AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.88
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00088
Lugano 15 luglio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. 4051 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 25 giugno 1991 da
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
(rappr. dallo studio legale __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 64’242.60 oltre interessi a titolo di risarcimento delle spese di riparazione dell’opera;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 7’086.15 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Il Pretore con sentenza 20 marzo 1996 ha accolto la petizione limitatamente a fr. 17’000.-- oltre interessi, e integralmente la riconvenzionale;
Appellanti entrambe le parti:
l’attrice con atto di appello del 24 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione e di respingere la riconvenzionale;
la convenuta con gravame del 25 aprile 1996 ne postula invece la riforma nel senso di respingere la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1983 l’attrice ha appaltato alla convenuta l’esecuzione dell’impianto di riscaldamento per il condominio __________ a __________, opera che si è protratta dal 1982 al 1986.
A partire dall’inizio del 1990 l’impianto ha denotato gravi problemi, segnatamente delle importanti perdite d’acqua dalle serpentine.
Avendo la convenuta declinato la propria responsabilità, l’attrice ha fatto eseguire la riparazione da un altro artigiano con una spesa di complessivi fr. 109’295.25. Tolta la partecipazione dell’assicuratrice dello stabile alla spesa, l’attrice con la petizione in esame rivendica l’importo di fr. 64’242.60 oltre interessi a titolo di rimborso delle spese di riparazione da lei sopportate.
B. Nel proprio allegato di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, escludendo la propria responsabilità per i difetti riscontrati. Sarebbe in ogni caso tardiva la notifica di dei difetti effettuata dall’attrice, alla quale si potrebbe inoltre imputare di aver contravvenuto all’art. 368 CO richiedendo a terzi la riparazione dell’opera. Rimarrebbe infine in sospeso un saldo di fr. 7’086.15 sulla mercede della convenuta, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando la fatturazione della convenuta.
Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme del CO sul contratto di appalto, ha rilevato che il difetto costituito dalla corrosione delle tubazioni sarebbe stato constatato già nell’agosto o nel settembre del 1989, così che la sua notifica, effettuata solo nel marzo del 1990, sarebbe irrimediabilmente tardiva.
Sarebbero invece dovuti i fr. 17’000.-- conseguenti al minor valore dell’opera in conseguenza dell’utilizzo di materiali meno pregiati rispetto a quelli fatturati, così come sarebbero dovuti per incontestabili prestazioni effettuate i fr. 7’086.-- di cui alla domanda riconvenzionale.
E. Con il proprio appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato la deposizione del teste __________ sul tema della notifica dei difetti: nonostante l’apparente contraddizione in essa contenuta, spiegabile dal lungo tempo trascorso dai fatti, la deposizione presa nella sua globalità permetterebbe di concludere per la tempestività della notifica. In ogni caso, la convenuta commetterebbe abuso di diritto sostenendo la tardività della notifica.
Stante la tempestività della notifica, la convenuta sarebbe tenuta a risarcire all’attrice il costo della riparazione dell’opera, mentre la riconvenzionale andrebbe respinta.
F. Nel proprio gravame la convenuta chiede invece la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
L’attrice avrebbe formulato una precisa domanda di causa circa i fr. 17’000.-- solo nelle conclusioni, mutando così in maniera proceduralmente inammissibile la propria domanda di causa.
Inoltre, il difetto consistente nella posa di serpentine di diverso tipo sarebbe anch’esso stato notificato tardivamente, così che nulla potrebbe essere richiesto a tal titolo, risultando comunque addirittura prescritta la relativa azione.
G. Nelle osservazioni del 29 maggio 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame dell’attrice sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Parte attrice ritiene di poter risolvere a proprio favore la questione a sapere se i difetti dell’impianto di riscaldamento siano stati notificati tempestivamente mediante una globale rilettura della deposizione del teste __________, sulla quale il Pretore avrebbe basato il proprio errato giudizio.
