AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.122
Data decisione, Autorità: 12.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00122
Lugano 12 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità 28 aprile 1997 di
(rappr. dall’avv. __________
contro
la “decisione arbitrale” del 28 marzo 1997 pronunciata dall’arbitro unico ing. __________, nella procedura che oppone il ricorrente a
(rappr. dall’avv. __________)
(rappr. dall’avv. __________
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto: A. Il signor __________, al quale è subentrata la signora __________, ha deliberato all’arch. __________ la progettazione e la direzione lavori nell’ambito della realizzazione di una casa unifamiliare a __________, in cui la ditta __________ ha eseguito le opere di sua competenza, la quale ha tosto manifestato problemi di permeabilità.
B. Il 12 novembre 1992 l’avv. __________, allora patrocinatore della signora __________, ha scritto all’ing. __________ per conferirgli mandato quale arbitro unico. In tale scritto, al quale ha annesso il consenso scritto delle altre parti interessate, egli ha inoltre già formulato le domande rivolte all’arbitro dalla committente.
C. Non risulta dagli atti che le altre parti abbiano a loro volta formulato domande all’arbitro, o che abbiano presentato conclusioni di sorta o proposte di giudizio.
D. L’arbitro in data 27 aprile 1994 ha rassegnato il proprio referto denominato “perizia d’arbitrato sul fenomeno di penetrazione d’acqua e condensazione”, il quale prende posizione sulla natura e le cause dei difetti, propone due possibili soluzioni indicandone i costi, e si esprime sulle rispettive responsabilità.
E. L’arbitro il 26 maggio 1994 ha assegnato alle parti un termine per chiedere “ogni ulteriore informazione” e “prendere posizione” sul suo contenuto, ma nessuna delle parti se ne è avvalsa.
Di conseguenza l’arbitro il 9 giugno 1994 ha convocato le parti per la settimana successiva “al fine di convenire sull’intervento di risanamento”.
In occasione del sopralluogo del 16 giugno 1994 si è concordato di procedere all’esecuzione della seconda soluzione proposta dall’arbitro (quella meno onerosa), affidandogli la supervisione dei lavori e l’incombenza di decidere su spese e ripetibili.
F. A lavori eseguiti, e dopo che erano sorti altri problemi tra le parti -in particolare il mancato pagamento di alcune fatture- l’arbitro con lettera 19 giugno 1996 ha annunciato la redazione del “rapporto finale sulla vertenza”, rassegnato il 28 marzo 1997 e denominato “decisione arbitrale”.
In esso l’arbitro ha in pratica calcolato il costo finale dell’opera-zione di risanamento, accollandolo in misura preponderante all’arch. __________ e per il resto alla signora __________, pronunciandosi inoltre sulle spese di procedura e sulle ripetibili.
G. Delle censure contro quest’ultimo referto contenute nel ricorso per nullità 28 aprile 1997 dell’arch. __________, che invoca gli art. 2, 25, 33 e 36 CIA e delle osservazioni 5 giugno 1997 della signora __________ e della ditta __________, le prime postulanti la reiezione del ricorso, e le seconde chiedenti che esso sia dichiarato irricevibile, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La proponibilità in ordine del ricorso presentato dipende dalla qualificazione giuridica del referto oggetto dell’impugnazione.
In sostanza si tratta di esaminare se il querelato giudizio possa essere considerato un lodo arbitrale, o se invece nello stesso non si debba ravvisare un semplice referto di arbitratore.
La differenziazione non è puramente dottrinale o didascalica, ma ha una specifica rilevanza pratica: infatti per costante dottrina e giurisprudenza il Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) -e quindi anche l’art. 36 CIA relativo al ricorso per nullità- è applicabile solo ai lodi veri e propri (DTF 117 Ia 367 consid. 5 e riferimenti; II CCA 20 settembre 1994 in re B./arch. S.); i referti di arbitratore possono per contro essere invalidati solo in presenza di particolari condizioni e mediante una causa ordinaria (DTF 117 Ia 369 consid. 7).
In linea di principio, mentre l’arbitratore si limita ad accertare fatti giuridicamente rilevanti, l’arbitro è invece chiamato a risolvere una lite. Tuttavia anche l’arbitratore può essere tenuto a pronunciarsi su questioni giuridiche, decisivo è quindi il carattere intrinseco della decisione vincolante che viene emessa: il lodo implica infatti un verdetto giudiziale (“Richterspruch”, cfr. DTF 107 Ia 318 e segg.).
