AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.78
Data decisione, Autorità: 04.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00078
Lugano 4 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'648 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 9 gennaio 1990 da
(studio legale __________)
Contro
(avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 136’906.70 oltre interessi in conseguenza del minor valore dell’opera;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4’096.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 4’201.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 12 marzo 1996 ha accolto la petizione limitatamente a fr. 42’693.80 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 2’800.65 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti:
l’attore con atto di appello del 2 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 90’948.10 oltre interessi e di respingere la riconvenzionale;
la convenuta con gravame 17 aprile 1996 ne chiede invece la riforma nel senso di respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1987 l’attore si è rivolto alla convenuta nell’ambito della realizzazione di un garage-carrozzeria sul fondo n. __________ di __________.
B. Il committente nella petizione lamenta gravi difetti dell’opera, a suo dire interamente progettata dalla convenuta che avrebbe inoltre curato la direzione lavori, quali il cedimento del terreno ospitante il manufatto, fessure nelle pareti a seguito di cedimenti dell’edificio medesimo, difficoltà nello smaltimento delle acque, inutilizzabilità del portone di entrata.
Ne seguirebbe un minor valore dell’opera stimabile in fr. 115’000.--, dal che, ritenuti i danni conseguenti ai difetti, una richiesta di condanna vicina a fr. 137’000.--.
C. Nella risposta del 20 marzo 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di essersi occupata di altro che non le opere da capomastro, ivi compreso il loro progetto.
I difetti, per quanto realmente esistenti, sarebbero comunque ascrivibili al comportamento del committente che, desideroso di risparmiare, avrebbe omesso la realizzazione di opere previste e indispensabili ad assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche e di quelle connesse all’attività aziendale. Egli avrebbe inoltre fatto realizzare da altri ulteriori opere che avrebbero ulteriormente compromesso la situazione, convogliando altre acque nelle canalizzazioni che, in assenza delle previste pompe, non sarebbe stato possibile smaltire.
Stante la sua responsabilità, nulla gli sarebbe dovuto, mentre egli dovrebbe risarcire alla convenuta i costi della perizia a futura memoria e del patrocinio preprocessuale per fr. 4’096.-- oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale, la cui reiezione sarebbe la logica conseguenza dell’accoglimento delle tesi attoree.
Le parti, eccezion fatta per un lieve aumento della riconvenzionale, hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto provata l’esistenza di determinati difetti dell’opera.
La perizia a futura memoria avrebbe previsto un costo teorico totale per la loro riparazione di fr. 115’000.--, ma tale importo, anche alla luce della perizia eseguita in corso di causa, sarebbe da ridurre.
Parte dei difetti sarebbe in effetti già stata eliminata con una spesa di fr. 47’164.75, mentre i lavori ancora da effettuare comporterebbero una spesa di fr. 29’000.--, per un totale di fr. 76’164.75.
La convenuta non potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità invocando la natura del terreno o il desiderio del committente di eseguire un’opera economica, mentre sarebbe da ammettere, limitatamente al sistema di smaltimento delle acque chiare, che il difetto sarebbe riconducibile alle modifiche progettuali imposte dal committente nonostante il parere contrario dell’appaltatrice.
Ne seguirebbe che dal totale delle spese di ripristino andrebbero dedotti fr. 37’306.50, con il che all’attore andrebbero aggiudicati a tal titolo fr. 38’858.25. Egli potrebbe inoltre, in conseguenza della sua maggior soccombenza, rivendicare 1/3 dei costi connessi con la procedura di prova a futura memoria, per complessivi fr. 3’835.55 (totale fr. 42’693.80), mentre la riconvenzionale meriterebbe protezione per 2/3, ovvero per fr. 2’800.65.
F. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 90’948.10 oltre interessi e di respingere la riconvenzionale.
In sintesi, il Pretore avrebbe da una parte sottostimato l’importo necessario all’effettuazione delle necessarie riparazioni, e d’altra parte avrebbe a torto liberato la convenuta dalla responsabilità per il difetto al sistema di smaltimento delle acque chiare.
