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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.63
Data decisione, Autorità: 11.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00063
Lugano 11 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 34 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 ottobre 1985 da
contro
rappr. dall'avv. __________
causa che il Pretore con decreto 20 febbraio 1996 ha stralciato per desistenza degli attori, caricando loro le tasse e le spese di procedura;
Decisione impugnata dal convenuto, che con gravame dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accordargli un’indennità per ripetibili;
Gravame sul quale gli attori non hanno formulato osservazioni;
Considerato
in fatto ed in diritto
che con petizione 31 ottobre 1985 gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a prendere i provvedimenti necessari ad ovviare ai pericoli derivati al loro fondo da uno scavo effettuato su un fondo vicino;
che il convenuto si è opposto alla petizione;
che la causa ha seguito il suo corso sino alle conclusioni, presentate dalle parti nel gennaio del 1990;
che la sentenza non è tuttavia mai stata emanata;
che gli attori il 25 gennaio 1996 hanno scritto al Pretore, comunicando che la causa poteva ritenersi superata da altra procedura, conclusasi felicemente, e postulandone di conseguenza lo stralcio “ritenute le spese a chi le ha anticipate e compensate le ripetibili”;
che il 20 febbraio 1996 il Pretore ha emanato l’impugnato decreto di stralcio, il quale accolla le spese di causa agli attori ma non statuisce sulle ripetibili;
che il 22 febbraio 1996, prima di ricevere il decreto di stralcio, il convenuto ha scritto al Pretore prendendo posizione sulla lettera 25 gennaio 1996 degli attori nel senso di rivendicare una congrua indennità per ripetibili;
che con allegato dell’11 marzo 1996 denominato “appello” e, tra parentesi, “domanda di revisione”, il convenuto postula la riforma del dispositivo 2 del decreto di stralcio nel senso che “Non si prelevano altre tasse ne spese. Tutte quelle sin qui esatte sono a carico degli attori, i quali rifonderanno al convenuto l’importo di fr. ... a titolo di ripetibili”;
che gli attori non hanno presentato osservazioni al gravame del convenuto;
che è pacifico che la richiesta di stralcio della causa presentata il 25 gennaio 1996 dagli attori costituisce desistenza, con il che essi sono soccombenti nei confronti del convenuto (art. 151 CPC; Rep. 1985, pag. 146; 1978, pag. 376), e questo qualunque sia il motivo della desistenza (II CCA 16 luglio 1990 in re K./S.; I CCA 18 dicembre 1990 in re B./S.);
che il Pretore era pertanto di principio tenuto ad attribuire ripetibili in favore del convenuto, e questo indipendentemente dal fatto che egli non avesse tempestivamente reagito alla lettera 25 gennaio 1996 degli attori per protestarle esplicitamente, dovendosi la sua richiesta in tal senso desumere dalle sue precedenti comparse scritte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 151, n. 1);
che la mancata assegnazione di ripetibili al convenuto nel decreto impugnato costituisce perciò omessa pronuncia su una domanda formulata sia dagli attori, che con lo scritto del 25 gennaio 1996 hanno chiesto che le ripetibili fossero compensate, che -seppure implicitamente- dal convenuto medesimo;
che l’omessa pronuncia su domande formulate costituisce motivo di revisione ai sensi dell’art. 340 lit. a) CPC;
che secondo l’art. 341 cpv. 1 CPC la domanda di revisione di una sentenza del Pretore si propone mediante appello, così come correttamente fatto dal convenuto;
che la richiesta di giudizio del convenuto di vedersi attribuire “fr. ...” per ripetibili non costituisce, come sembrerebbe a prima vista, motivo di nullità del gravame ai sensi dei combinati art. 309 cpv. 1 lit. e) e 309 cpv. 5 CPC;
che ciò sarebbe unicamente il caso se il Pretore si fosse effettivamente pronunciato sulla richiesta di ripetibili e il convenuto con l’impugnazione chiedesse un aumento dell’indennità senza specificare i termini della sua richiesta, così da impedire all’autorità di ricorso di individuare i limiti dell’appellazione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 2);
che invece, stante l’esistenza di un motivo di revisione, la Camera è tenuta a pronunciarsi sul merito della questione (art. 344 CPC);
che secondo il prudente giudizio di questa Camera, la natura e il valore della lite -consistente all’atto pratico nella richiesta di costruzione di un muro del costo stimato di circa fr. 42’000.-- (perizia 13 maggio 1989 dell’ing__________, pag. 9)- giustificano l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr. 4’500.--;
che in tal modo si dà equa applicazione degli art. 150 CPC e 9 TOA ritenuto che la causa, per quanto riguarda l'intervento delle parti è giunta al termine;
che in tale misura va perciò accolto il gravame del convenuto;
che le spese e le ripetibili di questa procedura devono essere assunte dallo Stato, non potendosi ritenere soccombenti gli attori, silenti in questa sede ed estranei alla venuta in essere del vizio del decreto impugnato;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 marzo 1996 dell’avv. __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 20 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico dello Stato, che rifonderà al convenuto fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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