AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.99
Data decisione, Autorità: 23.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00099
Lugano 23 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. no. LA.95.00107 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione (recte: istanza) 20 luglio 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’924.40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto e sulle quali il Pretore con sentenza 26 aprile 1996 si è così pronunciato:
1.1 Il signor __________, è condannato al pagamento a favore della __________, dell’importo di fr. 19’232.90 con interessi al 5% su fr. 16’140.20 dal 1.1.1995, su fr. 561.- dal 1.2.1995 e su fr. 2’531.70 dal 20.7.1995.
1.2 Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal signor __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano del 9.5.1994 fatto spiccare nei suoi confronti dalla __________.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 7 maggio 1996 con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte istante con osservazioni 7 giugno 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 24 giugno 1992 la __________ (in seguito detta semplicemente: la __________), rappresentata dalla , in qualità di locatrice ed il signor __________ in qualità di conduttore hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3 locali e mezzo al secondo piano del blocco 9 presso la “ ” a __________, un complesso abitativo di 13 blocchi, la cui edificazione avveniva a tappe: in base al contratto, il conduttore avrebbe preso possesso dell’appartamento il 1° dicembre 1992 (doc. C).
Con scritto 10 luglio 1992 le parti, in aggiunta alla pattuizione del 24 giugno, hanno convenuto che in attesa che fosse ultimata la costruzione del blocco 9 il conduttore poteva occupare alle medesime condizioni un equivalente appartamento nel blocco 8, già completato, e ciò a partire dal 1° settembre e fino al 31 novembre 1992 (doc. D); lo stesso giorno venne pure concordata la locazione di un’autorimessa (doc. C II°).
A seguito dei ritardi nell’ultimazione dei lavori, il conduttore poté tuttavia occupare i locali nel blocco 9 solo a partire dalla fine del mese di marzo 1993.
B. I rapporti tra le parti, inizialmente improntati sulla più ampia disponibilità, ben presto si guastarono: da una parte la locatrice rimproverava al conduttore tutta una serie di atti e di comportamenti contrari agli accordi contrattuali, segnatamente per quanto riguardava l’utilizzo dell’ente locato (cfr. doc. E-F), dall’altra l’inquilino, a sua volta, si lamentava per lo stato generale della costruzione ed in particolare per la scarsa pulizia, per il disordine, per la scarsa sicurezza nonché per i disagi derivanti dalla persistenza del cantiere (cfr. plico doc. 2).
C. Con scritto 27 settembre 1993 il conduttore annunciava di operare una riduzione del 40% della pigione con effetto retroattivo al 1° aprile 1993 e ciò fino ad ultimazione dei lavori di costruzione (doc. 2 XIX).
La locatrice in un primo tempo si limitò a sollecitare il pagamento delle pigioni parzialmente trattenute (doc. G, P e R), mentre in seguito fece spiccare nei confronti dell’inquilino il PE no. __________ dell’UE di Lugano per complessivi fr. 11’842.40 oltre interessi ed accessori (doc. T).
D. Dopo aver adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. A), il quale si è limitato a prendere atto della mancata intesa tra le parti (doc. B), con petizione (recte: istanza) 20 luglio 1995 l’__________ ha chiesto al Pretore la condanna di __________ al pagamento di fr. 23’924.40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE: tale pretesa era formata da un lato dalle pigioni arretrate (fr. 20’596.40) e dall’altro dal risarcimento per i danni provocati dall’inquilino nell’ente locato (fr. 3’300.-).
E. Nel corso dell’udienza di discussione del 21 settembre 1995 il convenuto si è opposto all’istanza negando l’esistenza di un danno e giustificando la riduzione della pigione con i ritardi e i disagi subiti oltre che per il fatto che controparte a suo tempo non l’aveva contestata entro il termine impartitole; egli ha pure contestato il calcolo degli arretrati, dai quali andava immediatamente dedotta la pigione relativa al mese di febbraio 1995, in quanto l’ente locato venne riconsegnato già a fine gennaio (o al più tardi, ma comunque per motivi imputabili alla controparte, il 9 febbraio) e infine ha posto in compensazione un credito imprecisato per i danni alla propria autovettura che sarebbero stati causati dal custode del blocco 9 (cfr. plico doc. 3), del cui comportamento la __________ era tenuta a rispondere nella sua qualità di datrice di lavoro.
F. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 26 aprile 1996 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 19’232.90 oltre interessi e decretato nel contempo il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE, caricando la tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese per 1/5 all’istante e per il resto al convenuto con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’600.- a titolo di ripetibili parziali.
Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente appurato che fino a febbraio 1994 la pigione mensile dovuta dall’inquilino ammontava a fr. 1’889.80 ed in seguito a fr. 1’870.-, ha provveduto ad esaminare la fondatezza della pretesa dell’istante di fr. 20’596.40 per affitti arretrati: mentre l’esistenza dei difetti all’interno dell’ente locato non era stata provata più di quel tanto e andava comunque relativizzata, ciò che in concreto non consentiva di riconoscere alcuna riduzione della pigione, per i disagi dovuti alla presenza del cantiere (ma non per il mancato utilizzo del locale biciclette), si imponeva una riduzione della pigione nella misura del 5% a far tempo dalla presa in possesso dell’appartamento nel blocco 9 (1° aprile 1993) e fino alla conclusione dei lavori di costruzione (31 luglio 1994); la pigione essendo dovuta fino al 9 febbraio 1995, data della riconsegna delle chiavi dell’ente locato, ne discendeva che il convenuto, per pigioni arretrate, era tenuto a versare alla controparte la somma di fr. 16’701.20 (fr. 40’393.-, dedotti i versamenti da lui già effettuati di fr. 23’691.80). La pretesa di fr. 3’300.- per danni nell’ente locato è stata per contro accolta limitatamente a fr. 2’531.70, ritenuto che gli importi esposti per ovviare alla posa di uno spioncino e di un sostegno per le piante in terrazza, nonché per la riparazione delle soglie nella camera da letto e dello scarico del balcone (fr. 1’998.-) corrispondevano ai costi generalmente necessari per il ripristino dello stato originario, mentre per il resto la sola pretesa per la sostituzione del vetro-ceramica in cucina (85%, fr. 537.70) è stata accolta, le altre richieste non essendo state sufficientemente provate.
La pretesa posta in compensazione dal convenuto, relativa a presunti danni alla propria automobile che gli sarebbero stati causati dal portinaio e per i quali la parte istante avrebbe perciò dovuto rispondere, non è stata infine ammessa, avendo questi respinto in sede testimoniale ogni addebito.
H. Con appello 7 maggio 1996 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ritiene innanzitutto che i disagi accertati giustificassero una riduzione della pigione ben più consistente del 5% riconosciuto dal giudice di prime cure, percentuale che poteva semmai bastare solo per il mancato utilizzo del locale biciclette; anche i difetti all’interno dell’ente locato, per altro regolarmente accertati dall’istruttoria, giustificavano, a loro volta, una sostanziosa riduzione del corrispettivo. Quanto al risarcimento dei danni da lui cagionati nell’ente locato, lo stesso -a suo dire- era del tutto escluso: la posa dello spioncino non aveva in effetti provocato alcun danno, ma semmai un maggior valore dell’appartamento ed in ogni caso la sua posa sarebbe stata senz’altro autorizzata dai proprietari; la soglia venne per contro asportata, in quanto la locatrice non provvedeva alla regolazione delle porte; il problema allo scarico della terrazza era pure imputabile alla locatrice, rispettivamente ad un difetto di costruzione; nemmeno gli altri danni andavano infine riconosciuti, fondandosi su un semplice documento di parte (doc. ZZ), oltretutto contestato. Da ultimo, egli postula anche la riduzione a fr. 600.- della tassa di giustizia esatta in prima sede, ritenendo erroneo l’assunto pretorile secondo cui le parti avrebbero inutilmente reso la causa più complessa del necessario.