G. Nel proprio gravame la convenuta postula invece la riforma dell’impugnato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe ritenuto per determinati difetti un ammontare del danno superiore a quello effettivo, e avrebbe considerato difetti relativi ad opere non eseguite dalla convenuta.
Pur ammettendo che la convenuta non è responsabile per i problemi di smaltimento delle acque, il Pretore avrebbe nondimeno ammesso posizioni di danno connesse con tale difetto.
A torto sarebbe inoltre stato ritenuto che il committente ignorava la natura del terreno da edificare, con il che egli dovrebbe assumersi i rischi del caso.
La natura economica dell’opera giustificherebbe infine minor rigore nell’ammissione della responsabilità dell’appaltatore.
H. Nelle osservazioni del 30 maggio 1996 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame dell’attore con protesta di spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
L’attore non ha di contro presentato osservazioni all’appello della convenuta.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha calcolato i costi di riparazione sulla base dei dati di cui alla pag. 2 del complemento alla perizia giudiziaria.
Egli ha ritenuto il totale di fr. 56’648.75 di cui alla colonna “costi effettivi riparazioni”, corrispondente a mente sua a quanto già pagato dall’attore, ha sottratto i fr. 9’484.-- di cui alla fattura (recte: offerta) della ditta __________ per la sistemazione del portone, e ha in seguito computato in aggiunta fr. 29’000.-- corrispondenti ai costi delle opere ancora da eseguire secondo la valutazione fatta a suo tempo dall’ing. __________ (colonna “valutazione Ing. __________ ”), o per le quali non si è trovato un riscontro certo dell’avvenuta esecuzione (cfr. in particolare la voce “demolizione pavimento” di fr. 5’000.--).
La somma di fr. 29’000.-- è perciò composta da fr. 6’000.-- per la riparazione delle lesioni alle strutture, fr. 4’000.-- per la riparazione delle lesioni architettoniche, fr. 5’000.-- demolizione pavimento, fr. 12’000.-- per opere di impermeabilizzazione e fr. 2’000.-- per la sistemazione del portone.
Il totale è pari a fr. 56’648.75 ./. fr. 9’484.-- + fr. 29’000.--, ovvero a fr. 76’164.75.
Entrambe le parti criticano siffatta quantificazione del costo della riparazione dell’opera, senza che tuttavia venga messo in discussione che la riduzione della mercede debba corrispondere nel caso di specie all’effettivo costo di riparazione dell’opera.
fr. 9’484.-- invece di fr. 2’000.-- per la modifica del portone;
fr. 7’299.35 per spese di progettazione e direzione lavori delle riparazioni ancora da eseguire, posizione non riconosciutagli dal Pretore.
2.1 La discrepanza tra i due importi relativi alla riparazione del portone è data dalle differenti risultanze delle due perizie su questo tema.
La perizia a futura memoria del 1989 (doc. LL), definita dall’autore stesso “molto approssimativa” in ordine alla quantificazione dei costi di riparazione prevedeva infatti la somma di fr. 2’000.-- (pag. 19), mentre la perizia giudiziaria del 1995 (complemento, pag. 2) indica la somma di fr. 9’484.-- in base ad un’offerta della ditta __________, risalente al 1993.
A prescindere da questo solo rilievo, che potrebbe condurre ad attribuire l’importo maggiore, risulta corretta l’attribuzione di soli fr. 2’000.--.
Tale è infatti la somma reclamata dall’attore a tal titolo con la petizione in aderenza alle risultanze della prova peritale a futura memoria (petizione, pag. 10), e siffatta richiesta è rimasta invariata anche con le conclusioni del 18 settembre 1995, che (pag. 14) rinviano alla richiesta di giudizio formulata con la petizione e ribadita con la replica.
E’ perciò del tutto immotivata la presente richiesta di un importo maggiore: anche se l’art. 321 lit. a CPC riserva esplicitamente anche in sede di appello l’applicabilità dell’art. 75 CPC, che consente l’estensione della domanda (lit. b), tale riserva non ha sicuramente lo scopo di sanare la negligenza processuale della parte, che già in sede di conclusioni avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria domanda alle risultanze peritali, a lei più favorevoli (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75, n. 6).
