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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.44
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00044
Lugano 22 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 6/1994 GR della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 19 maggio 1994 da
in liquidazione concordataria, __________ patrocinata dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. __________
in materia di contestazione della graduatoria e dell’annesso elenco oneri speciale nel fallimento della __________ che il Pretore, con sentenza 5 febbraio 1996, ha integralmente accolto nel senso di stralciare dall’elenco oneri speciale i crediti garantiti da ipoteca legale a favore del __________ per l’imposta comunale e l’imposta immobiliare degli anni 1988/1991 per complessivi Fr. 26’234.95.
Appellanti entrambe le parti:
-l’attrice, con atto di appello 13 febbraio 1996, chiede la modifica del dispositivo sulle ripetibili assegnatele dal Pretore in Fr. 400.- e qui postulate in Fr. 3’148.- subordinatamente Fr. 2’098.-;
-il convenuto, con ricorso 16 febbraio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di confermare l’elenco oneri, per quanto riguarda i suoi crediti assistiti da ipoteca legale, limitatamente a Fr. 10’062.50.
Mentre l’attrice ha presentato osservazioni, con allegato 7 marzo 1996, al ricorso della controparte chiedendo la reiezione, il Comune convenuto non ha risposto all’appello della parte avversa.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha stralciato dall’elenco oneri i crediti del __________ dopo aver preso atto che in corso di causa l’ente pubblico aveva ridotto da Fr. 26’234.95 a Fr. 10’062.50 le proprie pretese per imposte scoperte 1988/1991 e garantite da ipoteca legale, poiché non era dimostrato agli atti di causa che le tassazioni relative erano divenute definitive;
che nel ricorso presentato contro questa decisione il Comune si limita a considerare che il Pretore non ha tenuto conto dei nuovi conteggi e della documentazione presentata in corso di causa a seguito della contestazione di cui alla petizione dell’attrice;
che invece il Pretore ne ha tenuto conto affermando al proposito, nella motivazione della decisione impugnata, che alla mancata produzione di decisioni di tassazione definitive “non possono supplire i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale prodotti il 1 giugno 1994 (doc. 1-5) poiché privi dell’attestazione di crescita in giudicato";
che l’appellante nemmeno si avvede che le puntuali contestazioni dell’attrice avanzate nei confronti del primo complessivo credito valgono anche nei confronti di quello modificato e che agli argomenti di cui alla petizione 19 maggio 1994 (crediti d’imposta sull’utile non al beneficio dell’ipoteca legale, mancanza di tassazioni definitive, ecc.) non ha obiettato alcunché;
che, in ogni caso, nel ricorso non appare nessun’altra motivazione intesa a criticare le argomentazioni del primo giudice e di conseguenza il gravame deve essere considerato nullo in applicazione dell’art. 309 cpv. 5 CPC mancando qualsiasi argomentazione di fatto e di diritto intesa a dimostrare che il giudizio del Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3; Rep. 1980, 259);
che l’appello dell’attrice nei confronti della determinazione delle ripetibili fatta dal Pretore appare invece, nel suo principio, da accogliere;
che il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 128),
che ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa di Fr. 26’234.95;
che la parziale acquiescenza del convenuto in corso di causa non modifica la determinazione del valore litigioso essendo intervenuta alla fine della procedura;
che le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di fronteggiare le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere le proprie pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 3);
che nel caso concreto va applicato il minimo della tariffa poiché si deve tener conto che la procedura si é esaurita nell’allestimento della petizione e nella partecipazione ad un’udienza senza istruttoria e presentazione di conclusioni e che, inoltre, l’intervento del patrocinatore era agevolato dal fatto che le argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano per altri analoghi procedimenti che l’attrice ha avviato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 15) e che sono noti a questa Camera;
che per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in discussione é dell’ 8 % con il che si giustifica un’indennità ripetibile di Fr. 2’100.- per arrotondamento;
che qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 13);
che il Comune di __________, soccombente in entrambe le procedure di ricorso, sopporta per intero tasse, spese e ripetibili;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
Il ricorso (recte appello) 16 febbraio 1996 del __________è inammissibile.
La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate dal __________ rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili.
L’appello 13 febbraio 1996 della __________ in liquidazione concordataria è accolto e di conseguenza il dispositivo 2. della sentenza 6 febbraio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5 viene così riformato:
La tassa di giustizia di Fr. 200.- da anticipare dall’attrice è posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 2’100.- a titolo di indennità ripetibile.
La tassa di giustizia in Fr. 130.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), già anticipate dalla parte attrice, sono a carico del __________ che rifonderà inoltre a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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