AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.64
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00064
Lugano
18 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
vicepresidente,
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del presidente
Cocchi,
astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile 0A.95.646 (inc. no. 1149) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
promossa con petizione 10 luglio 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l'attore ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 15'288.--
oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore, e l'iscrizione in via
definitiva di un'ipoteca legale per tale importo a carico del fondo n.
__________di __________, di proprietà di __________;
Domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione
protestando spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1996
ha accolto;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 18 marzo 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso respingere la petizione;
Mentre
l'attore con osservazioni del 6 maggio 1996 chiede la reiezione dell'appello
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l'appello
-
tassa di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. L'attore
all’inizio del 1991 su incarico di __________ ha eseguito le opere da
capomastro nell'ambito della formazione di un vigneto sul fondo 178 di
__________, di proprietà di __________.
Ritenendo
di avere diritto ad una mercede complessiva di fr. 35'288.--, e considerato il
pagamento da parte del committente di un acconto di fr. 20'000.--, con la
presente causa egli ne ha chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr.
15'288.--, e ha chiesto l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale in
suo favore e di pari importo sul fondo che ha beneficiato dell'opera.
B. Nella
risposta del 6 settembre 1991 i convenuti si sono opposti alla petizione
adducendo l'ingiustificato superamento del preventivo, il cui importo sarebbe
in pratica stato raddoppiato con la fattura.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto l'esistenza tra l'attore e il
convenuto __________ di un contratto di appalto in cui la mercede sarebbe stata
preventivamente determinata solo relativamente ai costi unitari delle ore di
lavoro delle persone e dei mezzi meccanici.
Il
committente avrebbe inoltre richiesto una significativa modifica dell'opera
dopo l'allestimento del preventivo, modifica che ne avrebbe reso più onerosa la
realizzazione.
Dal
che, stante la correttezza della fatturazione, l'integrale accoglimento della
petizione.
E. Con
gravame datato 18 marzo 1996 i convenuti chiedono la riforma del giudizio del
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, il preventivo in questione sarebbe da
interpretare nel senso che l'importo ivi indicato non poteva essere ecceduto se
non in misura del 10%, e non nel senso di un'opera da compiere a regia.
Né
si potrebbe ammettere l'intervenuta modifica dell'opera in corso di esecuzione,
così come risulterebbe dalla deposizione del teste __________, dal che la
totale mancanza di fondamento delle pretese dell’attore.
F. Nelle
osservazioni del 6 maggio 1996 l'attore postula la reiezione del gravame sulla
scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ed è pacifico che l’appaltatore che
chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo
all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 26
aprile 1996 in re P./H.).
-
Il
contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è
preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art.
374 CO).
Non
essendo in concreto stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti
lo pretende-, è di conseguenza necessa-riamente applicabile la norma
dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da
determinare in base al valore del lavoro e del materiale (II CCA 15
maggio 1996 in re P./W.).
- Delle
due eventualità previste dall’art. 374 CO, nel caso di specie ricorre quella in
cui le parti hanno preventivamente stabilito la mercede in via approssimativa.
Infatti,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il preventivo di spesa dell’11
novembre 1990 di fr. 17’320.-- (doc. C) non è vincolante solo per i prezzi
unitari ivi indicati ma, seppure in via approssimativa (in tal senso
l’indicazione “ca” del numero di ore di lavoro: II CCA 8 maggio 1996 in
re D./T.), esso è significativo anche per il numero di ore necessarie
all’esecuzione dell’opera, e perciò di riflesso anche del costo globale
dell’opera stessa che il committente poteva in buona fede attendersi
deliberando i lavori sulla base del preventivo in questione.
Questo
nonostante la riserva del conteggio delle “ore effettive” (doc. C, in basso),
dovendosi intendere con ciò la facoltà dell’appaltatore di fatturare
l’effettivo dispendio di lavoro e materiale anche in presenza di un preventivo,
ma -si deve in buona fede sottintendere- entro i limiti ragionevoli in cui è
lecito superare un tale preventivo.
-
Stante
un computo preventivo in via approssimativa della mercede, al committente per
il caso in cui esso venga sproporzionatamente ecceduto senza il suo consenso
spettano di principio i mezzi di difesa stabiliti dall’art. 375 CO (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 973) ritenuto che per il caso,
come quello di specie, di opera terminata ed eseguita sul fondo del committente
l’unica soluzione praticabile è quella della proporzionata riduzione della
mercede (art. 375 cpv. 2 CO; Gauch, opera citata, n. 982).
-
Prima
di esaminare se ricorrano le premesse per l’applicazione dell’art. 375 CO,
occorre chiedersi da una parte se l’importo fatturato corrisponda al reale
dispendio di lavoro e materiale avuto dall’appaltatore (consid. 6), e
dall’altra se non ci sia stata da parte del committente, dopo l’allestimento
del preventivo, la richiesta di modifiche dell’opera da compiere tali da
giustificare l’aumento della mercede in misura corrispondente alla pretesa
dell’attore (consid. 7).
-
A
mente di questa Camera, si può nella specie al limite ritenere che
l’appaltatore abbia provato di avere fornito lavoro e materiale per l’importo
dedotto in causa.
Tale
riconoscimento non avviene tanto per effetto dei bollettini di lavoro, non
sottoscritti dal committente e quindi pressoché privi di forza probatoria (II
CCA 21 novembre 1994 in re F./G., 23 agosto 1994 in re Q./C. SA e llcc), e
nemmeno dalla perizia, praticamente inutilizzabile tanto essa è vaga e
inconcludente (“Per la valutazione delle ore impiegate per tale lavoro il
perito non è in grado di contestare quanto esposto”), ma piuttosto dalle
deposizioni testimoniali degli operai che hanno eseguito il lavoro (testi
__________ e __________i), le quali permettono di maturare il convincimento
della rispondenza dei bollettini di lavoro (oltretutto di semplice comprensione
vista la natura dell’opera) alla realtà dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 90, n. 2).
Non
vi è invece motivo a questo stadio del ragionamento di esaminare se la medesima
opera poteva essere compiuta con minor dispendio di lavoro, trattandosi di
questione da esaminare nell’eventuale applicazione dell’art. 375 CO.
- In
linea generale, l’appaltatore che vuole ottenere il pagamento di un’opera
modificata rispetto a quella messa in preventivo deve dimostrare da una parte
il consenso del committente all’esecuzione della modifica, e dall’altra il
maggior costo che gli è derivato dall’esecuzione dell’opera modificata (II
CCA 13 luglio 1992 E. SA/D.; Gauch, opera citata, n. 786). Se tale
prova non viene fornita, il giudice valuta la situazione secondo il proprio libero
apprezzamento, riconoscendo, se del caso, un adeguato aumento della mercede
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 374 CO (DTF 113 II 521).
L’insieme
degli atti (in particolare deposizioni __________ __________ __________)
permette di ritenere che vi fu effettivamente una richiesta di modifica
dell’opera originaria, nel senso di eseguire terrazzi monofilari sull’intero
pendio, senza più mantenere -come si era inteso all’inizio- i terrazzi
preesistenti per collocarvi due filari di vite.
Non
è però dato di sapere quale sia stata l’oggettiva incidenza di questa modifica
sull’onere lavorativo richiesto all’appaltatore: il perito non è stato
interpellato su questo tema, di modo che l’unico riscontro sull’argomento è
l’opinione del teste __________ (15 giorni di lavoro invece di 3), la quale non
può però essere posta a base del giudizio (Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 236-237, n. 2).
Né,
in assenza di altre prove, può evidentemente valere per vero (come vorrebbe
invece l’attore e come a torto ammesso dal Pretore) che il costo dell’opera
supplementare equivalga semplicemente alla differenza tra il prezzo
preventivato e quello di consuntivo.
- In
definitiva ci si viene a trovare nella situazione in cui un preventivo
stabilito in via approssimativa ex art. 374 CO è stato ecceduto in misura del
100%, senza che si possa determinare con esattezza in quale misura ciò sia
stato determinato dalla modifica dell’opera richiesta dal committente, oppure
da altre circostanze non imputabili al committente, quali ad esempio l’agire
poco razionale e perciò antieconomico dell’appaltatore (come sembrerebbe di
poter inferire dalle conclusioni della perizia e da alcune affermazioni -peraltro
di inammissibile carattere peritale- del teste __________).
Come
che sia, in entrambi i casi la determinazione della mercede è affidata al
prudente apprezzamento del giudice (per opere supplementari non quantificabili:
DTF 113 II 521; per l’applicazione dell’art. 375 cpv. 2 CO: DTF
115 II 462).
A
mente di questa Camera, in assenza di migliori elementi oggettivi, considerati
in particolare l’onere della prova a carico dell’attore, l’opinione del perito
sul costo globale di simili opere, il fatto che l’attore ha omesso di avvertire
il committente sull’incidenza sulla mercede della modifica dell’opera da lui
richiesta come ci sarebbe potuti in buona fede attendere, risulta equo
stabilire la mercede dell’appaltatore in fr. 25’000.--, con un saldo in suo
favore di fr. 5’000.-- oltre interessi.
Ne
segue in tali termini il parziale accoglimento del gravame.
Trattandosi
di giudizio reso in termini di equità, si ritiene di suddividere gli oneri di
causa in parte uguali, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
18 marzo 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, viene così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 __________,
è condannato a versare __________, fr. 5’000.-- oltre interessi al 5% dall’11
luglio 1991.
1.2 E’
di conseguenza fatto ordine all’Ufficio del Registro Fondiario di Lugano di
iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per fr. 5’000.-- oltre interessi
al 5% dall’11 luglio 1991 a favore di __________ e a carico della part. n.
__________ di __________, di proprietà di __________, __________
- La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese da anticipare dall’attore, sono a
carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dai convenuti, sono a carico delle parti per metà ciascuna,
compensate le ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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