AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.8
Data decisione, Autorità: 07.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00008
Lugano 7 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1203 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 giugno 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 140’730.60 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via definitiva per quell’importo di un ipoteca legale dell’artigiano sul fondo n. __________di __________;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 1995 ha accolto per lire 122’374’460 oltre interessi, pari a fr. 138’283.10 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’11 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 9 febbraio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta il 5 luglio 1990 ha appaltato all’attrice la fornitura e la posa, entro il 15 ottobre 1990, di opere di falegnameria occorrenti nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile di cui al fondo n. __________di __________contro una mercede di lire 176’871’546 (doc. A).
Il 12 marzo 1991 la convenuta ha assegnato all’attrice un termine scadente il successivo 20 marzo per completare l’opera, pena la sua delibera ad altro artigiano (doc. N). L’attrice ha risposto subordinando la continuazione dei lavori al pagamento di lire 100’000’000 in pagamento di alcune fatture da lei emesse (doc. O). I lavori sono in seguito stati completati da altra ditta.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il pagamento dei lavori da lei eseguiti e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva, sostenendo che i ritardi verificatisi sarebbero ascrivibili alla stessa convenuta, senza perciò responsabilità alcuna da parte sua.
C. Nella risposta del 4 novembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, addebitando all’attrice il ritardo nella posa dei serramenti sia sul termine originario del 15 ottobre 1990 che su un successivo termine all’8 febbraio 1991 e un altro a fine febbraio, il che avrebbe indotto la convenuta a recedere dal contratto e a far completare l’opera dalla ditta __________.
L’opera dell’attrice avrebbe inoltre palesato gravissimi difetti di costruzione.
Alla convenuta sarebbe derivato un danno di fr. 156’500.--, di cui fr. 120’700.-- pagati alla ditta __________ per far completare l’opera, e fr. 35’800.-- alla ditta __________per eliminarne i difetti.
Inoltre l’ingiustificato ritardo nella consegna dell’opera avrebbe causato oneri per maggiori interessi per oltre fr. 271’000.--, di modo che ogni eventuale pretesa dell’attrice, pari al massimo a lire 104’138’480, sarebbe da compensare con il credito della convenuta di complessivi fr. 427’842.35, il che imporrebbe la reiezione della petizione.
D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto di appalto e l’applicabilità del diritto svizzero, ha ritenuto che, indipendentemente dalla questione della responsabilità, la committente avrebbe accettato di modificare il termine di consegna originario, e non potrebbe perciò più dolersi del suo mancato rispetto.
Sarebbe di conseguenza ingiustificato il recesso dal contratto, peraltro pronunciato ad opera praticamente terminata, e tornerebbe perciò applicabile l’art. 377 CO, con il che all’attrice sarebbe dovuta la mercede di lire 122’374’460 oltre interessi, da pagare per intero non essendo state debitamente accertate l’asserita difettosità dell’opera e le relative conseguenze economiche.
F. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la mercede dell’attrice era esigibile in proporzione dello stato di avanzamento dell’opera, non essendo lo stesso desumibile dalla sola emissione di fatture da parte dell’attrice oppure dal fatto che la convenuta avrebbe spontaneamente pagato un acconto.
In assenza di tale accordo, l’attrice era obbligata a terminare i lavori entro il termine impartitole, e perciò, stante la sua inadempienza, la committente poteva recedere dal contratto ex art. 107 CO, senza che fosse applicabile l’art. 377 CO.
A seguito dell’applicabilità dell’art. 107 CO l’attrice avrebbe avuto diritto ad una mercede corrispondente al valore dell’opera effettivamente prestata, mercede che tuttavia non sarebbe stata provata e che perciò sarebbe stata riconosciuta a torto dal Pretore.
Un eventuale credito dell’attrice sarebbe comunque da compensare con il credito della convenuta derivante dalla difettosità dell’opera -da ammettere in quanto non contestata dall’attrice-, segnatamente dal fatto di aver dovuto far riparare da terzi l’opera al costo di fr. 70’900.--.
G. Nelle osservazioni del 9 febbraio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il termine di consegna risulta essere stato riportato al 17 dicembre 1990 (doc. 14), poi al 15 febbraio 1991 (doc. 16 e doc. H), poi ancora -con riferimento ad un particolare serramento- al 28 febbraio 1991 (doc. 22, doc. I).
vi erano da posare almeno ancora tre porte, di cui due per l’asserita mancanza del disegno esecutivo, e una per mancata fornitura del materiale da parte di un fornitore dell’appaltatrice (doc. M, pag. 1);
inoltre erano da posare ancora almeno tutti gli infissi di cui all’ultima fornitura, del valore di lire 54’818’400 (doc. M, pag. 2).
