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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.119
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00119
Lugano
10 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.1038 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 30 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
10’000.-- oltre accessori in conseguenza della responsabilità
dell’amministratore della società anonima;
Domanda
avversata dai convenuti __________ e __________, che hanno postulato la
reiezione della petizione, mentre il convenuto __________, precluso, non si è
espresso sulla pretesa, e che il Pretore con sentenza 14 marzo 1997 ha
respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 22 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i
convenuti __________ e __________ con i rispettivi memoriali di osservazioni
chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1989 l’attrice è entrata in contatto con la __________ nell’intento di
acquistare l’appartamento di cui al foglio PPP __________del fondo base
__________di __________, di proprietà di __________ per conto della quale
__________ svolgeva tutte le trattative di vendita.
Il
13 ottobre 1989 essa ha versato a __________ un acconto di fr. 10’000.-- a
valere sul prezzo del fondo di fr. 220’000.--.
La
prospettata compravendita immobiliare non ha tuttavia avuto luogo.
B. Secondo
quanto narrato in petizione, __________ sarebbe fallita nel 1991 senza aver mai
restituito l’acconto ricevuto e senza nemmeno averlo trasmesso alla venditrice
__________.
I
convenuti, amministratori di __________, avrebbero male amministrato il denaro
consegnato dall’attrice, omettendo di tenerlo separato dagli averi della
società.
A
seguito di tale negligenza essi sarebbero solidalmente responsabili del danno
causato all’attrice, creditrice della fallita società e titolare dell’azione di
responsabilità per avere acquisito il corrispondente diritto dalla massa del
fallimento.
C. Nella
risposta del 2 novembre 1994 la convenuta __________ si è opposta alla
petizione, contestando sia l’esistenza di un debito di __________ nei confronti
dell’attrice, che qualsivoglia responsabilità degli organi della fallita. Essa
sarebbe inoltre divenuta amministratrice solo il 12 aprile 1990, ovvero dopo i
fatti contestati, così che nulla potrebbe essere ritenuto a suo carico.
Nel
proprio allegato responsivo anche il convenuto __________ ha negato le pretese
inadempienze di __________, rilevando che il contratto di compravendita non si
sarebbe perfezionato per colpa dell’attrice, così che __________ potrebbe
opporre in compensazione alla pretesa dell’attrice il danno derivatole dalla
sua inadempienza.
Non
vi sarebbe comunque stata alcuna violazione dei propri doveri da parte
dell’amministrazione, così che nulla potrebbe essere attribuito a tal titolo
all’attrice.
Il
convenuto __________, precluso, non si è espresso sulla domanda della
procedente.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg.
CO in vigore sino al 30 giugno 1992, ha ritenuto che -con riferimento
all’episodio riguardante l’attrice- non si possa ammettere che la fallita
__________ ha patito un danno per l’agire dei suoi amministratori, dovendosi al
contrario ammettere che essa si è arricchita di fr. 10’000.--, così che nulla
sarebbe dovuto a tal titolo.
Nemmeno
sarebbe concepibile l’azione per il danno direttamente patito dall’attrice in
quanto creditrice, non potendosi ammettere la violazione da parte dei convenuti
di norme di diritto societario volte alla tutela dei creditori.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere la petizione- e di quelle dei resistenti -che chiedono
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa è innanzitutto indubitabile l’esistenza di un credito
dell’attrice di fr. 10’000.-- oltre interessi nei confronti della fallita
__________ in relazione alla corrispondente somma da lei pagata in vista
dell’acquisto, poi non perfezionatosi, di un appartamento a __________ di
proprietà di __________.
Il
fondamento del credito non va ricercato nel fatto che esso figura nella
graduatoria della __________ -circostanza di per sé non opponibile a terze
persone al di fuori della procedura di fallimento (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. edizione, 1997, § 46, n. 62, pag. 374 e 375)-, ma risulta
invece dall’istruttoria della presente causa.
In
primo luogo è stato dimostrato che __________ ha incassato l’acconto senza esservi
stata autorizzata (cfr. rogatoria __________, risposte 2c, 4a; e la procura
doc. A2, che non menziona la facoltà di incassare denari), così che non si è
verificato alcun effetto di rappresentanza nei confronti della venditrice, che
non è perciò divenuta titolare dell’obbligo di restituzione ex art. 62 e segg.
CO.
In
secondo luogo, stante il mancato perfezionamento del contratto, nulla può in
concreto essere addotto da chi ha ricevuto il denaro per rifiutarne la
restituzione: non già la pattuizione a carico dell’attrice di una pena
convenzionale, che andava semmai stipulata nella forma dell’atto pubblico (II
CCA 9 agosto 1996 in re R./Z.), e neppure la compensazione con un’eventuale
pretesa di __________ di risarcimento danni, fondata se del caso su culpa in contrahendo
dell’attrice, essendo sia l’asserito danno per __________ che la pretesa
responsabilità dell’attrice rimasti allo stadio di mero parlato.