1.1 La stessa attrice sul tema ha affermato di essere stata avvertita dal custode dello stabile “già all’inizio del 1990” della “possibile presenza di difetti dell’impianto”, evidenziati da “alcune fuoriuscite d’acqua” (petizione, punto 2, pag. 2).
Ne sarebbe “tosto” seguito un sopralluogo, “presente anche un emissario della ditta esecutrice”, nel quale sarebbero state constatate le alquanto precarie condizioni dell’impianto (petizione, ibidem).
1.2 Il primo documento che menziona i difetti in questione risulta essere la lettera 23 marzo 1990 della convenuta all’attrice (doc. H), lettera che si riallaccia ad un “recente sopralluogo”, al momento del quale la notifica dei difetti doveva essere necessariamente già avvenuta, seppure -è da presumere- in forma orale.
1.3 Da quel momento le corrispondenze e gli interventi di terzi -periti ed artigiani- si sono decisamente moltiplicati allo scopo di fornire consulenze e preventivi per i necessari lavori di ripristino (cfr. p. es i doc. I, K, L, M, N, 3, 4, 10), effettuati nel corso dei mesi di settembre e ottobre del 1990 per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento (petizione, pag. 5; doc. P) e nelle settimane successive per quanto attiene i lavori di rifinitura degli altri artigiani (gessatore, parchettista, ecc.: cfr. p. es i doc. Q, R, S, T, U, V).
2.1 La contraddizione in cui è incorso il teste, che nel seguito della deposizione ha rettificato la propria affermazione nel senso che i difetti sarebbero apparsi solo nell’agosto del 1990, è senza dubbio da risolvere in favore della prima data.
Quella dell’agosto 1990 è infatti sicuramente una data sbagliata, poiché risulta da tutta la corrispondenza in atti che a quel momento il difetto non solo era noto, ma era già stato oggetto di sopralluoghi e perizie volti a definirne la causa, ed erano addirittura imminenti i lavori tesi alla sua eliminazione.
Dato che il teste non ha rettificato il periodo dell’anno in cui il difetto sarebbe comparso (agosto o settembre), ma solo l’anno -incorrendo con ciò in un sicuro errore-, se ne dovrebbe concludere, come ha fatto il Pretore, per l’esattezza dell’indicazione relativa al 1989, e perciò per la tardività della notifica.
2.2 L’attrice si oppone a questa logica deduzione per il fatto che, sempre secondo la dichiarazione del teste, non appena scoperto il difetto egli avrebbe immediatamente allarmato la ditta __________ (verbali, pag. 14), il che -a mente dell’attrice- sarebbe avvenuto solo nel marzo del 1990 (appello, pag. 7), con il che il teste si sarebbe confuso circa la data della notifica (appello, ibidem).
A prescindere dal già osservato fatto, in sé molto importante, che il teste non ha manifestato dubbi sul periodo dell’anno in cui i difetti sono stati notati per la prima volta, il riferimento all’intervento della ditta __________ non è certo sufficiente per ammettere che i difetti siano stati osservati solo nel marzo 1990.
Questo perché in primo luogo la stessa affermazione del fatto che la ditta __________ sarebbe intervenuta nel marzo 1990 non è comprovata adeguatamente: nessuno di coloro che risultano aver partecipato ai sopralluoghi del marzo 1990 (__________della __________, __________ e __________ della convenuta, __________ e __________ periti, __________ perito comunale, e forse __________ della __________; cfr. le loro deposizioni) ha menzionato la presenza di tecnici della ditta __________, né sono stati sentiti come testi dipendenti di questa ditta che avrebbero potuto confermare la circostanza, né ancora figurano in atti fatture della __________ per prestazioni del marzo 1990 o riferimenti nella contabilità del condominio a tali fatture (cfr. doc. CC).
Inoltre, quand’anche si volesse ammettere, contrariamente agli atti, che la ditta __________ era presente nel marzo 1990, nulla permetterebbe di escludere che quello non fosse il suo primo intervento, e che essa non fosse già intervenuta nell’agosto o nel settembre 1989 su richiesta del __________, che parla di “immediato” intervento, per un’indagine sulle cause della presenza di acqua.