La convenuta nella lettera in questione ha esplicitamente subordinato la completazione dell’opera al pagamento di una mercede di lire 122’374.460 (cfr. anche i doc. O e P).
Ne segue che l’appaltatore non può subordinare la completazione dell’opera al pagamento anticipato della mercede, e rifiutarne per questo motivo la consegna (in tal senso, e a maggior ragione per il caso di opera difettosa: II CCA 3 maggio 1994 in re G./C.).
Essendo in concreto stato pattuito unicamente il pagamento anticipato del 30% della mercede (doc. 6), il che è peraltro regolarmente avvenuto, l’attrice dovrà sopportare le conseguenze del proprio agire anticontrattuale.
Questo scritto è da intendere nel senso di una valida messa in mora, con assegnazione di un congruo termine per l’adempimento (art. 107 cpv. 1 CO; Gauch, opera citata, n. 659), e l’avvertenza del fatto che la scadenza infruttuosa di detto termine avrebbe comportato la rinuncia alla prestazione tardiva (che sarebbe stata eseguita da un’altra ditta) e la richiesta del risarcimento dei danni (art. 107 cpv. 2 CO).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore (consid. 7), questa scelta della rinuncia alla prestazione tardiva non equivale affatto alla rescissione dal contratto, di cui costituisce invece l’alternativa (art. 107 cpv. 2 CO in fine; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 152).
La committente può però rivalersi sull’appaltatrice per il danno derivatole dalla sua inadempienza.
Elementi costitutivi del danno dovuto all’inadempienza possono essere sia l’eventuale maggior costo dell’opera completa rispetto a quello originariamente pattuito a seguito della completazione da parte di altro artigiano, che i pregiudizi derivati dal ritardo nel completamento dell’opera (interessi passivi, pene convenzionali, ecc.).
E’ poi riservato ogni diritto della committente per eventuali difetti dell’opera, ritenuto però che dal momento in cui vi è la consapevolezza che l’appaltatrice non porterà a termine il proprio operato (perché non ha ossequiato il termine ultimo impartitole), vi è per la committente l’obbligo di verificare l’opera e di segnalarne immediatamente i difetti, dovendosi necessariamente ammettere che a quel momento è intervenuta la consegna dell’opera, di fatto presa a carico dal committente per farla terminare da altri (in questo senso: Gauch, opera citata, n. 2434 e 2435).
Tale pretesa, fatta salva la problematica di un eventuale minor valore dovuto ai difetti dell’opera, deve essere considerata come sostanzialmente ammessa dalla controparte.
In effetti, solo a partire dalle conclusioni (e perciò tardivamente) la convenuta ha affermato che la pretesa dell’attrice sarebbe da respingere siccome non provata (pag. 11 e 12), mentre negli allegati introduttivi essa ha di fatto sostenuto l’intervenuta compensazione delle pretese dell’attrice con i propri crediti risarcitori, il che equivale appunto alla sostanziale ammissione della pretesa dedotta in causa (per tante: II CCA 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA).
L’esame della risposta di causa (punto 11) permette di rilevare che la convenuta ha in via principale, ma a torto, sostenuto l’inesistenza del credito dell’attrice in base all’art. 377 CO (norma che al contrario impegna il committente al pagamento del lavoro svolto), e per il resto ne ha sostenuto l’intervenuta compensazione con asseriti crediti per oltre fr. 427’000.--.
Nella duplica (pag. 7 e 8) la convenuta ha confermato questa linea di difesa, sostenendo, a ragione, che non sarebbe dovuta l’intera mercede di cui al doc. A, e che la richiesta di pagamento di cui al doc. M sarebbe prematura, ma non anche che essa sarebbe infondata.
In tali circostanze, questa Camera ritiene di poter confermare la decisione del Pretore di quantificare la mercede dovuta all’attrice in lire 122’374’460.
7.1 Tale spesa, attestata dalle fatture doc. 28 e doc. 29 e confermata dal teste __________, può in effetti costituire danno risarcibile, ma solo nella misura in cui vi è un maggior costo rispetto all’onere complessivo dell’intera opera.
L’importo non va perciò interamente dedotto dal saldo della mercede dell’attrice di lire 122’374’460, così come sostiene erroneamente la convenuta, ma solo nella misura in cui esso, sommato con detto saldo, eccede il costo globale dell’opera di lire 182’359’800 (doc. M), importo incontestato come appare dal considerando 6.
7.2 L’esistenza di crediti in due valute differenti -la conversione effettuata dall’attrice ai fini dell’introduzione della petizione non ha comportato novazione del suo credito in lire (Rep. 1980, pag. 67)- non esclude evidentemente la possibilità della compensazione (DTF 63 II 381 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 22 ad art. 120 CO).