I. Delle osservazioni 7 giugno 1996 della parte istante con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
È in effetti chiaro che la qualità di parte spetta a quest’ultima -che è un’istituzione di diritto pubblico, iscritta al registro della previdenza professionale (cfr. art. 2 cpv. 1 della Legge sulla __________ del 14 settembre 1976)- e non ad un suo eventuale rappresentante. L’errore nell’indicazione della parte istante non ha conseguenze di carattere processuale ed in particolare non è motivo di nullità della procedura per carenza di legittimazione attiva, in quanto da un lato l’errore era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 165) e dall’altro non ha comunque impedito alle vere parti -e segnatamente alla parte convenuta- di prendere posizione in merito all’istanza stessa (IICCA 12 febbraio 1995 in re L./C., 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.); tanto più che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitino i formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i vizi che inficiano gli atti processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 99; IICCA 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.).
2.1 In merito ai difetti all’esterno dell’ente locato, l’appellante -oltre a sostenere che l’appartamento locato era di standard superiore (affermazione che è tuttavia irricevibile, siccome formulata per la prima volta in questa sede, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- non ha censurato in alcun modo l’accertamento di fatto operato dal giudice di prime cure, dal quale si evinceva che la situazione esterna era in pratica quella di un cantiere aperto, con materiale un po’ ovunque, con un accesso difficoltoso, con la presenza di fango e la mancanza di illuminazione.
Lo stesso può pertanto essere confermato da questa Camera.
2.2 Corretta è pure la valutazione del Pretore in merito al locale biciclette, di cui si è potuto sì accertare l’inutilizzabilità a seguito della verniciatura dei radiatori (doc. 1 foto p. 34 e 40; teste __________t p. 2), ma senza che si sia tuttavia potuto stabilire la durata dell’impedimento. Oltre a ciò, è risultato che in quel periodo il convenuto aveva comunque fatto capo al locale lavanderia per depositare le sue biciclette (ciò che a suo tempo gli è stato pure rimproverato, cfr. doc. E e doc. 2 XXIII e la testimonianza __________ p. 2), il che, in mancanza di un concreto disagio a suo carico, pure escluderebbe una riduzione della pigione per l’indisponibilità del locale biciclette.
Se anche, abbondanzialmente, si volesse ipotizzare un impedimento di 30 giorni -come asserito dall’appellante- lo stesso non avrebbe comunque certamente potuto comportare una riduzione della pigione nella misura del 5%, come da lui ventilato.
2.3 Quanto all’esistenza di difetti all’interno dell’ente locato, è ben vero che gli stessi erano stati in parte formulati in modo generico e non hanno perciò potuto trovare un concreto e preciso riscontro negli atti istruttori (ove ad esempio erano però stati accertati “lavori che quantunque andassero fatti, non minavano l’abitabilità dell’appartamento”, teste __________ p. 2; “le finiture non erano state eseguite in modo perfetto ma di fretta”, teste __________ p. 1; “i lavori di pulizia non erano stati terminati nel senso che vi era ancora della polvere e dei resti di intonaco”, teste __________ p. 2; “ricordo di un difetto in cucina e alla porta”, teste __________ p. 2); altrettanto vero è però che la stessa parte istante ha ammesso l’esistenza di tali difetti (porte da regolare, doc. N e teste __________ p. 2; macchie d’umidità, doc. N), tanto è vero che essa nel doc. HH p. 2 ha dovuto riconoscere che “effettivamente l’inquilino aveva subito una situazione di disagio dovuta ai lavori ed ai piccoli difetti ancora esistenti all’interno”. Quanto al problema allo scarico del balcone, appare inoltre più che verosimile che lo stesso non dipendesse dalla posa di una doccia da parte dell’inquilino, bensì -come si evince dalla documentazione fotografica (doc. 1 foto a p. 17 e 19)- da un difetto di costruzione o comunque dall’otturazione delle gronde a seguito della fuoriuscita di argilla dai vasi in cemento (doc. HH p. 3): il tutto, fornito dalla stessa locatrice (teste __________ p. 1).