- Le
parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi
nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da
risolvere mediante l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA 12
ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).
2.1 Secondo
l’art. 755 v.CO deve essere risarcito il danno subito dal creditore della
società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987, pag.
222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o
scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a violazione degli obblighi di
diligenza degli amministratori.
Il
pregiudizio è in tal caso in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo
di riflesso al creditore insoddisfatto. Di conseguenza, nel caso di fallimento
della società (in concreto verificatosi) l’esercizio dell’azione spetta in
prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale
ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO), che è perciò
in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo.
2.2 Il
danno patito dal creditore è invece diretto allorché, indipendentemente
dall’eventuale pregiudizio sofferto dalla società, esso viene provocato a lui
individualmente dall’amministrazione mediante la violazione di norme destinate
alla tutela dei creditori, ed in tal caso al creditore leso spetta l’azione di
cui all’art. 754 v. CO, che è subordinata al verificarsi di quattro premesse
cumulative: violazione di un dovere, intenzionalità o negligenza, esistenza di
un danno e di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento
dell’amministratore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984, pag.
364; II CCA 12 ottobre 1995 citata, 29 luglio 1993 in re R./D, 11 marzo
1991 in re I. SA/G.).
- Come
giustamente rilevato dal Pretore (pag. 6), non ricorre nella fattispecie il
caso in cui agli amministratori possano essere rimproverate azioni od omissioni
mediante le quali essi avrebbero diminuito gli attivi della società.
La
stessa attrice nel proprio gravame non sembra sostenere compiutamente la tesi
contraria, così che la sua azione deve senza dubbio essere respinta nella
misura in cui essa si fonda sull’art. 755 v.CO.
- Rimane
pertanto unicamente litigiosa la questione a sapere se siano nella specie
realizzate le condizioni di cui al consid. 2.2 per poter ammettere la
responsabilità dei convenuti ex art. 754 v.CO.
4.1 L’attrice
adduce di avere concluso con __________ un contratto di deposito in relazione
all’acconto di fr. 10’000.-- (appello, pag. 7). La negligenza degli
amministratori risiederebbe, a mente sua, nel non avere tenuto il di lei denaro
separato da quello della società -il che le avrebbe permesso di rivendicarlo
nel fallimento- e nell’averlo invece utilizzato per la gestione della società
(pag. 8).
Il
rimprovero è tuttavia inconsistente già solo per l’impossibilità giuridica,
nelle circostanze concrete, di adottare il comportamento richiesto
dall’appellante.
Risulta
infatti che il versamento dei fr. 10’000.-- è avvenuto per mezzo di una girata
postale sul conto di __________ presso il __________ di __________ (doc. 4 e
5), con il che __________ è automaticamente divenuta proprietaria di
quell’importo, e non vi era pertanto fin dall’inizio possibilità alcuna di
custodire detto denaro separatamente da quello di __________.
In
altre parole, con il “deposito” del denaro -anche se a ben vedere nessuno ha nella
specie realmente inteso stipulare un simile contratto- __________ ne è divenuta
proprietaria giusta l’art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, ad art. 481, n. 4), mentre all’attrice, in conseguenza della modalità
di pagamento da lei adottata, sarebbe unicamente spettato un credito alla
restituzione di pari importo, di modo che la ventilata rivendicazione
dell’attrice nel fallimento di __________ non avrebbe potuto riguardare il
danaro in sé e sarebbe pertanto stata destinata alla reiezione (II CCA
25 febbraio 1997 in re D./S.).
Stante
l’impossibilità per __________ di custodire separatamente il denaro versatole
dall’attrice e ora di sua proprietà, cade nel vuoto anche il rimprovero
relativo all’utilizzo da parte sua di tale denaro: trattandosi di denaro oramai
di sua proprietà, il suo non utilizzo non l’avrebbe preservato dalle richieste
dei creditori, e in caso di fallimento il risultato non sarebbe stato
differente da quello ottenuto in concreto.
4.2 La
stessa attrice ammette del resto che il comportamento lesivo degli
amministratori deve riguardare norme destinate alla tutela dei creditori
(appello, pag. 8).
Secondo
il Tribunale federale, ciò non comprende quei principi generali di buona
amministrazione e sorveglianza, contemplati dall’art. 722 v.CO, ai quale la
ricorrente nondimeno genericamente si appella nel proprio gravame (pag. 8,
punto D), ma concerne norme esplicitamente destinate alla protezione dei
creditori (e non, come l’art. 722 v.CO, degli azionisti o della società stessa),
quali quelle relative all’allestimento del bilancio, alla conservazione del
capitale sociale o alla pubblicità (DTF 110 II 394 e 395).
La
pretesa dell’attrice risulta di conseguenza infondata anche nell’ottica dell’art.
754 v.CO, non potendosi ammettere la violazione da parte degli amministratori
di una norma destinata alla protezione dei creditori.
Deve
perciò essere disatteso anche il gravame nel suo complesso.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 aprile 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà ai convenuti __________ e __________, fr. 400.-- ciascuno per
ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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