AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.10
Data decisione, Autorità:
10.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00010
Lugano
10 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.147 (inc. n. 7431) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 18 settembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’000.--
oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 16 dicembre 1996 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 15 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 14 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
nel periodo 1993/1994 si è adoperato con successo per ottenere una consistente
riduzione dell’imposta sul maggior valore immobiliare relativa all’acquisto da
parte della convenuta del fondo n. __________di __________, precedentemente di
proprietà della __________.
Sarebbe
stata pattuita la ripartizione della nota onorari dell’attore di fr. 21’246.--
in ragione di fr. 6’246.-- a carico di __________, che ha puntualmente pagato,
e di fr. 15’000.-- a carico della convenuta, che non vi avrebbe tuttavia
provveduto.
Dal
che la presente causa.
B. Nella
risposta del 6 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione.
Essa
avrebbe partecipato solo come firmataria del rogito, e pertanto acquirente del
fondo, nel contesto però di un affare completamente gestito dal di lei marito.
Questi
non avrebbe in alcun modo inteso assumersi costi supplementari, e perciò
nemmeno quello relativo alle prestazioni dell’attore, al quale non avrebbe
conferito mandato alcuno.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attore e la convenuta,
in ciò rappresentata dal marito che aveva la facoltà di rappresentarla, si sia
effettivamente perfezionato un contratto di mandato, in virtù del quale la
convenuta si sarebbe assunta parte dei costi della procedura avente per oggetto
la riduzione dell’imposta sul maggior valore immobiliare relativa alla vendita
in oggetto, di modo che la petizione meriterebbe integrale protezione.
D. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore, che avrebbe male apprezzato le prove offertegli, avrebbe disatteso le
norme in materia di onere probatorio, giungendo all’errato risultato di dare
per ammessa l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti, e la
disponibilità della convenuta a pagare fr. 15’000.-- sulla nota di onorari
dell’attore.
E. Nelle
osservazioni del 14 febbraio 1997 l’attore postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 6
settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.).
In
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC).
L’art.
90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In
tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza
dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da
prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre
1993 in re C./C.).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le
prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- Contrariamente
alle tesi della convenuta, l’applicazione dell’art. 8 CC nella fattispecie non
è per nulla litigiosa: stante una pretesa contrattuale dell’attore, a giusta
ragione il Pretore (considerandi 1 e 2) ha ritenuto che questi ai sensi di
detta norma sia gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito
contratto, ivi compresa l’esistenza del rapporto di rappresentanza per effetto del
quale la convenuta sarebbe a lui legata, nonché la congruità della sua pretesa.
In
altri termini, la convenuta invocando a torto l’art. 8 CC disattende che tale
norma si limita a stabilire chi debba fornire la prova di un determinato fatto,
ma non stabilisce affatto in che modo le prove assunte debbano essere
apprezzate (ICCTF 20 febbraio 1997 in re H./P.; DTF 114 II 289).
- Il
gravame, a ben vedere, verte perciò unicamente sulla valutazione delle prove
offerte da parte del Pretore, cioè sull’applicazione del precitato art. 90 CPC,
ed in particolare sull’apprezzamento delle tre lettere 17 giugno, 27 ottobre e
15 dicembre 1994 dell’avv. __________ al marito della convenuta (doc. AA, BB,
CC), alle quali il Pretore ha attribuito un effetto probatorio decisivo (consid.
4), e che a questo stadio della causa costituiscono il punto focale della lite.
3.1 L’appellante
sostiene innanzitutto che tali lettere sarebbero un mezzo di prova
inammissibile, assimilabile ad una mera dichiarazione scritta, dal momento che
il loro estensore poteva essere assunto nelle forme testimoniali.
Il
rilievo è del tutto infondato.
Secondo
la giurisprudenza indicata dalla stessa convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 90, n. 16 e 20), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una
testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su
richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei
fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova.
Ciò
non è invece il caso se un documento, pur se dichiarativo nella sua forma,
viene allestito in un contesto differente e con altre finalità, come ad esempio
il certificato medico, al quale la giurisprudenza per principio riconosce la
piena efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 10 marzo 1997 in re
G./B.).
Le
lettere in questione, ed in particolare la prima di esse che contiene la
descrizione dei fatti rilevanti (doc. AA), non possono, a non averne dubbi,
essere considerate alla stregua di irrituali dichiarazioni scritte.