Scopo della normativa è di far sì che il conduttore abbia a versare al locatore una pigione adeguata al fatto che l’ente locato presenta un difetto che ne impedisce o comunque ne pregiudica un uso ottimale: la riduzione del corrispettivo viene effettuata secondo i criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in margine all’azione estimatoria del contratto di compravendita (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 14 ad art. 259d CO; Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, Berna-Stoccarda-Vienna, 1992, p. 187 e segg.; IICCA 23 aprile 1996 in re T. e T./S. SA).
La giurisprudenza, ancorché in maniera non sempre unitaria, ha già avuto modo di chinarsi sulla problematica della riduzione della pigione in caso di presenza di difetti nell’ente locato.
Per quanto qui ci interessa, va osservato che in caso di ristrutturazione dell’ente locato (con inconvenienti dovuti a rumore, sporco, polvere, gru, montacarichi, limitazioni dell’uso) la Cour de Justice di Ginevra nel 1983 ha ritenuto ammissibile una riduzione della pigione da un minimo del 15% ad un massimo del 50%, a dipendenza della gravità del disagio che ne è derivato al conduttore (Züst, op. cit., p. 203); in caso di lavori in un edificio annesso e nel cortile interno (con ancoraggi al muro in comune, gru, impalcature, martello pneumatico) la stessa Corte nel 1987, citando il Tribunale federale (SJ 1986 p. 195), ha ritenuto equa una riduzione della pigione nella misura del 10-15% (Züst, op. cit., p. 204; percentuale che aumentava fino al 35-40% e oltre in caso di lavori più incisivi, segnatamente con seghe circolari, bulldozer ed esplosioni più volte al giorno: Züst, op. cit., p. 203 e p. 205).
Nel caso di specie -come accennato in precedenza- sono stati riscontrati lievi difetti all’interno dell’appartamento (cons. 2.3) e, ciò che sicuramente ha comportato i maggiori disagi all’inquilino, tutta una serie di inconvenienti dovuti alla presenza del cantiere all’esterno dello stesso (cons. 2.1).
Atteso da una parte che l’accesso agli appartamenti era solo parzialmente difficoltoso (lo stesso essendo comunque garantito, passando di fronte al blocco 8, nel frattempo già terminato, cfr. doc. 1 p. 2; teste __________ p. 2 “devo dire che comunque il cantiere proseguiva verso un lato, mentre gli accessi erano garantiti dall’altro lato già ultimato”), dall’altra che la presenza del cantiere ed il ritardo nella prosecuzione dei lavori erano parzialmente già noti al convenuto (doc. HH p. 4; il quale in effetti nel giugno 1992, cioè al momento della sottoscrizione del contratto, poteva oggettivamente prevedere un tale ritardo: era infatti evidente che il termine di consegna del blocco 9 ai proprietari -inizialmente previsto per il 1° luglio 1992 (cfr. doc. 1 p. 2)- non sarebbe stato ossequiato, tanto è vero che proprio per questo motivo l’entrata nell’ente locato è stata posticipata al mese di dicembre; ciò, logicamente, comportava anche un ritardo nella consegna degli altri blocchi, che -sempre in base al prospetto (doc. 1 p. 2)- andavano consegnati 6 mesi dopo, e con esso l’onere per l’inquilino di convivere per un certo tempo con il cantiere), che in ogni caso col passare del tempo la situazione di disagio migliorava, i lavori venendo progressivamente completati (ad esempio, l’illuminazione -di cui la teste __________ (p. 1) ricordava la mancanza fin verso l’inizio del 1995- venne invece già completata nel gennaio 1994; cfr. doc. 1 foto a p. 22 in basso e p. 23 in alto), tutto sommato la riduzione del 5% della pigione concessa dal Pretore appare insufficiente per compensare i disagi sopportati dall’inquilino, anche se la locatrice li aveva già parzialmente riconosciuti, condonandogli 4 pigioni dal mese di dicembre 1992 al marzo 1993 (quando cioè gli inconvenienti erano ancora maggiori) e pagandogli il trasloco dal blocco 8 al blocco 9.
