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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.59
Data decisione, Autorità:
13.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00059
Lugano
13 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA 94.23 (ORD 2398) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 25 novembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
in
materia di inesistenza del debito (compravendita mobiliare, errore essenziale)
che il Pretore, con sentenza, 30 gennaio 1996 (intimata il 15 febbraio 1996) ha
integralmente respinto.
Appellante
l’attore il quale, con atto d’appello 5 marzo 1996, chiede:
- L’appello è accolto
Di conseguenza la sentenza 30 gennaio/15
febbraio 1996 della Pretura
di Mendrisio-Sud è annullata nel senso che
1.1. È ordinato l’allestimento di una nuova perizia da
affidarsi ad un
etruscologo -archeologo di rango universitario e
di sicura nomea
professionale.
- Protestate spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la sentenza impugnata
ha respinto nel merito la petizione promossa dal signor __________ nei
confronti del signor __________ e intesa al disconoscimento del debito
rappresentato dal prezzo di Fr. 120’000.- riguardante la compravendita di una
statua rappresentante una sfinge in nenfro di arte etrusca del 530 ca a.C.;
che il Pretore ha
ritenuto, in definitiva, come l’attore avesse fallito nel suo obbligo di
provare la pretesa falsità dell’oggetto della compravendita;
che, a tal proposito, il
giudice di prima istanza si é riferito anche alle risultanze della perizia
giudiziaria per la quale la scultura era autentica, di epoca etrusca del VI
secolo a.C.;
che, con l’appello, la
parte attrice si limita a chiedere l’allestimento di una nuova perizia così
come appare dalle sue precise domande riportate in ingresso e come risulta da
tutte le argomentazioni addotte, tanto è vero che, senza esprimersi
assolutamente sul merito della controversia, conclude, al punto 26.
dell’appello, nel senso che “da tutto quanto precede deriva che a questo
lodevole Tribunale dovrà ordinare l’allestimento di una nuova perizia ex art.
252 cpv. 5 CPC....”;
che lo scopo dell’appello
è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché
l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con altro diverso
giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n.
4);
che, per queste necessità,
l’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC impone che l’atto di appello contenga domande
precise intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un
giudicato favorevole alla parte che appella pena la nullità dell’appello se il
medesimo non ossequia queste esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC);
che come é nullo l’appello
che porta quale unica domanda quella di ritornare gli atti al Pretore affinché
abbia a procedere alla continuazione dell’istruttoria di causa con le prove
rifiutate e che l’autorità di appello dovrebbe ordinare (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309 n.10) altrettanto deve dirsi per un appello, come quello qui
esaminato, che si limita a chiedere l’assunzione di una prova (in concreto un
nuovo referto peritale) che il Pretore ha precedentemente respinto ma nulla
dice attorno alla eventuale modifica, e in che senso, della sentenza pretorile
una volta rifiutata oppure anche assunta la chiesta nuova prova;
che la domanda di
annullamento della sentenza in funzione dell’assunzione della nuova perizia per
avere il Pretore disatteso, nella sua ordinanza di rifiuto di tale nuova prova,
principi procedurali non può raggiungere lo scopo dell’appello così come sopra indicato;
che infatti l’appellante
non solleva assolutamente i particolari motivi che potrebbero portare
all’annullamento della sentenza del primo giudice (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309 n. 4);
che inoltre misconosce che
la richiesta di una prova non assunta in prima sede non ha portata propria ricorsuale
ma - se, su istanza dell’appellante formulata come alla disposizione dell’art.
309 cpv. 2 litt. g CPC, è ammessa e quindi viene istruita dall’autorità
d’appello (art. 322 CPC) - serve per la decisione d’appello sulla riforma o
meno del primo giudizio di merito;
che in tali condizioni,
non potendosi ammettere minor rigore processuale per il fatto che la parte è
rappresentata da un avvocato, si deve concludere per la nullità dell’appello;
che tale sanzione può
essere presa, per economia di giudizio, già all’occasione dell’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimare alla controparte,
per le osservazioni, l’atto di appello;
Per i quali motivi
visto l’art. 309 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 5
marzo 1996 di __________ è nullo.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr.
100.-), da anticipare
dall’appellante, rimangono a suo carico.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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