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Numero d'incarto:
12.1997.124
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00124
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. EF.97.294
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 5
febbraio 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
in
materia di inesistenza del debito ai sensi dell’art. 85a LEF che il Pretore,
con sentenza 16 aprile 1997, ha stralciato dai ruoli caricando la tassa di
giustizia di Fr. 2’500.- e le ripetibili per Fr. 4’000.- alla parte attrice.
Appellante
la stessa parte attrice la quale, con atto di appello 25 aprile 1997, chiede la
riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso che le stesse siano
addebitate alla parte convenuta mentre quest’ultima, con osservazioni 22 maggio
1997, chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il convenuto
__________ ha fatto spiccare, il 21
novembre 1996, dall’UE di Lugano un precetto esecutivo nei confronti
dell’attrice __________, allora domiciliata a __________, per l’importo di 7
milioni di franchi;
che il 5 febbraio 1997
l’attrice, nel frattempo trasferitasi a __________
nel Cantone __________, ha inoltrato alla Pretura di Lugano una
petizione ai sensi dell’art. 85a LEF intesa a far accertare l’inesistenza del
debito portato dal precetto esecutivo e quindi all’annullamento
dell’esecuzione;
che il convenuto, con
risposta 20 febbraio 1997, ha chiesto la reiezione della petizione per
incompetenza territoriale della Pretura di Lugano - dal momento che il foro
dell’esecuzione al momento dell’introduzione della causa non era più quello
dell’esecuzione (__________) ma invece quello di __________ - e perché, al momento dell’introduzione
della petizione, la procedura esecutiva non era più pendente essendo stata nel
frattempo ritirata e quindi mancava il presupposto per l’avvio di una causa di
quel genere;
che, con lettera 25 marzo
1997, l’attrice ha chiesto di stralciare la causa perché effettivamente priva
di oggetto ed ha postulato l’attribuzione di ripetibili poiché la promozione
della causa era stata originata dal comportamento della controparte e l’esito
della stessa sarebbe stato a lei favorevole;
che, con la decisione
impugnata, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli ed ha attribuito spese e
ripetibili all’attrice ritenendola interamente soccombente per il fatto che già
al momento dell’introduzione della petizione la causa era priva di oggetto,
l’annullamento della procedura esecutiva essendo intervenuto qualche giorno
prima;
che, in parziale
accoglimento dell’appello, la decisione su spese e ripetibili del Pretore non
può essere condivisa;
che, nel caso di specie,
torna applicabile la disposizione per la quale il giudice, se concorrono giusti
motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse e le
spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
che infatti la causa era
destinata a sicuro insuccesso, non solo perché l’esecuzione era stata nel
frattempo ritirata, ma perché l’eccezione di incompetenza territoriale era
chiaramente da accogliere poiché il giudice competente a decidere è quello del
foro dell’esecuzione al momento dell’introduzione dell’azione e non, se
l’escusso, ha cambiato domicilio, quello del tribunale dove l’esecuzione è
stata introdotta (come avviene per l’azione di disconoscimento dopo il rigetto
provvisorio dell’opposizione: cfr. ZBJV 1974, 520; IICCA 25
aprile 1996 in re H. c. G. AG);
che però se l’attrice
fosse stata messa a conoscenza della dichiarazione di ritiro dell’esecuzione da
parte del convenuto non avrebbe evidentemente avviato la procedura;
che tale mancanza di
informazione non può esserle addebitata quando la petizione è del 5 febbraio
1997 e la cancellazione dell’esecuzione è avvenuta il 3 febbraio precedente
senza che l’UE provvedesse a dargliene tempestiva comunicazione e, ciò che più
importa, senza che il convenuto, che sapeva dell’intenzione dell’attrice di
inoltrare la causa di disconoscimento, le avesse inviato almeno copia della
richiesta di annullamento formulata all’UE già il 31 gennaio 1997;
che il comportamento delle
parti come sopra riassunto giustifica quindi che nessuna abbia a beneficiare di
indennità ripetibili per un procedimento che un minimo di attenzione, esigibile
da entrambe, avrebbe dovuto evitare;
che tale conclusione
comporta anche l’attribuzione in parti uguali delle spese di giudizio di prima
e di seconda sede;
Per i quali motivi
visti l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
In parziale
accoglimento dell’appello 25 aprile 1997 __________ il dispositivo 2. della
sentenza 16 aprile 1997 del Pretore di Lugano, sez. 5 viene così modificato:
-
La
tassa di giustizia in Fr. 2’500.- è posta a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
-
La tassa di
giustizia della procedura d’appello in Fr. 380.- e le spese in Fr. 20.- (totale
Fr. 400.-), già anticipati dall’appellante sono a carico delle parti per metà,
compensate le indennità ripetibili d’appello.
-
Intimazione a : -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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