesso fosse parzialmente accolto nel senso che l’importo dovuto fosse ridotto a fr. 123’466.-;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se l’appello deve essere accolto
se l’appellante può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
ritenuto
in fatto
A. Con atto di accusa n. 129/95 del 14 settembre 1995 del Procuratore Pubblico avv. __________ __________ è stato posto in stato di accusa davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano per tutta una serie di rapine, in parte tentate, in parte mancate ed in parte consumate, da lui commesse in correità con terze persone nel Luganese tra il marzo ed il dicembre 1994. Per quanto qui interessa, all’imputato sono stati in particolare rimproverati i reati di mancata rapina e di sequestro di persona, per avere, il 31.3.1994 a __________, in correità con persona rimasta sconosciuta, dopo sopralluoghi precedentemente effettuati, con la minaccia di una pistola automatica calibro 9 millimetri con 6/7 colpi nel caricatore puntata al collo, obbligato __________ buralista postale PTT __________ a salire sulla vettura Alfa Romeo __________TI __________ precedentemente rubata, per rientrare nell’ufficio postale, tentato di farsi aprire la cassaforte non riuscendovi per la presenza di un sistema di apertura a tempo, nonché tentato, senza riuscirvi, di aprire alcuni cassetti chiusi a chiave, abbandonato poi l’ufficio costringendo la vittima, privandola così della libertà personale, a salire con loro in auto per poi rinchiuderla nel baule della stessa abbandonandola in località __________ a __________a (atto d’accusa pt. 1.1 e 2).
Con sentenza 20 dicembre 1995 __________ è stato ritenuto colpevole di buona parte degli addebiti mossigli ed in particolare della rapina con conseguente sequestro di persona avvenuta a __________ nelle modalità sopraindicate: egli è di conseguenza stato condannato alla pena di 11 anni di reclusione, nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto; con giudizio 24 aprile 1996 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello -confermata dal Tribunale federale il 16 dicembre 1996- la sua pena, per motivi che non è qui necessario menzionare, è stata infine ridotta a 9 anni e 6 mesi di reclusione.
B. Nel corso del procedimento penale l’Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni (__________si è costituito parte civile, chiedendo che l’imputato fosse condannato a versargli la somma di fr. 185’199.95, importo corrispondente a quanto lo stesso aveva corrisposto al buralista __________ per cure mediche e per perdita di guadagno a seguito della sua incapacità lavorativa conseguente ai fatti. L’imputato si è formalmente opposto a tale richiesta ed ha per contro postulato che la parte civile fosse rinviata al competente foro civile.
Con la sentenza la Corte d’Assise ha integralmente accolto la pretesa della parte civile (dispositivo N. 5.1.4), osservando in sostanza che dalla documentazione e dalle pezze giustificative prodotte risultava sufficientemente provato che i danni risarciti dall’__________per le cure effettuate a favore della vittima costituissero la logica conseguenza degli atti criminosi commessi dall’imputato in suo danno (sentenza p. 46).
C. Con atto di appello 30 gennaio 1996 __________ ha chiesto da un lato l’ottenimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura d’appello e dall’altro che il dispositivo N. 5.1.4 della sentenza d’Assise fosse annullato e riformato nel senso che egli non era tenuto a versare alcunché alla parte civile __________ con protesta di spese e ripetibili.
A suo parere, il fatto che il buralista __________sia rimasto rinchiuso per circa 2 ore nel baule dei rapinatori, senza per altro aver riportato alcuna lesione fisica, non poteva (ancora) giustificare -senza oltretutto che controparte avesse portato in prima istanza il minimo accertamento medico- la successiva mancata ripresa del lavoro da parte sua per presunte turbe posttraumatiche: in assenza della prova circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’evento dannoso e il danno, la richiesta formulata dall’__________era pertanto del tutto infondata; tanto più che il buralista stesso negli anni precedenti era già stato vittima di due rapine da parte di persone particolarmente violente, che evidentemente non potevano essere estranee allo suo attuale stato psichico.