Questa Camera non può di conseguenza che limitarsi alla constatazione che il giudizio pretorile è sul tema ineccepibile, avendo l’attore ricevuto esattamente quanto da lui richiesto, ovvero fr. 2’000.--.
2.2 E’ per contro fondata, almeno a livello teorico, la richiesta vedersi indennizzare il costo della progettazione e direzione lavori delle opere di riparazione ancora da eseguire.
Se non che la semplicità dei lavori ancora da effettuare esclude che possa rendersi necessario l’impiego di un direttore dei lavori, non essendoci alcunché da coordinare, ma potendosi al contrario pretendere dagli artigiani che verranno incaricati che essi compiano autonomamente le opere di loro competenza.
E’ infatti addirittura pacifico che non occorre direzione lavori per sistemare il portone, opera che risulta peraltro essere stata eseguita (perizia giudiziaria, pag. 2) senza che siffatta pretesa sia stata quantificata.
Il medesimo discorso vale sia per la riparazione delle lesioni delle strutture portanti, da eseguirsi a mente del perito a futura memoria (pag. 12) mediante semplici iniezioni di silicone e di malta epossidica, che per quella delle lesioni architettoniche, da effettuare con un semplice lavoro di muratura (pag. 12 in fine).
A maggior ragione nulla può essere concesso a titolo di spesa per direzione lavori per opere già eseguite, come la demolizione del pavimento (che si evince dal fatto che esso è già stato rifatto -perizia, pag. 2-), e per cui la direzione lavori è inclusa nei fr. 5’850.-- già attribuiti (complemento di perizia, pag. 2), o per opere che non occorre più eseguire o comunque divenute superflue, come l’impermeabilizzazione del pavimento (sentenza, pag. 9).
Le censure dell’attore sull’ammontare complessivo del danno sono perciò del tutto infondate.
3.1 Essa ritiene non pertinente la posta di fr. 4’000.-- per “lesioni architettoniche” per il fatto che il difetto sarebbe oramai stato eliminato, senza che l’attore abbia prodotto in atti la fattura relativa alla riparazione, così che la pretesa sarebbe da ritenere non provata.
La censura è ai limiti del temerario.
A prescindere dall’avvenuta riparazione di tali difetti (cfr. perizia, pag. 2, punto 0.3, contrario alla tesi della convenuta), la mancata produzione delle fatture non significa da sola né che la riparazione è stata ottenuta gratuitamente, e nemmeno che il danno è da ritenersi non provato.
Tale prova è infatti adeguatamente fornita (e in maniera attendibile vista l’esiguità dell’intervento) dallo stesso responso peritale. Per il resto la convenuta non afferma esplicitamente, e tanto meno prova, che le fatture computate dal secondo perito riguarderebbero anche lavori da lui definiti come “non eseguiti”, mentre del tutto gratuita, oltre che contraria all’ordinario andamento delle cose, è l’affermazione secondo cui dalla mancanza di fattura si potrebbe dedurre l’avvenuta riparazione a titolo gratuito.
3.2 Analoghe argomentazioni valgono sia per la contestata posizione di fr. 6’000.-- per le lesioni alle strutture portanti, che per i fr. 2’000.-- per la riparazione del portone.
3.3 La demolizione del pavimento, del costo di fr. 5’000.--, è per sua parte sicuramente stata effettuata, come si deduce dall’avvenuto rifacimento dello stesso.
Il perito ha constatato che tale prestazione non risulta nelle fatture di capomastro in atti (complemento, pag. 2), il che non vuole evidentemente dire, come ritiene a torto la convenuta (appello, pag. 6), che essa sia compresa in tali fatture, ma significa semmai il contrario.
Stante la quantificazione del costo di tale prestazione da parte del perito a futura memoria, quantificazione di per sé non contestata, la pretesa deve ritenersi provata, ed è perciò da ammettere come parte del danno complessivo.
3.4 E’ per contro fondata, per quanto rilevante (la spesa non è infatti stata posta a suo carico dal Pretore), la censura riguardante i fr. 12’000.-- per le opere di impermeabilizzazione.
Tale spesa veniva infatti ritenuta necessaria dal perito a futura memoria (pag. 17) per risolvere il problema costituito dallo smaltimento delle acque chiare. All’atto pratico tale problema risulta essere stato risolto (in tal senso l’accertamento peritale nel complemento di perizia, pag. 3), senza l’esecuzione di tale opera.