Questa Camera, richiamandosi alla giurisprudenza e tenendo conto delle circostanze del caso, ritiene pertanto maggiormente equa una riduzione della pigione nella misura del 15%.
La pretesa dell’istante a titolo di pigioni arretrate, tenuto conto della riduzione così ammessa, ammonterà pertanto a fr. 13’689.50 (dal 1.4.93 al 31.1.94: fr. 1’889.80 - fr. 283.50 (15%) = fr. 1’606.30 x 10 mesi = fr. 16’063.30; dal 1.2.94 al 31.7.94: fr. 1’870.- - fr. 280.50 (15%) = fr. 1’589.50 x 6 mesi = fr. 9’537.-; dal 1.8.94 al 31.1.95: fr. 11’220.-; dal 1.2.95 al 9.2.95: fr. 561.-; dedotti i versamenti già effettuati dal convenuto pari a fr. 23’691.80).
L’appellante contesta pure di essere tenuto a rifondere a controparte fr. 2’531.70 a titolo di risarcimento per presunti danni cagionati nell’ente locato. A suo dire, infatti, la posa dello spioncino non aveva provocato alcun danno, la soglia venne da lui asportata per il semplice fatto che la locatrice non provvedeva alla regolazione delle porte, mentre il problema allo scarico della terrazza era imputabile alla locatrice o comunque ad un difetto di costruzione; fermo restando che per tutte quelle pretese non vi era agli atti nulla oltre al doc. ZZ, che però era un semplice documento di parte ed oltretutto contestato.
La censura è parzialmente fondata.
5.1 Nel giudizio impugnato -come accennato in precedenza- il Pretore aveva ritenuto che parte della somma indicata dall’istante per ovviare ai difetti nell’ente locato (e meglio fr. 1’998.-, doc. ZZ) -inerenti la posa di uno spioncino, i sostegni delle piante in terrazza, le soglie nelle camere e lo scarico del balcone- andava senz’altro ammessa, non essendo stata contestata e corrispondendo ai costi generalmente necessari per il ripristino della situazione originaria.
Ora, a parte il fatto che le posizioni di danno erano state a suo tempo effettivamente contestate, va rilevato che il giudice non poteva fissare l’ammontare del danno -come invece ha fatto- determinandolo in via equitativa sulla base dell’art. 42 cpv. 2 CO, e ciò per il semplice fatto che l’applicazione di tale norma è riservata ai casi di impossibilità nel giungere alla prova oggettiva del danno oppure quando non si può oggettivamente pretendere dal danneggiato una verifica puntuale dell’entità del pregiudizio patito (IICCA 13 gennaio 1993 in re G. e llcc. /Banca X, 18 marzo 1993 in re H./S., 7 luglio 1993 in re B. SA/ G., 24 gennaio 1994 in re G./L., 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA; DTF 102 II 11, 105 II 89; Rep. 1988 p. 274), il che tuttavia non era assolutamente il caso nella fattispecie, la prova circa il danno a carico dell’istante essendo facilmente ottenibile e documentabile. Non avendo l’istante portato alcuna prova circa l’effettivo danno patito -il doc. ZZ essendo una semplice allegazione di parte, mentre nemmeno dagli altri documenti versati agli atti, segnatamente nel doc. AAA, risultavano cifre concrete- ne discendeva che il risarcimento di tale somma non poteva assolutamente essere riconosciuto (art. 42 cpv. 1 CO).