D. Con osservazioni 16 febbraio 1996 l’__________in via principale ha postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito e in via subordinata ha chiesto che lo stesso fosse parzialmente accolto nel senso che l’importo dovuto fosse ridotto a fr. 123’466.-.
Dopo aver preliminarmente contestato la tempestività del gravame ed essersi per contro rimesso al giudizio di questa Camera per quanto riguardava la concessione dell’assistenza giudiziaria alla controparte, l’appellato sostiene (versando inoltre agli atti la relativa documentazione medica) di aver sufficientemente provato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la rapina ed il trauma psichico subito dal buralista __________ il fatto che quest’ultimo in passato sia stato vittima di altre due rapine non era invece -sempre a suo dire- determinante, trattandosi in quei casi di avvenimenti di carattere bagatellare, cioè non tali da comportare una sua eventuale predisposizione a turbe psichiche: nondimeno, in via subordinata, vista la prassi del Tribunale federale per quanto riguardava assicurati afflitti già in precedenza da postumi del genere, esso si dichiara non alieno, oltre che dal rinunciare alle prestazioni che andrà ancora ad erogare in futuro al proprio assistito, ad accontentarsi in questa sede di un importo pari a circa i 2/3 delle prestazioni finora accordate (fr. 123’466.-).
Considerando
in diritto
La censura non può essere accolta: sulla prima pagina del gravame risulta infatti che l’allegato ricorsuale, prima ancora di essere trasmesso all’autorità superiore, il 31 gennaio 1996 era giunto per invio raccomandato al Tribunale penale cantonale, il che comporta senza tema di smentita che lo stesso è stato dato alla posta il giorno 30 gennaio e quindi tempestivamente.
Ne discende che i documenti allegati dall’appellato alle osservazioni al gravame, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982 p. 105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M., 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.), devono senz’altro essere estromessi dall’incarto.
Nel caso di specie, come già accennato, la Corte d’Assise ha ritenuto di disporre di sufficienti elementi per il giudizio sulle pretese civili ed ha concluso che la richiesta della parte civile __________di fr. 185’199.95 per __________ doveva trovare accoglimento in quella sede, poiché dalla documentazione e dalle pezze giustificative prodotte risultava sufficientemente provato che i danni risarciti dall’__________per le cure effettuate a favore della vittima costituissero la logica conseguenza degli atti criminosi commessi dall’imputato in danno dello stesso (sentenza p. 46).
3.1 Dalla motivazione addotta, a prescindere dal generico riferimento a (oltretutto non meglio definiti) documenti prodotti agli atti, non risulta in realtà per quale motivo la pretesa sia stata accolta, non essendo evidentemente sufficiente che il risarcimento delle cure effettuate -le quali, per inciso, corrisponderebbero tutt’al più a fr. 6’615.95- costituisca la logica conseguenza degli atti criminosi.
La carenza nella motivazione della sentenza, che così ne discende, non consente evidentemente né alle parti né all’autorità superiore di verificare, discutere, impugnare o giudicare con la necessaria cognizione di causa la fondatezza di quel giudizio: la stessa deve perciò essere sanzionata con la nullità del dispositivo che la concerne (Rep. 1973 p. 89, 1981 p. 85, 1985 p. 144; IICCA 16 aprile 1996 in re U./T., 9 agosto 1996 in re R./C., 17 settembre 1996 in re C./M. SA), atteso oltretutto che alle manchevolezze riscontrate non può nemmeno essere trovato rimedio nella semplice lettura degli atti (ICCA 14 agosto 1987 in re O./O.; IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA).
