AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.93
Data decisione, Autorità: 26.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00093
Lugano 26 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 3 maggio 1996 da
(studio legale __________)
contro il lodo arbitrale 16 aprile 1996 dell’arbitro unico avv. __________ nella vertenza che oppone i ricorrrenti a
(avv. __________)
in materia di circolazione stradale;
Richiamato il decreto 6 maggio 1996 del Presidente della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1 - se deve essere accolto il ricorso per nullità
Ritenuto
in fatto
A. Le parti nel luglio del 1995 hanno sottoscritto un compromesso arbitrale in virtù del quale l’arbitro avv. __________ veniva incaricato di accertare a chi dovesse essere attribuita la responsabilità del sinistro della circolazione avvenuto a __________ il 5 giugno 1994.
B. In quell’occasione __________, alla guida di una __________ di proprietà di __________, procedeva sulla strada cantonale proveniente da __________, mentre __________, alla guida di una __________, procedeva in direzione di __________ proveniente dal piazzale privato antistante la __________.
Le fiancate sinistre dei veicoli sono entrate in collisione, il che ha causato danni materiali di una certa rilevanza.
C. In corso di procedura ognuna delle parti ha addebitato all’altra l’esclusiva responsabilità del cennato incidente.
La parte __________ ha sostenuto che l’antagonista, dopo che egli si era regolarmente immesso nella circolazione, avrebbe indebitamente invaso la sua corsia di marcia, provocando così la collisione che sarebbe avvenuta a circa 20 metri dal punto in cui egli si era immesso nel traffico.
La parte __________ ha invece asserito che tale invasione sarebbe stata commessa dal __________, il quale avrebbe inoltre violato il suo diritto di precedenza, essendo la collisione avvenuta al momento e nel punto dell’immissione.
D. Nel lodo l’arbitro ha rilevato le discrepanze tra le tesi fattuali delle parti, e le ha risolte sulla base della deposizione della teste __________, conducente della vettura che precedeva quella condotta dal __________, accreditando la tesi di quella parte.
Vi sarebbe perciò stata violazione da parte del __________ del diritto di precedenza del __________, dal che la sua totale responsabilità per il verificarsi del sinistro.
E. Con ricorso per nullità datato 3 maggio 1996 __________ e __________ hanno chiesto l’annullamento del lodo impugnato invocando gli art. 36 lit. f, e lit. h CIA.
L’arbitro avrebbe valutato in maniera arbitraria le prove offertegli, appoggiandosi totalmente alla deposizione della teste __________ nonostante essa presenti gravi elementi di contraddizione con quanto da lei precedentemente dichiarato in sede amministrativa e con altri elementi risultanti agli atti. Inoltre la stessa deposizione della teste sarebbe inefficace per l’inosservanza delle formalità sul giuramento.
Il motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. h CIA risulterebbe invece dal fatto che l’arbitro, pur caricando nel dispositivo del lodo tutte le spese processuali alla parte soccombente, non ne avrebbe precisato l’importo e non si sarebbe pronunciato sulle ripetibili.
F. Delle osservazioni 14 giugno 1996 della parte avversaria, che chiede la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Il ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (per tante: II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
A questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4 Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II 103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia 117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
Si tratta di censura priva di fondamento.
3.1 E’ in primo luogo del tutto evidente che, in linea teorica, non vi è arbitrio alcuno nel comportamento del giudice che, confrontato con divergenti dichiarazione di una medesima persona, tiene per vera quella rilasciata in forma testimoniale nell’ambito del processo, a detrimento di altre rese in circostanze differenti, nelle quali chi si esprime non è confrontato con il medesimo obbligo di precisione e verità.