5.2 Diversa è la situazione per quanto riguarda la fattura di fr. 620.- per la sostituzione del vetro-ceramica e di cui il giudice di prime cure ha ammesso il risarcimento limitatamente a fr. 533.70 (pari al 85%): in questo caso, pacifica l’esistenza del difetto (cfr. il verbale di riconsegna dell’ente locato, doc. TT), agli atti è stata regolarmente versata la fattura relativa alla sua sostituzione (doc. UU), per cui nulla osta al riconoscimento di tale posizione di danno, la percentuale applicata dal Pretore tenendo correttamente conto dell’usura.
Gli interessi di mora del 5% decorreranno, come postulato nell’istanza e non contestato in questa sede, dall’1.1.1995 su fr. 13’128.50, dal 1.2.1995 su fr. 561.- e dal 20.7.1995 su fr. 533.70.
Per tali importi si giustifica inoltre il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE (doc. T), atteso che, stante la minor somma posta in esecuzione (fr. 11’842.40) lo stesso verrà concesso solo su tale importo e sarà escluso quindi per le spese d’incasso di fr. 420.-: il tutto, con gli interessi (al 5%) stabiliti in questa sede.
7.1 La giurisprudenza più recente, precisando in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 148 (ove si diceva che non poteva essere modificata dall’autorità di seconda istanza una tassa di giustizia fissata dal primo giudice, se la stessa rientrava tra i minimi ed i massimi della LTG), ha stabilito che nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede al giudice un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (ICCA 6 novembre 1995 in re B./C. e llcc.; IICCA 17 luglio 1996 in re C. SA/M. e M.).
7.2 Nel caso di specie è ben vero che la causa ha seguito un iter sostanzialmente normale (con l’audizione di 3 soli testi, senza il richiamo o l’edizione di documenti, senza che siano state sollevate eccezioni procedurali o che sia stato necessario un giudizio sulle prove e addirittura senza che si dovesse indire un’apposita udienza per il dibattimento finale); nondimeno è chiaro che il giudizio di prime cure è stato relativamente impegnativo, dovendo il Pretore esaminare l’esistenza di tutta una serie di difetti, la loro influenza sulla domanda di riduzione della pigione, e dovendosi pronunciare su una richiesta di risarcimento del danno formulata dall’istante (formata da più posizioni) e su un’altra, posta in compensazione, formulata dalla parte convenuta.
Tutto sommato, la fissazione di una tassa di giustizia di fr. 1’300.-, somma che rientra nella tariffa per cause di questo valore (cfr. gli art. 17 e 19bis LTG, ove è prescritta una tassa da fr. 750.- a fr. 2’000.-), appare sicuramente giustificata e non è per nulla arbitraria, per cui la stessa può senz’altro essere confermata in questa sede; tanto più che l’appellante non ha d’altro canto ritenuto di sostanziare i motivi che avrebbero potuto indurre il giudice a non prelevare alcuna tassa di giustizia o comunque a ridurla (art. 414 cpv. 2 CPC), motivi che invero non sembrano comunque assolutamente dati.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), atteso che per la procedura d’appello non vengono assegnate ripetibili alla parte appellata, la quale risulta aver inoltrato tardivamente le proprie osservazioni all’appello oltre il termine di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC; IICCA 18 marzo 1996 in re R. e R./A., 26 febbraio 1996 in re G. e B./R.) dal ricevimento dell’atto di appello (avvenuto, per sua stessa ammissione, il 21 maggio 1996), termine non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC; IICCA 26 febbraio 1996 in re G. e B./R.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 maggio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 aprile 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
1.1 Il signor __________, è condannato al pagamento a favore della __________ (recte: __________) dell’importo di
fr. 14’223.20 con interessi al 5% su fr. 13’128.50 dal 1.1.1995, su fr. 561.- dal 1.2.1995 e su fr. 533.70 dal 20.7.1995.
1.2 Di conseguenza limitatamente alla somma di fr. 11’842.40 oltre interessi al 5% dal 1.1.1995 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal signor __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano del 9.5.1994 fatto spiccare nei suoi confronti dalla __________.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 8/11 e per 3/11 vanno caricate alla parte appellata.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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