Così, mentre la denominazione usata non è determinante, di ben altra rilevanza è la volontà delle parti che traspare dal contratto ed il modo con cui il mandatario (arbitro o arbitratore) ha inteso ed eseguito il mandato affidatogli: se è prevista una semplice procedura informale, senza scambio di allegati e domanda di condanna di una parte, oppure ancora se l’arbitro non è stato incaricato di statuire sulle spese e sulle ripetibili, vi sarà una certa propensione per il semplice referto di arbitratore; se invece viene dichiarato applicabile il CIA o è previsto che la decisione contenga l’indicazione delle parti, i punti litigiosi ed il dispositivo, o ancora se la decisione risolve definitivamente la lite, allora ci si orienterà principalmente per l’esistenza di un tribunale arbitrale (così in: II CCA 25 gennaio 1994 in re D.T. e llcc./B., 26 novembre 1993 C./F.A. SA).
4.1 In primo luogo occorre osservare che gli scritti con i quali è stato conferito mandato all’arbitro non contengono riferimento alcuno al CIA o al CPC o ad altra procedura, se non l’indicazione -peraltro unilateralmente fornita dalla committente- secondo cui le parti avrebbero posto domande e l’arbitro avrebbe fornito le risposte, il che è però tipico per una perizia e non certo per un lodo.
E infatti, nessuna particolare procedura ha avuto luogo: nessuno ha presentato allegati o altri scritti per esporre la situazione di fatto e di diritto, e questo benché almeno la committente fosse all’epoca assistita da un avvocato.
Nessuno ha perciò presentato delle vere e proprie domande di giudizio, ed inoltre il conferimento di mandato all’arbitro nemmeno indica che il giudizio così allestito sarebbe stato definitivo o avrebbe risolto la lite.
4.2 Allo stesso modo, il primo referto allestito dall’ing. __________, che non adempie nemmeno lontanamente i requisiti formali di cui all’art. 33 CIA, consiste per la maggior parte in semplici accertamenti di fatto (difettosità dell’opera, preventivo per l’eventuale rifacimento di determinate opere, ecc.) ed è privo di un dispositivo condannatorio, o anche solo di una chiave di ripartizione delle spese in ragione delle reciproche soccombenze. Per definire il proprio lavoro egli parla di “perizia d’arbitrato”, ed in effetti l’aspetto tecnico è preponderante rispetto a considerazioni di ordine giuridico, non potendosi a ben vedere ritenere tali neppure le attribuzioni di responsabilità (pag. 18), limitate all’indicazione della persona al cui operato era riconducibile l’insorgenza di ogni singolo difetto.
Si tratta perciò nel complesso, a non averne dubbi di una perizia tecnica circa i difetti dell’opera in questione e non di un lodo arbitrale.
4.3 Nel corso della riunione del 16 giugno 1994 all’arbitro è stato chiesto di determinarsi su spese e ripetibili, ma evidentemente non per questo motivo il suo referto può assumere la connotazione di un lodo arbitrale.
4.4 La decisione qui impugnata è stata resa il 28 marzo 1997, a quasi tre anni di distanza dal primo referto, con il manifesto intento di rispondere alla sollecitazione avuta in tal senso dalla committente l’8 gennaio 1996.
Il perito ha perciò ricalcolato l’ammontare del danno complessivo, aggiungendovi i costi dell’arbitrato e le piccole fatture rimaste scoperte, e ha suddiviso la responsabilità per detto danno tra il ricorrente, a cui è stato accollato quasi per intero, e la committente.
Nemmeno quest’ultimo responso costituisce tuttavia lodo arbitrale ai sensi del CIA ma bensì, a ben vedere, la semplice comunicazione di un irrituale dispositivo conseguente agli accertamenti del precedente referto peritale, esplicitamente richiamato (pag. 1).
In altri termini, il solo fatto che l’asserito lodo contenga un dispositivo correttamente formulato non permette di conferirgli carattere vincolante alla stregua di decisione giudiziale, dato che esso fa seguito ad una procedura incompatibile con i requisiti formali minimi di un arbitrato e quindi unicamente qualificabile come perizia di arbitratore, così come del resto rettamente rilevato dalla parte __________
Le spese e la giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso per nullità 28 aprile 1997 __________ è irricevibile.
II. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a) la tassa di giustizia fr. 380.–
b) spese fr. 20.–
T o t a l e fr. 400.–
già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.-- e a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’ing. Sergio Walder, Torricella.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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