Nemmeno della prima diagnosi della ditta __________, che attribuiva le perdite alle serpentine, vi è però traccia in atti. Si deve comunque ritenere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che essa sia stata resa prima di chiamare in causa nel marzo 1990 la ditta convenuta.
2.3 Inoltre, il medesimo risultato della tardività della notifica dei difetti potrebbe essere ottenuto partendo dall’affermazione fatta dall’attrice in sede di petizione, secondo cui, come rammentato al consid. 1.1, i difetti sarebbero stati riscontrati “già all’inizio del 1990”, locuzione (rettificata a pag. 4 dell’appello in “nel mese di marzo 1990”) che interpretata letteralmente si attaglia ai primi giorni dell’anno, o al massimo al mese di gennaio, ma che non permette certo di tenere per tempestiva una notifica dei difetti avvenuta all’incirca all’inizio del mese di marzo del 1990 (cfr. replica, pag. 12).
2.4 Né un diverso risultato può essere ottenuto, come pretende a torto l’attrice, in base all’affermazione del __________ secondo cui “non appena constatato il difetto .... è stata interpellata la ditta esecutrice dei lavori __________ ” (appello, pag. 8).
L’attrice manipola infatti le parole del teste, omettendo le parti del periodo dalle quali si evince che il “non appena” del __________ è in realtà successivo all’”immediato” intervento della ditta __________, ed è simultaneo all’interpellazione dell’assicurazione, sulla cui data esatta non vi sono però elementi in atti, ma che è lecito situare nel marzo del 1990, stanti la perizia allestita nel mese di giugno di quell’anno su incarico dell’assicuratrice stessa (doc. 2) e la lettera 10 aprile 1990 della __________ che informava la convenuta dell’avvenuta notifica all’assicurazione (doc. I, pag. 2).
Ne deve seguire per queste considerazioni la conferma della tardività della notifica dei difetti, e con essa la reiezione dell’appello dell’attrice nella misura in cui è rivolto all’ottenimento di un maggior accoglimento della petizione.
Come lo stesso Pretore riconosce (consid. 7, pag. 7), tale importo non è mai stato oggetto di una esplicita domanda di condanna da parte dell’attrice: ancora con le conclusioni essa confermava infatti le richieste di petizione. In questa, a non averne dubbi, essa si è limitata a chiedere il risarcimento delle spese di riparazione dell’opera da lei sopportate, cioè nella misura in cui non le sono state risarcite dall’assicurazione, e tale richiesta, come si è visto, andava integralmente respinta in conseguenza della tardività della notifica dei difetti.
Il solo fatto che l’attrice già nella petizione abbia menzionato l’impiego di serpentine diverse da quelle pattuite non poteva evidentemente supplire alla mancanza di una formale domanda di condanna, ed era semmai da intendere quale eccezione nei confronti di eventuali pretese della controparte, puntualmente avveratesi con la domanda riconvenzionale.
Aggiudicando all’attrice l’importo in questione, il Pretore ha manifestamente disatteso l’art. 86 CPC, pronunciando su di una domanda non formulata.
Ne deve seguire, in accoglimento dell’appello della convenuta, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Ne deve seguire, in parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, la riforma anche del giudizio sulla riconvenzionale, da respingere per effetto dell’eccezione compensatoria sollevata dalla resistente.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 aprile 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 20 marzo 1996 della Pretura di Locarno-Città è riformato nel modo seguente:
1.1. Le spese, con una tassa di giudizio di fr. 2’500.--, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla conve- nuta fr. 5’600.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello 24 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 20 marzo 1996 della Pretura di Locarno-Città è riformato nel modo seguente:
2.1. Le spese, con una tassa di giudizio di fr. 500.--, sono a carico di __________, che rifonderà a controparte fr. 700.-- per ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono a carico della convenuta. L’attrice che rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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