Ne conseguirebbe, già per questo motivo, l’annullamento del dispositivo sulle pretese civili ed il semplice rinvio degli atti al giudice penale per un nuovo giudizio, debitamente motivato. Tale conseguenza, più che risolvere la vertenza, implicherebbe tuttavia solo uno slittamento nel tempo della decisione sul merito: questa Camera, per motivi di economia processuale, ritiene perciò giustificato entrare comunque nel merito delle censure sollevate con l’appello dal momento che ciò, come si vedrà, presuppone l'esame della conformità o meno alla norma di legge (art. 220 cpv. 1 vCPP) della decisione preliminare del primo giudice che ha ritenuto liquide, e quindi pronte per il giudizio, le pretese della parte civile; esame che avrebbe dovuto avvenire comunque anche nel caso che la motivazione della decisione sulle pretese civili fosse stata sufficientemente motivata e quindi non viziata su questo punto.
3.2 Come accennato, l’appellante nel suo gravame ritiene che il fatto che il buralista sia rimasto rinchiuso per un paio d’ore nel baule di un’automobile, senza però aver riportato alcuna lesione fisica, non possa (ancora) giustificare -senza che la controparte abbia portato la minima perizia medica- una mancata ripresa del lavoro da parte sua per presunte turbe posttraumatiche; egli conclude perciò, in assenza della prova circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra quell’episodio ed il danno, che la richiesta formulata dalla parte civile __________debba essere respinta siccome infondata; tanto più, che -a quanto pare- il buralista stesso negli anni precedenti era già stato vittima di due rapine, che evidentemente non potevano essere estranee allo suo attuale stato psichico.
3.2.1 Vero è che la documentazione presentata alla Corte penale appare decisamente scarsa, limitandosi in sostanza ad alcuni conteggi riguardanti le prestazioni mediche rimborsate dall’__________e ad altri conteggi aventi per oggetto le indennità per perdita di guadagno erogate dalla stessa: in particolare, agli atti non è stata nemmeno prodotta una perizia medica che attestasse l’esistenza e la gravità dei disturbi psichici sofferti dal buralista __________
Con ciò, è addirittura manifesto che la Corte penale non poteva assolutamente ammettere che l’incapacità lavorativa attribuita al buralista fosse data e che fosse oltretutto permanente, né quindi che i versamenti effettuati dall’__________fossero a loro volta necessari; d’altro canto, nemmeno poteva ritenere provato che quell’eventuale incapacità lavorativa fosse stata causata (esclusivamente o in misura preponderante) dalla rapina con sequestro di persona del 31 marzo 1994 e non piuttosto da altri fattori esterni della sua vita privata o ancora dalla sua predisposizione a turbe psichiche dovuta al fatto che lo stesso in precedenza era stato vittima di due rapine. Tanto è vero che l’appellato, proprio per questi motivi, nelle sue osservazioni si è detto disposto in via subordinata ad accontentarsi di un risarcimento ridotto nella misura di 2/3 degli importi richiesti a suo tempo.
La conseguenza della mancanza di prove sufficienti in merito alla pretesa civile, così accertata, non è tuttavia quella postulata l’appellante, cioè che la pretesa debba semplicemente essere respinta.
3.2.2 Il giudizio sulle pretese civili nell’ambito di un procedimento penale presuppone da parte del giudice penale stesso l’effettuazione di diversi esami preliminari: il giudice penale può infatti decidere sulle pretese civili della parte civile unicamente nel caso di condanna dell’imputato (art. 219 vCPP); tale pronuncia è inoltre possibile solo se la Corte stima sufficienti i dati del processo per tale decisione -altrimenti dovrà semplicemente rinviare la parte civile al competente foro civile (art. 220 cpv. 1 vCPP)- ritenuto infine che le eventuali indagini in tal senso dovranno avvenire senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 218 vCPP).
Giusta l’art. 222 vCPP contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato possono ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti dalla legge di procedura civile, atteso che se -come in casu- il valore della pretesa civile è superiore ai fr. 8’000.- è dato il rimedio ordinario dell’appello. Essendo l’appello un rimedio di carattere devolutivo, una volta che il mezzo di impugnazione viene formalmente introdotto, l’intera vertenza viene trasmessa per competenza all’autorità superiore, la quale può valutare con piena cognizione la fondatezza del querelato giudizio.
