AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.62
Data decisione, Autorità: 28.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00062
Lugano 28 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa appellabile inc. n. 12'557 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 16 agosto 1994 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 82’525.50.-- oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50’685.60 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 66’985.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 63’386.45 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 19 febbraio 1996 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale per fr. 62’836.45 oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale;
Mentre la convenuta con osservazioni del 26 aprile 1996 chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attore in data 11 novembre 1993 ha firmato due estratti conto emessi dalla convenuta relativi a forniture in suo favore della convenuta stessa rimaste impagate (doc. A e B inc. 372/94).
In base a questi documenti la convenuta per complessivi fr. 82’525.50 oltre interessi ha ottenuto con sentenza 5 luglio 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore.
B. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, asserendo di poterlo compensare con un proprio credito di fr. 120’000.-- per mancato guadagno provocato dall’atteggiamento anticontrattuale della convenuta, che gli avrebbe sottratto un importante cliente, e di complessivi fr. 13’211.10 persi dall’attore per trattenute effettuate dai suoi clienti per difetti della merce fornita dalla convenuta o per ritardi nelle forniture.
Ne deriverebbe un saldo in favore dell’attore di almeno fr. 50’585.60 oltre interessi, somma di cui egli ha chiesto il pagamento.
C. Nella risposta del 27 settembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando la propria pretesa inadempienza e negando in particolare di avere mai concluso un accordo con il quale essa si asteneva dal fare concorrenza all’attore.
Non solo l’asserito credito dell’attore sarebbe inesistente, ma oltre alle forniture oggetto dell’esecuzione egli dovrebbe pagarne altre per fr. 63’386.45 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore si è opposto alla riconvenzionale, sostenendo che anche questo importo potrebbe essere compensato con il proprio maggiore credito.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’implicita ammissione da parte dell’attore di tutti i crediti della convenuta, ha ritenuto che egli non abbia provato l’avvenuta stipulazione di un patto di non concorrenza tra le parti, dal che seguirebbe la reiezione della pretesa per mancato guadagno, peraltro non provata.
Le pretese per ritardate o difettose forniture sarebbero invece fondate unicamente per fr. 550.--, relativi ad un episodio nel quale l’attore avrebbe tempestivamente notificato il difetto alla convenuta.
Da ciò la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 62’836.45 oltre interessi.
F. Con tempestivo gravame datato 11 marzo 1996 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale.
Egli ha ribadito la tesi dell’esistenza di un danno risarcibile di fr. 136’300.-- conseguente alla violazione da parte della convenuta dell’accordo di non concorrenza, e di fr. 13’211.10 per le deduzioni sofferte dai suoi clienti per ritardi e difetti della merce della convenuta.
Quo ai fr. 63’386.45 della riconvenzionale, la convenuta non avrebbe ossequiato l’onere della prova a suo carico, di modo che tale pretesa sarebbe da respingere.
G. Delle osservazioni 26 aprile 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1 Questo vale in specie per la centrale questione dell’esistenza stessa del patto di non concorrenza, negata dal Pretore con convincente motivazione, patto del quale l’attore sembra dare per scontata l’esistenza, senza tuttavia saper formulare una critica ragionevole all’operato del primo giudice e, ovviamente, senza saper indicare le emergenze istruttorie che attesterebbero la verità della sua tesi.
Su tale questione l’appello è perciò non solo infondato, ma addirittura nullo per mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 3).
Dovendosi necessariamente confermare l’inesistenza dell’asserita pattuizione, non può che seguirne la reiezione della pretesa risarcitoria di fr. 136’300.--, senza necessità di indagare sulla di lei consistenza.
1.2 A riguardo della pretesa di fr. 13’211.10, le medesime argomentazioni valgono per l’accertamento pretorile dell’avvenuta perenzione dei diritti di garanzia dell’attore in conseguenza dell’omessa notifica degli asseriti difetti.
Su tale questione l’appello è in effetti totalmente silente, di modo che lo stesso -non affermandosi l’avvenuta tempestiva notifica- è nella migliore delle ipotesi infondato alla luce dell’art. 201 CO (o 367 CO se si volesse ammettere un contratto di appalto), e altrimenti nullo ex art. 309 cpv. 2 lit. f CPC.
A non averne dubbi, l’affermazione dell’attore di voler compensare tale pretesa con il proprio preteso credito (risposta riconvenzionale, pag. 14) vale quale piena ammissione dell’esistenza di tale pretesa (per tante: II CCA 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA), di modo che, come rettamente ritenuto dal Pretore, la convenuta non era tenuta a fornire alcuna prova supplementare circa l’esistenza e l’ammontare del credito implicitamente ammesso dalla controparte.
Ne consegue la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la somma di fr. 2’000.-- viene ritenuta adeguata al limitato sforzo occorso alla convenuta per la redazione delle osservazioni all’inconsistente appello.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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