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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.45
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00045
Lugano
24 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.1142 (inc. 1614) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 20 gennaio 1993 da
patr.
dallo studio legale __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27’429.65
oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva, eccezione
che il Pretore con decreto 9 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 19 febbraio 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 21 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
12 gennaio 1991 tale __________, alla guida di una vettura di cui la convenuta
era assicuratrice RC, in territorio di __________ è entrato in collisione con
la vettura Range Rover TD targata __________, di proprietà della __________. di
__________ e condotta dall’attore, il quale aveva stipulato con la proprietaria
un contratto di leasing avente per oggetto l’uso della vettura in questione.
Ritenendo
di avere subito danni per fr. 27’429.65 oltre interessi, l’attore ha proceduto
nei confronti della convenuta nella causa qui in esame.
B. Nella
risposta dell’8 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di __________ Questi
non sarebbe il proprietario detentore del veicolo, ma solo il conducente, e
come tale non sarebbe stato danneggiato dal sinistro.
La
facoltà di agire in giudizio spetterebbe perciò alla sola __________,
proprietaria della vettura.
C. L’attore
ha contestato il fondamento dell’eccezione, sostenendo di aver dovuto sostenere
il costo della riparazione della vettura, e di essere perciò danneggiato. La
proprietaria del veicolo lo avrebbe del resto autorizzato ad incassare
direttamente il risarcimento del danno in questione.
D. Il
Pretore ha respinto l’eccezione osservando che le spese di riparazione della
vettura Range Rover sarebbero effettivamente state assunte dall’attore e che la
proprietaria avrebbe consentito alla liquidazione del sinistro in favore
dell’attore medesimo, il che dovrebbe essere interpretato come una cessione in
suo favore dei diritti della proprietaria.
E. Con
l’appello del 19 febbraio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione.
L’autorizzazione
doc. I sarebbe una mera dichiarazione di compiacenza, peraltro di 7 mesi
posteriore alla data dell’incidente e riferita ad altro sinistro, e non
proverebbe l’avvenuta riparazione del veicolo, l’avvenuto pagamento ad opera
dell’attore o l’avvenuta cessione all’attore dei diritti della proprietaria.
L’attore
non sarebbe né il proprietario, né il detentore, e nemmeno il locatario del
veicolo danneggiato, ma solo il conducente, dal che seguirebbe l’impossibilità
per lui di procedere in causa.
F. Delle
osservazioni 21 marzo 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali,
solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla
temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto, o di una
persona per la quale questi è responsabile, o da un difetto del veicolo del
convenuto.
L’art.
65 cpv. 1 LCS stabilisce invece che la parte lesa può agire direttamente contro
l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto di
assicurazione.
- Diversamente
da quanto stabilito dall’art. 61 cpv. 2 LCS, l’art. 65 cpv. 1 LCS stabilisce
che la facoltà di convenire in causa l’assicuratore RC spetta alla “parte
lesa”, e non al “detentore” del veicolo danneggiato.
Ci
si potrebbe chiedere se già solo in base a questa differenziazione
terminologica non debba essere respinta l’eccezione della convenuta, potendosi
ravvisare l’intenzione del legislatore di estendere la facoltà di poter
convenire l’assicuratore a qualsiasi danneggiato, o almeno al proprietario non
detentore (in tal senso: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
2. edizione, n. 2.1 ad art. 61 LCS, citato in maniera parziale e fuorviante
dalla stessa appellante), e non al solo detentore.
La
questione non merita tuttavia di essere approfondita.
- Infatti,
contrariamente alle tesi della convenuta l’attore è senza dubbio da ritenere
detentore ai sensi degli art. 58 e segg. LCS e 78 cpv. 1 OAC del veicolo
danneggiato nel sinistro in questione.
In
qualità di prenditore di leasing (o più precisamente di titolare della ditta
individuale prenditrice di leasing, con la quale egli si identifica), la sua
posizione è senza dubbio almeno equivalente a quella di colui che prende a nolo
una vettura per una certa durata -irrilevanti in proposito le distinzioni
terminologiche della convenuta tra nolo e locazione: cfr. art. 253 CO-, con il
che è appunto data la qualifica di detentore (DTF 70 II 179 e segg.;
esplicito: Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. 2, Berna, 1988, n. 873).
- Stante
la qualifica di detentore dell’attore, la circostanza che egli non sia nel
contempo anche il proprietario della vettura non osta all’introduzione da parte
sua della presente causa.
Dal
chiaro testo dell’art. 61 cpv. 2 LCS non si evince infatti per il titolare
dell’azione l’esigenza di altro requisito che non la qualifica di “detentore”,
dal che segue la necessaria constatazione che la supposta esigenza per l’attore
di essere “detentore proprietario” (appello, pag. 4) altro non è se non il
frutto di un’errata interpretazione della convenuta del testo di legge.
Evidentemente
la questione della legittimazione attiva, da risolvere in favore dell’attore,
non è da confondere con il tema di merito costituito all’esistenza del danno:
dovesse risultare dall’istruttoria che l’attore non ha per qualsiasi motivo
subito il pregiudizio di cui egli chiede il risarcimento, la sua azione dovrà
comunque essere respinta.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 febbraio 1996 della __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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