3.2 Ciò premesso, è una pura speculazione dei ricorrenti sostenere che l’affermazione resa dalla teste in sede amministrativa secondo cui la vettura __________ “stava partendo” significherebbe che la stessa era ancora ferma (ricorso, punto 8a, pag. 4).Vero è invece che la locuzione “stava partendo” è per sua natura generica, e si attaglia ad ogni fase di una manovra di immissione, compresa quella in cui l’autore è già “sortito dal posteggio”. Non vi è perciò contraddizione, ma solo una maggiore precisione della deposizione testimoniale, il che è perfettamente comprensibile se si pensa che quanto dichiarato in polizia è uno spontaneo ma succinto esposto a verbale dei fatti principali da parte del testimone, mentre la deposizione testimoniale è costituita dalle risposte a precise domande delle parti e del giudice, con le quali ci si propone di sviscerare ogni dettaglio del fatto rilevante.
Né può essere attribuita una particolare rilevanza alla questione a sapere se la teste abbia effettivamente visto nello specchio retrovisore il momento esatto dell’impatto (ricorso, punto 8b, pag. 4 e 5), limitato per sua natura a frazioni di secondo, oppure se essa abbia visto solo una fase immediatamente successiva.
Infatti, ciò che risulta determinante e decisivo nella deposizione del teste non è il fatto di avere o meno assistito all’impatto -fatto che comunque è positivamente accertato e non è oggetto di contestazione- ma il rilievo, in precedenza espresso solo come opinione (“A mio avviso...” nel rapporto di polizia), del fatto che il __________ ha effettivamente invaso la corsia di marcia del __________, tanto da costringere la testimone ad una brusca manovra per evitare di collidere lei stessa con il veicolo immesso e da spingerla a guardare immediatamente dopo nel retrovisore per vedere cosa sarebbe avvenuto al veicolo del __________ che la seguiva a poca distanza.
Del tutto irrilevante è per contro la circostanza secondo cui la teste avrebbe riferito particolari, peraltro di secondaria importanza, in precedenza non menzionati (ricorso, punti 8c e 8d, pag. 5).
Non si può perciò sostenere, e non solo nella limitata ottica dell’arbitro, che la deposizione resa dalla __________ avanti all’arbitro contraddica in modo significativo le sue precedenti dichiarazioni sull’argomento.
3.3 Allo stesso modo, non è dato di rilevare discrepanze neppure tra la deposizione contestata e altri elementi in atti.
Infatti, contrariamente alle tesi dei ricorrenti l’asserita posizione dei cocci della __________ della __________ e la natura dei danni ai veicoli sono, in assenza di conferme peritali, elementi troppo labili per poterne trarre conclusioni attendibili circa la dinamica del sinistro.
Inutili perciò i richiami “all’insopprimibile forza logica” di questi argomenti (ricorso, pag. 6), oppure ad apodittiche affermazioni del fatto che “emerge con chiarezza che fu __________ ad investire __________ e non il contrario” (ricorso, ibidem): non è con argomentazioni di siffatta portata che può seriamente essere sostenuta una censura d’arbitrio, che perciò è nella sua globalità da respingere.
Non meno infondata è la pretesa nullità della deposizione della teste __________ per il fatto che non le sarebbe stato deferito il giuramento: a non averne dubbi, la locuzione “ossequiate le formalità di giuramento” di cui al verbale del 4 dicembre 1995, sottoscritto per consenso da tutte le parti, non può che significare che nell’ambito di tali formalità, del cui rispetto si dà atto, la teste è stata regolarmente ammonita sulle conseguenze penali di un’eventuale falsa testimonianza.
E’ per contro vero che il lodo (dispositivo 5) è lacunoso sulla questione delle spese e ripetibili, limitandosi a sancire la responsabilità della parte soccombente, senza tuttavia quantificare le spese e attribuire ripetibili.
Ciò non comporta tuttavia l’annullamento dell’intero lodo, ma solo del suo dispositivo n. 5, che l’arbitrò riformulerà ai sensi di questo considerando (art. 40 cpv. 2 CIA; Jolidon, opera citata, pag. 537 e 538; Rüede/Hadenfeldt, opera citata, pag. 354).
Ne segue il parziale accoglimento del ricorso.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 3 maggio 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 5 del lodo arbitrale 16 aprile 1996 dell’arbitro avv. __________ è annullato
II. Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, consistenti in:
a) la tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dai ricorrenti, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dei resistenti, ai quali i ricorrenti rifonderanno fr. 1’000.-- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione all’arbitro, avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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