Ne segue che dal totale necessario all’eliminazione dei difetti deve essere tolta tale somma, così che esso ammonta a fr. 64’164.75.
l’attore vorrebbe vedere condannata la convenuta anche per i difetti del sistema di smaltimento delle acque, non ritenendo condivisibile l’applicazione in suo danno dell’art. 369 CO fatta dal Pretore;
la convenuta condivide invece l’applicazione dell’art. 369 CO ma sostiene che di conseguenza andrebbero poste a carico dell’attore anche altre poste di riparazione, e contesta per contro la propria responsabilità a seguito della natura del terreno e dell’economicità dell’opera.
Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due: in primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1917), e in secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1918 e 1919).
6.1 La corretta lettura delle risultanze processuali non consente di ascrivere il difetto in questione unicamente alla concolpa del committente, ma anche al cedimento dell’edificio.
La perizia a futura memoria è in effetti esplicita nell’indicare quale concausa del problema di evacuazione delle acque chiare il cedimento dell’edificio (pag. 16, punto 53431; pag. 13, punto 53412), il che è del resto ovvio se si considera che il problema era conseguente ad un’insufficiente pendenza della canalizzazione, causata appunto da una parte dalla richiesta di modifica del tracciato della canalizzazione stessa (complemento a perizia a futura memoria, pag. 4, punto 2.2.3), e dall’altra proprio dal parziale cedimento dell’edificio, che ha aggravato il già esistente problema di pendenza. A non averne dubbi, la circostanza è sicuramente ascrivibile alla convenuta o come esecutrice dell’opera, oppure nella sua qualità di progettista e responsabile dei calcoli statici (perizia a futura memoria, pag. 13 e 14; deposizione ing. __________).
6.2 Merita qualche precisazione anche la motivazione con cui al committente è stata attribuita la responsabilità (ancorché a mente di questa Camera solo a livello di concausa) del problema di smaltimento delle acque chiare.
Non si può in effetti affermare che l’attore abbia richiesto delle modifiche del progetto delle canalizzazioni, ma semmai che egli ha richiesto delle modifiche dell’opera che hanno comportato modifiche anche al previsto sistema di canalizzazione (deposizione teste __________).
Tali modifiche hanno reso meno funzionale il sistema rispetto al progetto originario, dal che la necessità di una pompa di evacuazione per ovviare al rischio di infiltrazione d’acqua dal pavimento, soluzione che, seppure con riserva (perizia a futura memoria, pag. 17, punto 53436) poteva essere efficace (supplemento a perizia a futura memoria, pag. 4 e 5), ma che l’attore ha tuttavia immotivatamente rifiutato (deposizione teste __________, preferibile nella valutazione delle prove alle risposte di interrogatorio formale) in favore di quella illegale e all’atto pratico non efficace, di un collegamento con lo scarico delle acque scure.
6.3 Deve perciò essere rivista l’attribuzione dell’esclusiva responsabilità all’attore per il difetto in questione, nel senso di una solo limitata corresponsabilità del committente, che conduce alla ripartizione tra i contendenti del costo di riparazione (Gauch, opera citata, n. 1920, 2050, 2051, 2062, 2063), da stabilire secondo l’apprezzamento del giudice (Gauch, opera citata, n. 2068), in questo caso in misura del 50% a carico di ciascuna parte.
7.1 Il Pretore ha considerato a tal titolo fr. 37’306.50 (consid. 10), ovvero fr. 24’679.90 per il rifacimento del sottofondo e del pavimento, fr. 626.20 pagati alla ditta __________ e fr. 12’000.-- per l’impermeabilizzazione (complemento a perizia giudiziaria, pag. 2).
7.2 In realtà i fr. 12’000.-- dell’impermeabilizzazione, come già detto (consid. 3.4) non devono essere computati, mentre deve essere aggiunta la posizione di fr. 5’000.-- per la demolizione del pavimento, logica premessa agli altri lavori computati.