Essa rimane possibile dopo conversione del credito da compensare nella valuta del debito principale, conversione da effettuare a mente di questa Camera nel momento in cui la compensazione viene dichiarata (art. 124 cpv. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 24 ad art. 120 CO).
7.3 Dagli atti ciò risulta essere avvenuto solo con la risposta di causa, ovvero il 4 novembre 1991. A quel momento fr. 99’800.-- corrispondevano a lire 85’372’112 (fr. 1.169 per 1’000 lire).
Ne segue che, nell’ottica della compensazione, l’intera opera è venuta a costare alla convenuta complessive lire 207’746’572 (pari a lire 122’374’460 più lire 85’372’112), invece che lire 182’359’800 come al costo globale di cui al doc. M.
Ne deriva un maggior costo di lire 25’386’772, somma che la convenuta può opporre in compensazione al credito dell’attrice, che si riduce perciò a lire 96’987’688.
Si tratta di una pretesa che non può trovare accoglienza.
8.1 Come si è già detto (consid. 4 e 5), con la scadenza infruttuosa il 20 marzo 1991 dell’ultimo termine assegnato all’attrice per completare l’opera, la convenuta in conseguenza della sua stessa lettera doc. N sapeva di non doversi più attendere la prestazione dell’attrice e di essere tenuta a pagare la di lei mercede per la parte di opera eseguita.
Con ciò si deve anche ritenere che a quel momento l’opera, seppure incompleta, sia stata presa a carico dalla committente, la quale era perciò tenuta -non si vede un’altra soluzione possibile- alla sua tempestiva verifica e alla notifica degli eventuali difetti visibili.
8.2 La prima notifica dei difetti risulta invece essere quella del 12 giugno 1991, la quale è con ogni evidenza riferita a difetti per loro natura manifesti ad una prima verifica (doc. S, punti 1-3).
Ne deve perciò necessariamente seguire la perenzione di ogni diritto della committente in ordine a tali difetti (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO).
8.3 Una seconda notifica di difetti ha avuto luogo il 3 luglio 1991 da parte della __________ (doc. 25), ribadita dalla convenuta l’8 luglio 1991 (doc. 26). Anche questa notifica è sicuramente tardiva, trattandosi dei difetti la cui riparazione è stata fatturata alla convenuta dalla __________ il 27 giugno 1991, e la cui eliminazione era stata iniziata già il 24 maggio 1991 ed era stata terminata il 26 giugno 1991 (cfr. doc. 30).
Nulla dimostra che si sarebbe trattato di difetti nascosti (in senso contrario: doc. 25), con il che la loro notifica avrebbe di principio dovuto avvenire nei giorni immediatamente successivi il 20 marzo, ma anche se così fosse, la notifica 3 luglio 1991 sarebbe comunque tardiva, trattandosi di difetti scoperti più di un mese prima (doc. 30).
8.4 Pure perenti sono i diritti della convenuta relativi ad eventuali difetti dei serramenti scorrevoli, riparati dalla ditta __________ (doc. 31 e 32).
Tali difetti venivano in effetti vagamente preannunciati dalla notifica eseguita dalla ditta __________ (doc. 25: “Tutti questi difetti sono indipendenti dalle opere di sistemazione delle ante scorrevoli per le quali seguirà un’offerta separata”), ma non sono mai stati segnalati con precisione, se non forse con la lettera del 25 luglio 1991 (doc. 27), e perciò tardivamente.
8.5 Ne deve conseguire, in generale, la perenzione di ogni diritto della convenuta in conseguenza di difetti evidenti dell’opera dell’attrice.
Non essendo stata né addotta, e tanto meno dimostrata l’esistenza e l’incidenza di difetti occulti -ma anche in tal caso alla convenuta si potrebbe imputare la ritardata verifica dell’opera (cfr. deposizione __________)-, non si può che giungere alla conclusione dell’integrale reiezione della pretesa compensatoria per gli asseriti difetti dell’opera.
In definitiva, in parziale accoglimento del gravame, il credito dell’attrice va ridotto a lire 96’987’688 oltre interessi, da convertire per l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva al tasso adottato dal Pretore, e rimasto incontestato, di fr. 1.13 per 1’000 lire.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
, è condannata a pagare a __________ () lire 96’987’688 oltre interessi al 5% dal 5 aprile 1991.
E’ fatto ordine all’Ufficiale RF di Lugano di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale di fr. 109’596.-- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 1991 a carico della part. n. RFD di __________ di proprietà di __________ e in favore di __________ ().
La tassa di giustizia di fr. 4’000.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4/ sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 4’250.--
per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 3’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico dell’attrice.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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