AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.102
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00102
Lugano 21 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.388 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 12 novembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto di dichiarare risolto il contratto di compravendita relativo ad un anello con brillante, e di conseguenza di condannare il convenuto al pagamento di fr. 44’000.-- oltre interessi e alla restituzione dell’anello ricevuto in parziale pagamento, oppure di condannarlo al pagamento di fr. 69’000.-- oltre interessi;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 marzo 1997 ha parzialmente accolto, dichiarando risolto il contratto e condannando il convenuto al pagamento di fr. 64’000.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 7 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 2 maggio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice sostiene di avere espresso al convenuto nel settembre del 1991 il desiderio di acquistare un anello con un diamante di pregio, solvendo tuttavia parte del prezzo mediante la consegna di analogo anello, di minor pregio, di sua proprietà.
Stante l’accordo delle parti, l’attrice per acquisire l’anello con diamanti prescelto avrebbe pagato fr. 44’000.-- e consegnato il suo anello, valutato fr. 25’000.--.
L’attrice avrebbe poi fatto stimare da terzi il diamante acquistato, apprendendo che esso non avrebbe avuto le promesse caratteristiche di colore e purezza, con il che anche il valore sarebbe di molto inferiore a quanto ritenuto.
Essa potrebbe perciò rescindere il contratto, e chiedere la restituzione di quanto pagato e del suo anello, oppure dell’intero prezzo di fr. 69’000.--.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando in primo luogo di essere venditore dell’anello, fornito in realtà da terzi, e sostenendo invece di aver agito unicamente quale mediatore.
All’attrice non sarebbe comunque stata fornita assicurazione di sorta, di modo che il convenuto non potrebbe in alcun caso essere ritenuto inadempiente.
C. L’attrice ha in seguito abbandonato la pretesa di restituzione del proprio anello per postulare unicamente la condanna al pagamento di fr. 69’000.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia effettivamente perfezionato un contratto di compravendita, così come sostenuto dall’attrice, eseguito dopo che il convenuto si era procurato la proprietà dell’anello acquistandolo a sua volta dal commerciante di gioielli __________ di __________a.
Dal certificato di garanzia risulterebbe che il convenuto ha promesso un diamante del peso di 5,17 carati, del colore “slight tinted white (I)” e purezza di grado SI 2, mentre l’istruttoria avrebbe stabilito che di queste caratteristiche solo il peso sarebbe effettivamente riscontrabile.
Stante una tempestiva notifica della mancanza delle qualità promesse, all’attrice dovrebbe essere concessa la richiesta rescissione del contratto, con la conseguenza che il convenuto dovrebbe renderle il prezzo di acquisto.
E. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
In sintesi, il Pretore avrebbe male valutato il materiale probatorio in atti, negando oltretutto al convenuto l’assunzione di alcune prove rilevanti, giungendo all’errata conclusione dell’inesistenza del contratto di mediazione tra lui e il __________, e dell’esistenza di una compravendita con l’attrice.
F. Delle osservazioni 2 maggio 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa il convenuto non solleva più obiezioni circa la difettosità dell’anello con diamante di cui trattasi, e meglio circa l’assenza di qualità promesse con conseguente facoltà per l’acquirente di chiedere la risoluzione della vendita, mentre contestata è unicamente l’esistenza stessa di un contratto di compravendita tra le parti qui in causa, dal momento che il resistente persiste nella tesi secondo cui egli avrebbe agito quale mediatore.
Secondo l’art. 184 cpv. 1 CO la compravendita di cose mobili è il contratto in cui il venditore si obbliga a consegnare l’oggetto venduto al compratore e a procurargliene la proprietà, e il compratore a pagare al venditore il relativo prezzo.
L’offerta per la stipulazione del contratto può indifferentemente provenire dal venditore come dall’acquirente, e il contratto, per cui la legge non prevede alcuna forma particolare, viene in essere dal momento in cui dalle rispettive manifestazioni di volontà contrattuale si può dedurre il consenso sul prezzo e sull’oggetto della vendita, che ne costituiscono gli elementi oggettivamente essenziali (per tante: II CCA 15 luglio 1997 in re F. AG/E. SA).
Ai sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve invece il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto (“Nachweismäklerei”) o di interporsi per la conclusione di un contratto (“Vermittlungsmäklerei”) contro pagamento di una mercede.
Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto e alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO).
Il contratto di mediazione può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Engel, Les contrats de droit suisse, Berna, 1992, pag. 486).
Se il mediatore non è in grado di dimostrare un esplicito conferimento del mandato, egli può appellarsi al fatto di aver offerto al committente la sua attività di mediatore, e al fatto che il committente l’ha accettata. L’accettazione per atti concludenti avviene con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, opera citata, n. 5c ad art. 412 CO). A maggior ragione ciò vale se il mediatore è professionista (CCA 22 aprile 1970 in re T./T.).
E’ però necessario che il comportamento del mediatore sia abbastanza palese affinché un’assenza di opposizione da parte del mandante possa essere interpretata come volontà di concludere un mandato di mediazione, ritenuto che il silenzio del venditore di fronte a determinati passi o offerte del mediatore non può essere considerato semplicisticamente quale accettazione del suo operato (DTF 72 II 89, consid. 2; II CCA 23 gennaio 1991 in re T./M.).
Per contro il semplice fatto di interporsi tra due parti non basta per far nascere un rapporto contrattuale di mediazione (Rep. 1988, pag. 360).
