AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.116
Data decisione, Autorità: 01.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00116
Lugano 1° settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giurdicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.69 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 12 ottobre 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 45’854.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________di __________ di proprietà dei convenuti;
Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 1° aprile 1997 ha accolto per fr. 18’694.-- oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 33’017.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 27 maggio 1997 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1989 l’attrice ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della riattazione e sopraelevazione della casa dei convenuti al mappale n. __________di __________ e nella presente causa procede per l’incasso dell’asserito saldo della propria mercede di fr. 45’854.-- dopo avere ottenuto in via provvisionale l’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani.
Nella risposta del 5 gennaio 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione lamentando la difettosità dell’opere, la mancata esecuzione di opera preventivate, e il superamento della mercede pattuita a corpo di complessivi fr. 98’694.--, così che in particolare la pretesa di fr. 27’160.-- per opere supplementari sarebbe ingiustificata.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive, antitetiche tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che le stesse, contrariamente alla tesi dei convenuti, non avrebbero pattuito una mercede forfetaria.
L’attrice potrebbe perciò di principio chiedere la remunerazione delle opere supplementari da lei effettuate, ma in concreto nulla le sarebbe dovuto a tal titolo, non avendo essa sufficientemente provato il fondamento della propria pretesa.
Quo agli asseriti difetti dell’opera, vi sarebbe tempestiva notifica solo per quelli segnalati nel 1990, ma questi non sarebbero riconducibili a manchevolezze dell’attrice.
In definitiva i convenuti sarebbero debitori dell’attrice di fr. 18’694.--, pari alla differenza tra gli acconti versati (fr. 80’000.--) e l’ammontare della mercede prevista dal contratto (fr. 98’694.--), somma limitatamente alla quale il Pretore ha accolto la petizione.
C. Con l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 33’017.-- oltre interessi, ritenendo che, in aggiunta al saldo della mercede contrattuale, la pretesa per le opere supplementari sarebbe da accogliere almeno per fr. 14’323.--.
Benché il perito abbia affermato di non essere in grado di confermare l’esecuzione di opere supplementari, dall’insieme delle deposizioni in atti si potrebbe comunque ritenere l’effettuazione di talune opere non previste dal contratto iniziale. Il Pretore stesso avrebbe ammesso l’effettuazione di tali opere, circostanza peraltro indubitabile in base alla deposizione dell’arch. __________, direttore dei lavori, ma avrebbe negato la loro remunerazione in assenza di prova certa sulla loro entità e sul loro valore.
A mente dell’attrice si potrebbe invece ritenere provata la pretesa almeno per fr. 14’323.--, importo che risulterebbe dalla distinta consegnata dall’attrice all’arch. __________ (doc. G), della quale il Pretore avrebbe a torto disconosciuto la forza probante, confondendo l’importo in questione con uno identico relativo ad opere di demolizione.
L’arch. __________ non avrebbe esplicitamente contestato detta distinta, ma ne avrebbe al contrario preso atto e avrebbe poi informato i committenti, a cui era comunque già nota l’avvenuta esecuzione delle opere supplementari.
A prescindere da ciò, il Pretore nemmeno avrebbe tentato una valutazione equitativa dell’entità delle opere supplementari eseguite dall’attrice, di modo che la totale negazione della pretesa costituirebbe, a ben vedere, un’ingiustizia e arricchirebbe ingiustificatamente i convenuti a detrimento dell’attrice.
D. Nelle osservazioni del 27 maggio 1997 i convenuti hanno chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in fatto:
Nondimeno, nonostante queste difficoltà vale comunque il principio, derivato da quello generale di cui all’art. 8 CC, secondo cui l’appaltatore sopporta il pieno onere della prova quo all’esistenza e al valore delle opere supplementari e al consenso del committente sulla loro esecuzione (II CCA 10 agosto 1995 in re I. SA/E. SA, 12 aprile 1994 in re B. SA/S.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 786), principio che del resto l’appellante non sembra mettere in discussione nel proprio gravame.
La tesi è manifestamente infondata.
In primo luogo al silenzio del direttore dei lavori può al massimo essere attribuito il significato di tacita approvazione dell’esecuzione di un’opera supplementare (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C.), ma non certo di approvazione di una pretesa per mercedi di un artigiano.
Come rettamente segnala l’appellante, è ben vero che questa Camera anche in assenza di perizia giudiziaria ha già avuto modo di ammettere delle pretese d’appaltatore in base ad ammissioni del direttore dei lavori, ma si è trattato di ammissioni del tutto esplicite quo alle opere eseguite e all’ammontare della mercede ritenuta dovuta (II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/C. SA, 26 maggio 1996 in re P./H.), così che già per principio la sola non contestazione della pretesa da parte del direttore dei lavori non risulta sufficiente a costituire il diritto dell’appaltatore (art. 6 CO).
A riprova di ciò, dalla lettura della deposizione dell’arch. __________ non emerge affatto che egli abbia inteso riconoscere con il suo silenzio il fondamento della richiesta dell’attrice: egli si limitò a prenderne atto e a trasmettere la richiesta ai committenti, dal che è pressoché temerario dedurre che egli l’abbia voluta ratificare.
Ovviamente, e a maggior ragione, nulla di favorevole alla tesi dell’attrice può essere dedotto dal silenzio dei convenuti medesimi a seguito della trasmissione da parte dell’arch. __________ della pretesa risultante dal doc. G.
Pure infondato è il richiamo a considerazioni di equità al fine di giustificare un accoglimento della pretesa volto ad evitare l’indebito arricchimento dei convenuti in danno dell’attrice.
Stante l’incontestato onere della prova gravante l’attrice, e stante -per un’appaltatrice normalmente diligente- la possibilità di fornire la prova certa dell’esistenza e dell’ammontare della propria pretesa, il ricorso a criteri equitativi equivarrebbe in pratica ad un’ingiustificata applicazione in favore dell’attrice dell’art. 42 cpv. 2 CO, norma che però non può e non deve supplire alle carenze probatorie ascrivibili alle parti (II CCA 27 giugno 1997 in re T. SA/N. AG, 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).
Inoltre, nella fattispecie non vi è comunque elemento alcuno atto a consentire una ragionevole applicazione di criteri equitativi senza scadere nell’arbitrio: l’attrice propone fr. 14’323.-- in quanto somma vicina alla metà dell’intera pretesa originaria per opere supplementari di fr. 27’000.-- e rotti, ma nulla depone per l’esattezza (o anche solo per la verosimiglianza) dell’uno o dell’altro importo, così che nessuna decisione di tipo equitativo è possibile in base agli elementi evidenziati dalla parte.
Se ne deve pertanto rimanere all’unica soluzione possibile, che è quella per cui nonostante la consapevolezza che qualcosa è stato fatto a titolo di opera supplementare, nulla può essere riconosciuto all’attrice in assenza di prove certe e di parametri obiettivi di decisione (II CCA 9 dicembre 1994 in re P./I. SA, 21 dicembre 1993 in re R./B).
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 aprile 1997 di __________ __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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