Investita di un appello riguardante le pretese civili formulate nell’ambito di un procedimento penale, la Camera civile d’appello è pertanto competente a riesaminare il giudizio dell’autorità penale sulla questione e, se lo stesso dovesse rivelarsi errato, a sostituirlo con un’altra pronuncia: a questo scopo, l’autorità superiore in pratica si sostituisce al giudice di prime cure, per cui anch’essa, prima di entrare nel merito (ove si tratterà di accogliere o respingere la pretesa), dovrà accertare se erano date le premesse per un tale giudizio di merito, ovvero se l’imputato era stato condannato, se gli elementi a disposizione erano sufficienti, rispettivamente se gli accertamenti mancanti non potevano essere assunti in breve tempo (art. 218-220 vCPP).
Nel caso di specie, è pacifico che l’imputato è stato condannato per la rapina ed il sequestro di persona del 31 marzo 1994; è altrettanto pacifico che gli elementi a disposizione della Corte penale (e, quindi, anche di questa Camera) non erano ancora sufficienti per decidere sulla pretesa civile (circa i presupposti per ammettere l’illiquidità della pretesa della parte civile, cfr. Kieser, Die Auswirkungen des Zivilprozessrechts auf den Adhäsionsprozess, in SJZ 84 (1988) p. 356 e seg.; Rehberg, Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurigo 1989, p. 640); prima di decidere per un eventuale rinvio al foro civile bisogna tuttavia ancora esaminare se le prove necessarie non potrebbero eventualmente essere assunte da questa Camera o dalla Corte penale. La risposta deve tuttavia essere negativa: in sede di appello è infatti di principio esclusa l’assunzione di nuove prove (art. 321 CPC), mentre ad un’eventuale assunzione di prove da parte del giudice penale si oppone il fatto che la stessa nel caso concreto -si pensi alla necessità di una perizia medica, che dovrà accertare in quale misura altri fattori oltre alla rapina di __________ possano aver causato la (pure da provare) incapacità lavorativa del buralista __________ - non potrebbe certo avvenire in tempi brevi (cioè provocando un ritardo non superiore ad un giorno: cfr. Löwe/Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 22. ed., Berlino e New York 1973, N. 3 ad § 405 StPO).
In tali circostanze, altro non si può fare che rinviare la parte civile al foro civile in applicazione dell’art. 220 cpv. 1 vCPP.
Il parziale buon esito dell’appello (conseguente all’annullamento del dispositivo impugnato ed al rinvio al foro civile, per il giudizio sulle pretese della parte civile __________) giustifica di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellante, la circostanza che questi non sia in grado di sopperire alle spese d’appello risultando con sufficiente attendibilità dai documenti prodotti (ICCA 22 settembre 1993 in re M./M.; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA).
L’appello è pertanto evaso ai sensi dei considerandi, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese (ridotte, in quanto il presente giudizio non ha risolto definitivamente la vertenza) vengono caricate per metà alla parte appellata -che ha senz’altro contribuito a provocare la decisione viziata e che d’altro canto si è opposta all’appello della controparte (DTF 115 Ia 21 cons. 5; ICCA 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 26 novembre 1991 in re A. SA/D., 19 settembre 1994 in re F.F./I., 26 settembre 1994 in re F.F./I., 22 maggio 1995 in re M. SA/C.T. e lc.)- e per l’altra metà all’appellante e, per esso, allo Stato. Le ripetibili sono per contro compensate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 1996 di __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza il dispositivo N. 5.1.4 della sentenza 20 dicembre 1996 della Corte delle Assise Criminali di Lugano viene annullato e sostituito dal seguente nuovo dispositivo:
7.1. La parte civile __________ è rinviata al competente foro civile per le pretese di risarcimento (per Lotti V.).
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
sono poste a carico dell'appellante, e per esso dello Stato, e della parte appellata nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione al Presidente delle Assise Criminali di Lugano, giudice Franco Verda
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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