Con ciò si può ritenere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che la sua attività commerciale risieda nella stipulazione con la sua clientela di contratti di compravendita di gioielli, e non nella mediazione in favore di terzi venditori, su richiesta di questi o della predetta clientela.
In altre parole, pur considerato secondo l’art. 8 CC l’onere probatorio che grava ognuna delle parti per le circostanze di fatto dalle quali intende trarre diritto, può essere tranquillamente presunto che se un cliente richiede un certo gioiello, oppure se il gioielliere lo propone, la trattativa in assenza di differenti ed esplicite indicazioni da parte del gioielliere verte su un contratto di compravendita e non su un altro tipo di negozio giuridico.
Ne consegue che l’attrice può in concreto avvalersi di detta presunzione, mentre il convenuto sopporta il pieno onere della prova per l’esistenza dell’asserita mediazione.
4.1 Il contratto non è stato concluso in forma scritta, né sono state svolte trattative scritte in merito.
La documentazione in atti, in massima parte successiva alla stipula, è di conseguenza totalmente inutile alla causa del contratto di mediazione.
Al contrario, la fattura/ricevuta manoscritta rilasciata dal convenuto all’attrice il 16 novembre 1991 (doc. D), e soprattutto la “facture définitive” della medesima data del __________ allo stesso convenuto (cfr. la documentazione richiamata) costituiscono pesanti indizi a riprova della tesi, comunque da presumere, del contratto di compravendita.
4.2 Neppure le deposizioni testimoniali arrecano conforto alla tesi della mediazione.
4.2.1 __________, cognata dell’attrice, sostiene di avere assistito alla trattativa tra le parti. La sua descrizione della transazione lascia però presumere l’esistenza di precedenti accordi, e corrisponde in sostanza allo svolgimento solo del cosiddetto “Verfügungsgeschäft” nell’ambito di una normale compravendita: pagamento del prezzo da parte dell’attrice e contestuale consegna dell’anello e del certificato di garanzia in copia.
4.2.2 __________, contabile del convenuto, ha riferito di avere chiesto spiegazioni questi circa la contabilizzazione di una posizione di fr. 10’000.-- e di avere appreso dal convenuto che si trattava di una mercede di mediatore.
L’ininfluenza di tale deposizione è addirittura evidente: da un lato ciò che viene riferito al teste da una parte non possiede forza probatoria (II CCA 27 aprile 1995 in re H./G, 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8), e d’altro lato il solo fatto dell’iscrizione o della non iscrizione nella propria contabilità di una certa transazione è ben lungi dal fornire la prova della sua esistenza o dell’inesistenza, costituendo ciò comunque un atto unilaterale della parte astretta alla prova, che non può pertanto ritenersi in questo modo fornita.
4.2.3 __________ afferma di essere stato interpellato dal convenuto, che gli ha esposto il problema della permuta del diamante di una cliente con uno più grande, e di avergli consigliato di rivolgersi al __________ cosa che poi il convenuto ha fatto.
La deposizione non fornisce tuttavia lume alcuno sulla natura dei rapporti intercorsi tra le parti.
4.2.4 __________ , la cui deposizione è stata assunta in via rogatoriale, ha dichiarato di aver portato il diamante di 5,17 carati al convenuto, e di avere assistito alla consegna dello stesso all’attrice contro pagamento del prezzo e consegna dell’anello dato in pagamento, così come descritto dalla teste __________ (cfr. risposte 3 e 4 alle domande del convenuto e risposta 4 alle domande dell’attrice).
Anche in questo caso nulla depone in favore della tesi dell’esistenza di un contratto di mediazione tra le parti in causa.
4.2.5 Del tutto inconferente è anche la rogatoria di __________, che riferisce unicamente sui suoi rapporti con il __________
4.3 L’interrogatorio formale dell’attrice non verte sul contratto qui in discussione, mentre il convenuto nel proprio interrogatorio formale alla domanda “Chi ha pagato l’ICA ?” ha risposto “Non lo so. In ogni caso non l’ho pagata io perché ho funto solo da mediatore”, il che secondo l’appellante costituirebbe la prova dell’esistenza di tale contratto.
Si tratta di una tesi priva di qualsiasi fondamento.
In primo luogo l’affermazione della parte convenuta non riguarda -come invece dovrebbe- una circostanza di fatto, ma costituisce una sua valutazione giuridica al riguardo di fatti che non vengono per contro riferiti, con la quale egli deduce arbitrariamente l’esistenza di un certo tipo di contratto, avocandosi in maniera inammissibile il compito riservato all’autorità giudicante di risolvere la questione di diritto (II CCA 5 luglio 1994 in re R./G. SA).
In secondo luogo la generica affermazione di aver funto da mediatore non significa ancora che tale contratto si sia perfezionato con l’attrice, potendosi benissimo ammettere, oltretutto con maggiore verosimiglianza trattandosi di un rapporto tra commercianti, che tale contratto sia semmai stato inteso nei confronti del __________
4.4 Irrilevanti, infine, anche le risultanze del sopralluogo e dell’ispezione della contabilità del 1991 del convenuto, non potendosi per il primo seriamente sostenere che dal fatto che egli non dispone di un’attrezzatura per l’esame di pietre preziose si potrebbe dedurre l’esistenza di un rapporto di mediazione, mentre quo alla rilevanza della contabilità del resistente basti il rinvio al precedente considerando 4.2.2.
Ne segue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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