Esse
sono state allestite ben prima dell’inizio della presente causa, e comunque non
ai fini della stessa. Vi figura una descrizione di fatti rilevanti nell’ottica
del contenzioso in esame, ma non vi è alcun intento dichiarativo del loro
estensore, prova ne è la circostanza che esse sono state indirizzate al marito
della convenuta, alla quale tale descrizione dei fatti non poteva in alcun modo
giovare, con il diverso fine di sollecitare il pagamento dell’importo ora
dedotto in causa.
Se
ne deve perciò ritenere l’ammissibilità formale di tali lettere quale mezzo di
prova, ritenuto che a questo stadio della causa la convenuta ha di fatto
rinunciato all’ulteriore argomento formale, peraltro infondato, costituito
dalla presunta inammissibilità del mezzo di prova per motivi deontologici,
individuati dalla convenuta nella natura del rapporto tra l’avv. __________ e
lei medesima o il suo patrocinatore.
3.2 A
ragione la convenuta rileva che l’avv. __________ poteva essere sentito come
testimone, ma l’argomentazione non riduce l’effetto probatorio delle cennate
lettere, e si presta comunque ad una duplice lettura.
Ci
si può in effetti chiedere se toccava all’attore chiedere la deposizione
dell’avv. __________ allorché egli, pur gravato dell’onere della prova, già
disponeva delle sue probanti lettere, o se era piuttosto compito della
convenuta, che confutava la descrizione dei fatti ivi contenuta, far deporre
l’estensore degli scritti per avvalorare le proprie contestazioni.
Non
spetta a questa Camera, eccezion fatta per l’abuso di diritto, trarre
conclusioni sull’esistenza di un fatto dal solo comportamento processuale delle
parti, di modo che ci si deve limitare alla tangibile constatazione che la
convenuta, a prescindere da pretestuose eccezioni di natura formale, nulla ha
intrapreso -e il ragionamento può essere esteso al mezzo di prova
dell’interrogatorio formale della controparte, anch’esso omesso- per inficiare
le affermazioni contenute nelle note lettere.
3.3 Quo
al contenuto materiale delle lettere, ed in particolare della prima di esse
(doc. AA), non vi è dubbio, a dispetto delle apodittiche affermazioni del
contrario della convenuta, sul fatto che l’avv. __________ risulta avere
assistito in prima persona ad un colloquio avvenuto il 19 luglio 1993, in
occasione del quale il di lei marito si è dichiarato disponibile al pagamento
di onorari d’avvocato, incontestatamente riferiti alla persona e alle
prestazioni dell’attore, fino a concorrenza di fr. 15’000.--.
Dall’istruttoria,
come si è detto, non è emerso elemento alcuno a detrimento di questa versione
dei fatti, di modo che essa, a conferma dell’apprezzamento delle prove
effettuato dal Pretore, può valere per acquisita anche in questa sede.
- Rimane
pertanto da esaminare la questione a sapere se il marito della convenuta era
autorizzato ex art. 32 CO a vincolarla validamente ad un simile impegno.
La
risposta deve essere positiva.
La
premessa per l’applicazione di questa norma costituita dal fatto di agire in
nome del rappresentato si è indubbiamente verificata, dal momento che l’avv.
__________ nella lettera del 17 giugno 1994 a due riprese ha esplicitamente
riferito la circostanza (“Sie, für Ihre Frau, haben durchsetzen können, dass....”
e “...__________ hat aber den Wunsch geäussert, dass __________ die Kosten
......übernehme: Sie haben sich einverstanden erklärt...”).
Ci
si deve ancora chiedere se il marito della convenuta disponesse di una
corrispondente procura della rappresentata, ma anche a questo deve essere data
risposta positiva.
Annessa
al rogito (doc. A), quale suo inserto A, vi è la procura conferita dalla
convenuta al marito, dalla quale risulta che nell’ambito del negozio giuridico
per il quale essa è stata conferita, ovvero l’acquisizione del fondo n.
__________ di __________ al prezzo di fr. 2’400’000.--, il procuratore era
esplicitamente autorizzato a concludere contratti (“Verträge abzuschliessen”)
e, più in generale, aveva facoltà di condurre l’affare affidatogli con le
prerogative di un procuratore generale (“mit den Kompetenzen eines Generalbevollmächtigten”).
Tanto
basta a questa Camera per ritenere inclusa anche la facoltà di promettere a
nome della rappresentata un importo di fr. 15’000.-- a copertura dei costi
legali della procedura tendente alla riduzione dell’IMVI, dovendosi ammettere
che essa costituisce questione sicuramente connessa con lo scopo per il quale è
stata conferita la procura.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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