Non può di contro venire imputata la somma di fr. 8’137’45, di cui alle due fatture della ditta __________ alla voce “ricerca e rifacimento canalizzazioni” (supplemento a perizia giudiziaria, pag. 2), trattandosi con ogni evidenza di interventi di altra natura, relativi all’impianto di acque scure e non delle acque chiare (perizia a futura memoria, pag. 14-16).
Medesimo discorso vale per la posizione di fr. 6’300.-- relativa alla fattura della ditta ICR per lavori effettuati sul piazzale: contrariamente alla tesi della convenuta -che erroneamente argomenta richiamando la pag. 19 della perizia a futura memoria, irrilevante sul tema- anche questo importo riguarda il difetto nelle condutture delle acque scure, e non di quelle chiare (perizia a futura memoria, pag. 16, punto 53429; pag. 19, punto 53437 e contrario).
E’ per contro vero che buona parte della fattura di fr. 5’850.-- per direzione lavori concerne i lavori di eliminazione dei difetti del sistema di smaltimento delle acque chiare, per i quali l’attore è corresponsabile.
Ritenute le proporzioni dei vari importi, si giustifica di computare detta fattura in via equitativa per fr. 3’500.-- su questi lavori e per la rimanenza su lavori a carico della convenuta.
Era infatti compito della convenuta quello di fornire un’opera esente da difetti, e questo qualunque fosse il terreno su cui costruire.
Tale risultato avrebbe magari comportato spese maggiori, così che la circostanza avrebbe avuto importanza in un’eventuale lite sul maggior costo dell’opera conseguente alla natura del terreno, ma non invece in una controversia dipendente dalla difettosità dell’opera, che non può essere scusata.
Il medesimo discorso vale per la timida censura della convenuta riguardante l’asserito desiderio del committente di costruire in economia: tale desiderio, se concretizzato, si riflette sul valore dell’opera, ma non giustifica in alcun modo la presenza di difetti del tipo di quelli constatati nella specie.
E’ infine da respingere il tentativo della convenuta (appello, punto 9c, pag. 11 e
Il perito a futura memoria, con riferimento all’opera effettivamente realizzata, ha infatti chiaramente indicato la presenza di intollerabili carenze della progettazione e forse anche nell’esecuzione della struttura in cemento armato (pag. 11 e 12, punto 5313) quali cause del difetto.
Sono per contro irrilevante le circostanze addotte a propria difesa dall’appaltatrice, ovvero il fatto che in seguito il committente richiese una modifica dell’opera ed eseguì personalmente il riempimento di terra contro la parete rivelatasi inadeguata a sopportare lo sforzo: anche tale modifica risulta essere stata progettata dalla convenuta (preventivo doc. 12, posizione 1), che se ne è perciò assunta la responsabilità, e questo evidentemente anche con riferimento all’effetto delle modifiche sulle opere esistenti.
Di nessuna pertinenza è di conseguenza il fatto che la formazione del piazzale e il riempimento di materiale contro il muro in questione siano stati eseguiti dall’attore, non risultando dagli atti -né la convenuta difende siffatta tesi- che i problemi siano stati causati dalla difettosa esecuzione di tali opere.
Dovendosi suddividere in parti uguali il primo importo, ne segue che la convenuta è complessivamente debitrice di fr. 16’903.25 (fr. 33’806.50 :2) + fr. 30’358.25, ovvero fr. 47’261.50.
Stante una richiesta di condanna di quasi fr. 137’000.--, ne segue che l’attore soccombe per 2/3 e la convenuta per 1/3, dal che la conferma del giudizio pretorile quo al risarcimento dei costi preprocessuali.
In definitiva la petizione è da accogliere per fr. 51’097.05 oltre interessi (fr. 47’261.50 + fr. 3’835.55), e la riconvenzionale per fr. 2’800.65 oltre interessi, come stabilito dal Pretore.
L’appello dell’attore è per tanto parzialmente accolto, mentre quello della convenuta è respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Non si attribuiscono tuttavia ripetibili di appello all’attore, che non ha presentato osservazioni al gravame avversario.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 2 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 marzo 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare ad __________, fr. 51’097.05 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1989.
Per tale importo è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 5 settembre 1989.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 3’800.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L’appello 17 aprile 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster