AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.68
Data decisione, Autorità: 12.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00068
Lugano 12 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'114 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 28 gennaio 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27’614.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera;
Il Pretore con sentenza 29 febbraio 1996 ha accolto la petizione limitatamente a fr. 644.- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 25 marzo 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 3 maggio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto con contratto 9 febbraio 1990 ha appaltato agli attori quali impresari generali le opere necessarie all’edificazione di una casa bifamiliare sul mappale n. __________ di __________ contro una mercede di complessivi fr. 477’000.-- (doc. A).
A mente degli attori, pur tenuto conto di qualche difetto dell’opera, peraltro di natura subordinata, rimarrebbe dovuto un saldo sulla mercede di fr. 27’614.-- (doc. S), importo oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 16 aprile 1993 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la grave difettosità dell’opera.
Egli avrebbe addirittura già pagato più di quanto dovuto, e potrebbe perciò rivendicare dagli attori l’importo di fr. 100’000.--, richiesto in via riconvenzionale.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto e l’applicabilità della norma SIA 118, invocata dagli attori, ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti effettuata dal convenuto.
Il suo pregiudizio complessivo ammonterebbe a fr. 26’970.--, somma da porre in compensazione con la mercede residua richiesta dagli attori, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 644.-- oltre interessi, e la reiezione della riconvenzionale.
D. Con l’appello gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente la petizione.
L’agire del convenuto sarebbe in primo luogo scorretto dal profilo procedurale, avendo egli omesso di sollevare sia l’eccezione di compensazione che quella del minor valore dell’opera. Egli non avrebbe comunque potuto postulare l’aggiudicazione del minor valore, dal momento che l’art. 169 della norma SIA 118 prevede la prevalenza del diritto alla riparazione gratuita dell’opera, riparazione che egli avrebbe omesso di richiedere agli attori mediante la fissazione di un congruo termine.
Determinate riparazioni sarebbero inoltre state impedite dallo stesso convenuto.
In ogni caso, la notifica dei difetti sarebbe ampiamente tardiva, avendo le parti pattuito l’applicazione solo degli art. 165-171 della norma SIA 118, ma non anche degli art. 172-178, nemmeno invocati dal convenuto, che disciplinano la durata della garanzia e il termine di notifica.
Non sarebbe comunque ammissibile aver considerato nella sentenza anche difetti dell’opera che il convenuto aveva lamentato per la prima volta con i quesiti peritali.
Infine, l’esame nel merito delle pretese sollevate dal convenuto condurrebbe in ogni caso alla reiezione delle sue richieste.
G. Nelle osservazioni del 3 maggio 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Gli attori ribadiscono la tesi secondo cui le notifiche di difetti dell’opera effettuate dal convenuto sarebbero tardive per il fatto che solo gli art. 165-171 della norma SIA 118 sarebbero applicabili, e non invece gli articoli successivi, nemmeno invocati dalle parti.
1.1 Siffatta tesi è innanzitutto manifestamente infondata.
A non averne dubbi, la frase “la responsabilità per difetti dell’imprenditore generale verso il committente è regolata dalla norma SIA 118” contenuta al punto 8 del contratto di appalto (doc. A, pag. 3) non può che essere intesa in buona fede nel senso che tutta la problematica dei difetti, a partire dalla loro notifica, deve essere disciplinata dalle norme SIA, così come rettamente stabilito dal Pretore.
E’ ben vero che le norme SIA, ancorché pattuite dalle parti, vengono ritenute dal giudice solo se ne viene invocata l’applicazione (II CCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., costantemente confermata in seguito).
Non occorre però la richiesta venga formulata da entrambe le parti, o da quella che ottiene un beneficio concreto dall’applicabilità di una determinata norma: stante l’esistenza della pattuizione delle norme SIA -come detto innegabile nella specie- è sufficiente che una qualsiasi delle parti le invochi per ottenerne l’applicazione da parte del giudice.
Contrariamente alle tesi degli attori, è perciò del tutto ininfluente il fatto che il convenuto non abbia mai fatto cenno all’applicazione delle norme SIA.
1.2 L’argomentazione è comunque irricevibile.
In concreto, con la replica e risposta riconvenzionale del 19 maggio 1993 (punto 1, pag. 3) gli attori hanno rammentato l’applicabilità de “le Norme SIA 118, edizione 1977 (specie gli art. 157-171)”.
Questa locuzione non può che essere intesa nel senso di ritenere applicabili tutte le norme SIA 118, o comunque non solo gli art. 157-171.
Sostenere il contrario in sede di appello costituisce in primo luogo una dal profilo della buona fede inammissibile contraddizione con le proprie allegazioni, ed in ogni caso una proceduralmente inammissibile nuova tesi di fatto (art. 321 CPC), irricevibile proprio in applicazione di quei principi rettamente esposti dagli attori alla pag. 11 del loro gravame.
Se ne deve concludere, proprio per effetto dell’invocazione delle norme SIA 118 fatta dagli attori, per la tempestività delle notifiche di difetti fatte dal convenuto fino all’allegato di risposta e riconvenzionale.
Visto che nemmeno gli attori sostengono che ciò avrebbe in qualche modo condotto ad un risultato pratico diverso, non occorre dibattere ulteriormente la questione.
Anche queste argomentazioni sono prive di fondamento.
3.1 Sulla prima questione, non si può che osservare che gli attori dimostrano di aver correttamente recepito l’intenzione del convenuto di postulare la proporzionale riduzione della mercede in conseguenza della difettosità dell’opera, con il che non può essere derivato loro danno alcuno in conseguenza di un’eventuale limitazione nei loro diritti di difesa, né essi lo pretendono.
Con questa premessa diviene irrilevante il fatto che la richiesta di riduzione della mercede non sarebbe esplicitamente stata formulata in quanto tale, essendo compito del giudice quello di interpretare, se necessario, il significato delle resistenze e delle richieste del committente (II CCA 19 aprile 1995 in re R. snc./B., 23 marzo 1995 in re M. e M: SA/C.).
3.2 Sulla seconda questione il Pretore, partendo correttamente dal principio della preminenza del diritto dell’appaltatore ad effettuare la riparazione dell’opera (art. 169 norma SIA 118; DTF 116 II 453; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2658 e 2659), è giunto, dopo approfondito esame (consid. 10, pag. 11-15), a stabilire che a prescindere dall’assegnazione di un termine gli attori erano da considerare renitenti nell’esecuzione delle richieste riparazioni, e perciò il convenuto poteva legittimamente determinarsi altrimenti.
Sulle quattro pagine della sentenza impugnata dedicate alla tematica gli attori non spendono una parola nel loro gravame, ma ripropongono in maniera apodittica e inutilmente prolissa le loro opinioni sulla preminenza del diritto alla riparazione, sulla mancata assegnazione di un termine per l’effettuazione della riparazione, e sull’asserito rifiuto del convenuto di accettare le riparazioni delle piastrelle e delle ringhiere.
Siffatto atteggiamento conduce all’irricevibilità del gravame su questo punto, oppure alla soluzione di confermare, senza qui riprodurle, le calzanti motivazioni del Pretore, rimaste all’atto pratico inimpugnate.
E’ perciò a mero titolo abbondanziale che esaminando la corrispondenza intercorsa si rileva che la mancata assegnazione di un termine da parte del convenuto costituisce argomento ampiamente pretestuoso, e non è di certo fatto censurabile a fronte di un atteggiamento manifestamente dilatorio degli attori, i quali poco o nulla hanno riparato, pretendendo oltretutto di subordinare illecitamente l’esecuzione delle ulteriori singole riparazioni alla stipulazione di una transazione globale (cfr. p. es i doc. F, G, H, L, N, 15, 16, 20).
Il perito (pag. 27) ha stabilito che il costo totale per l’eliminazione di tutti i difetti da lui riscontrati e per la completazione delle opere non terminate è di circa fr. 31’295.--, e che inoltre vi è un pregiudizio di circa fr. 1’800.-- per difetti non eliminabili, o la cui eliminazione avrebbe un costo sproporzionato all’entità del difetto. Il pregiudizio complessivo per il convenuto ammonterebbe in questo caso a circa fr. 33’095.--.
In alternativa, il perito afferma che “nel caso non dovessero essere eseguiti quei lavori per i quali il sottoscritto perito ha pure proposto l’indennizzo di un minor valore dell’opera in quanto gli stessi non pregiudicano la costruzione dal profilo tecnico bensì unicamente da quello estetico” il minor valore ammonterebbe a fr. 26’970.-- (perizia, pag. 28).
Questa è la tesi fatta propria dal Pretore, e detto importo costituisce perciò la somma degli importi indicati nella perizia, ritenendo però l’importo inferiore nel caso di importi indicati in via alternativa (fr. 525.-- invece di fr. 1’050.-- a pag. 22; fr. 3’750.-- invece di fr. 7’500.-- a pag. 24; fr. 150.-- invece di fr. 300.-- ancora a pag. 24; fr. 1’700.-- invece di fr. 3’400.-- a pag. 24/25).
Essi sostengono inoltre, ma questa volta a ragione, il principio secondo cui il convenuto per motivi procedurali non potrebbe prevalersi di eventuali difetti notificati solo con i quesiti peritali (e quindi sottratti al contraddittorio), e non già negli allegati introduttivi.
Il rilievo ha però nella specie una limitata portata pratica. Passando in rassegna gli importi stabiliti dal perito (pag. 22-27) si rileva che:
Quesito 1 (tetto)
I difetti al tetto sono stati notificati nella domanda riconvenzionale. Sono perciò da confermare le cifre stabilite dal perito.
Quesito 2 (entrata, atrio)
Anche i difetti della porta di entrata sono stati indicati nella domanda riconvenzionale.
Quesito 3 (cucina)
Sia i difetti di finitura delle piastrelle (risposta riconvenzionale) che il difetto del montante dell’anta della cucina (doc. 2, 5) erano noti agli attori.
Quesito 4 (soggiorno)
I difetti delle perline, così come la necessità di correggere il tinteggio, sono stati notificati (doc. O).
Notificati anche i difetti relativi al quadro serpentine e agli scuretti (doc. O), mentre non risulta essere stato notificata la mancanza del taglio svedese, causa dello scrostamento dell’intonaco a contatto con i serramenti in legno.
Dal credito del convenuto vanno perciò dedotti fr. 1’000.--.
Quesito 5 (camera matrimoniale)
I difetti delle perline e del tinteggio sono stati notificati. Va confermato quanto attribuito dal Pretore.
Quesito 6 (stanza da letto)
Anche in questo caso i difetti di tinteggio devono ritenersi notificati. La notifica è del resto ammessa dagli attori (appello, pag. 14), che a torto la ritengono tardiva.
Quesito 7 (bagno)
L’inesatta centratura degli apparecchi sanitari, la mancata imbottitura della vasca da bagno e i difetti alle piastrelle sono stati segnalati.
Quesito 8 (pavimento in piastrelle al primo piano e piastrelle in generale)
Il convenuto ha notificato difetti alle piastrelle fin dal 24 luglio 1991 (doc. D), e gli attori hanno del resto ben presto ammesso la sussistenza di tale difetto (cfr. per es. i doc. F e G).
Ne deve seguire la conferma di tutti gli importi attribuiti dal Pretore per questo motivo (fr. 3’210.-- per la sostituzione di parte delle piastrelle, fr. 5’450.-- minor valore per il difetto estetico e fr. 150.-- di minor valore per le piastrelle del bagno, consid. 11.1 e 11.5), non potendosi in particolare condividere l’opinione dei convenuti secondo cui un difetto estetico non costituirebbe difetto dell’opera, oppure quella -contraria a chiari accertamenti peritali- secondo cui detto difetto nemmeno esisterebbe.
Quesito 9 (appartamento al piano terreno)
Dei difetti ai bagni e alle piastrelle si è già detto, mentre il difetto della maniglia della porta d’entrata risulta notificato con il doc. 5.
Il taglio del giunto tra l’intonaco delle pareti e quello del soffitto si rende necessario in conseguenza dei difetti alle piastrelle del bagno (perizia, pag. 14), ed è perciò da computare.
Non risulta invece essere stata notificata la mancanza di una soglia, vanno perciò dedotti fr. 30.--.
Quesito 10 (scala interna)
I problemi di livello sono stati evidenziati. Corrette perciò le attribuzioni di minor valore, peraltro di modesta entità (complessivi fr. 170.--).
Quesito 11 (locale lavanderia)
La mancata imbottitura della doccia è stata notificata, così come la necessità di fissare correttamente la griglia a pavimento e i problemi di umidità, in conseguenza dei quali il perito indica il ritinteggio del locale.
Non risulta invece esserci stata precedente notifica del difetto costituito dall’utilizzo di un cassero inadeguato per l’esecuzione del calcestruzzo. Ne segue una riduzione del minor valore di fr. 55.-- (perizia, pag. 25).
Quesito 12 (locale tecnico )
Per il locale tecnico non vi è stata alcuna particolare notifica.
Può perciò essere ammessa unicamente la pretesa per lo stipite fuori piombo, giustamente sollevata per l’insieme dei serramenti, mentre sono da respingere quelle relative all’uso di intonaco grezzo anziché di quello tinteggiato (minor valore fr. 120.--, perizia, pag. 25), e all’utilizzo di un diverso tipo di cassero (fr. 75.--).
Quesito 13 (locali sotto la terrazza)
Il convenuto ha notificato sia i problemi legati alla presenza di umidità (cfr. p. es. la risposta riconvenzionale), da cui il parziale rifacimento dell’isolazione (perizia, pag. 26), che la necessità di verniciare la porta esterna (doc. 5). Le pretese vanno perciò confermate.
Quesito 14 (garage)
La cattiva esecuzione del garage è stata una delle prime lamentele del convenuto (doc. 5, 10), peraltro ammessa dagli attori (doc. 8).
I difetti devono essere ritenuti come tempestivamente notificati.
Quesito 15 (terrazza esterna)
Anche questi difetti sono tra i primi ad essere stati segnalati. Sia le carenze delle ringhiere, che la presenza di pareti fuori squadra e, come già detto, i difetti delle piastrelle, sono stati notificati. Ne segue che i relativi importi di cui alla pag. 26 della perizia devono essere confermati.
Quesito 16 (scala d’accesso)
La verniciatura del parapetto metallico è a suo tempo stata richiesta (doc. 5 e 10), non così l’otturazione dei fori eseguiti erroneamente per la posa del parapetto medesimo. Dalla pretesa del convenuto vanno perciò dedotti fr. 50.--.
Quesito 17 (giardino)
Non risulta la notifica del difetto del chiusino del pozzetto del rubinetto esterno. Ne segue una deduzione di fr. 50.--.
Globalmente il credito compensatorio del convenuto va ridotto in misura di fr. 1’380.--.
Gli interessi sul saldo favorevole agli attori di fr. 2’024.-- decorrono dal 24 dicembre 1991, data della prima messa in mora (doc. N), non essendo l’esigibilità di questo importo inibita dalla parziale difettosità dell’opera (II CCA 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA).
Ne segue in tale misura il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza degli attori.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 marzo 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza i considerandi 1 e 2 della sentenza 29 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona sono riformati nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 2’024.-- oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 1991.
Gli attori rifonderanno al convenuto fr. 2’400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 12/13 e per 1/13 sono a carico del convenuto.
Gli attori rifonderanno al convenuto fr. 1’700.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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