AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.129
Data decisione, Autorità: 25.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00129
Lugano 25 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.126 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 gennaio 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25’004.35 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 aprile 1997 ha accolto per fr. 21’541.35 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 17 giugno 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1991 il convenuto ha appaltato all’attrice le opere da capomastro necessarie alla formazione di nuovi locali da adibire a servizi igenici nella sua abitazione di Pregassona sulla base di un preventivo a misura di fr. 30’164.--.
B. L’attrice afferma che il convenuto avrebbe dapprima richiesto l’esecuzione di opere supplementari, mentre in seguito avrebbe interrotto il rapporto contrattuale lasciando impagata la pretesa dell’appaltatrice, che per quanto realizzato ammonterebbe a fr. 25’004.35 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
Il convenuto sostiene invece che l’attrice avrebbe eseguito solo parte dei lavori previsti, ed inoltre in maniera difforme dagli accordi e non a regola d’arte.
Sarebbe stato necessario far capo ad un’altra impresa per la completazione dell’opera, con una spesa superiore a fr. 24’000.--, con il che nulla sarebbe dovuto all’attrice.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe dimostrato se l’opera non è stata compiuta in conseguenza del recesso del committente o per il rifiuto dell’appaltatrice a seguito del mancato pagamento della fattura da lei emessa in corso di esecuzione. In ogni caso non risulterebbe che il convenuto abbia messo in mora l’attrice per la completazione dell’opera, così che essa potrebbe pretendere la mercede corrispondente al valore di quanto eseguito, mentre non vi sarebbe spazio per le pretese risarcitorie del committente.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 21’541.35 oltre interessi, importo corrispondente alla liquidazione finale dell’attrice, rimasta incontestata al riguardo della mercede per le opere previste nel contratto originario ed effettivamente eseguite.
D. Con l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dalla lettera 3 luglio 1992 dell’attrice (doc. 9) risulterebbe che il mancato completamento dell’opera è stato dovuto al rifiuto del convenuto di pagare i fr. 25’004.35 pretesi dall’attrice, che sarebbe pertanto responsabile della circostanza.
Ciò avrebbe costretto il convenuto a rivolgersi ad un’altra impresa per la completazione dei lavori, impresa che avrebbe necessariamente lavorato a regia, causando costi supplementari al committente. Tali costi dovrebbero essere posti a carico dell’attrice, validamente messa in mora quo alla continuazione dei lavori per mezzo del tentativo di conciliazione di cui alla lettera 26 giugno 1992 dell’avv. __________
Non vi sarebbe inoltre la prova del valore dell’opera fornita dall’attrice, e questo in particolare a causa del mancato allestimento di una perizia, mentre costituirebbe eccesso di formalismo ritenere non contestato l’ammontare della pretesa dell’attrice alla luce del tenore della corrispondenza preprocessuale.
E. Nelle osservazioni del 27 giugno 1997 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Prima di addentrarsi nella disamina di questi temi deve tuttavia essere rilevato che le argomentazioni dell’appellante sono in parte fondate su di una personale versione dei fatti che non trova riscontro negli accertamenti del Pretore e negli atti della causa.
Il convenuto tenta in particolare di trarre diritto dal contenuto della lettera inviata il 26 giugno 1992 all’attrice dall’avv. __________ __________, precedente patrocinatore del convenuto (indicata come doc. E), e dalla risposta dell’attrice al convenuto del 3 luglio 1992 (indicata come doc. 9).
Se non che, il doc. E prodotto dall’attrice con la petizione è stato estromesso dagli atti proprio su richiesta del convenuto (risposta, punto 6, pag. 4) per il motivo che esso testimoniava delle trattative svolte dai legali prima del processo (art. 19 cpv. 2 del Codice professionale), mentre il sedicente doc. 9 addirittura non è presente nell’incarto, e non figura del resto nella lista degli annessi (art. 170 cpv. 1 lit. i CPC) di cui alla risposta e alla duplica, di modo che lo stesso non risulta comunque essere stato ritualmente prodotto dal convenuto.
E’ perciò evidente che le considerazioni del gravame fondate su tali documenti sono irricevibili.
Il Pretore (consid. 5, pag. 3) ha ritenuto provata la parte della pretesa dell’attrice rigurdante l’opera originariamente pattuita e prevista dal preventivo (ovvero senza considerare le pretese per le asserite modifiche richieste dal convenuto) già solo per il motivo che il convenuto non avrebbe contestato negli allegati introduttivi detta pretesa così come esposta nella dettagliata liquidazione del 5 marzo 1992 (doc. D).
A questa motivazione, che se fondata rende superflua l’esecuzione di una perizia giudiziaria sul tema o l’assunzione di altre prove (art. 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 14 gennaio 1997 in re R. SA/D. SA), il convenuto oppone l’apodittica affermazione di avere contestato “sin dall’inizio” e nella risposta di causa la pretesa avversaria (appello, punto 9, pag. 7), nonché un preteso eccesso di formalismo nel non ammettere che le conclusioni comunicate per lettera valgono quale contestazione, essendo “evidente” che l’attrice doveva provare il valore della prestazione fornita a fronte delle contestazioni avanzate (appello, ibidem).
Le argomentazioni riguardanti le asserite contestazioni precedenti il processo cadono già solo per il motivo, già evocato, per cui la lettera che le conterrebbe non figura in atti.
Ad ogni buon conto, contrariamente all’opinione del convenuto neppure una puntuale e precisa contestazione nella fase preprocessuale può supplire alla tempestiva contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto avversarie durante lo scambio degli allegati introduttivi, così come previsto dall’art. 170 CPC.
Anche in tal caso vale perciò la regola secondo cui in difetto di una chiara contestazione in sede processuale i fatti non chiaramente contestati devono valere per ammessi, senza che vi sia spazio alcuno per la considerazione di presunte contestazioni che si vorrebbero come implicite a seguito del comportamento preprocessuale.
Pure infondata è l’affermazione secondo cui la risposta di causa conterrebbe la contestazione della liquidazione finale dell’attrice.
Al punto 4 di quell’allegato (pag. 3) si afferma unicamente che:
“La ditta __________ ha allora inviato al convenuto la fattura del 05.03.1992, documento 5, che si produce e che è stato ripetutamente contestato dal convenuto e dai suoi precedenti legali.”
Tale affermazione, a ben vedere, contiene unicamente il riferimento a precedenti contestazioni della fattura, ma non le rinnova in forma esplicita, ma anche se fosse si tratterebbe unicamente di contestazione del tutto generica, consistente appunto nella sola affermazione della contestazione, il che non soddisfa tuttavia le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, ibidem; ICCTF 28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
Né si può ammettere che la richiesta di un’esplicita e soprattutto circostanziata contestazione configuri eccesso di formalismo, avendo il Trbunale federale a più riprese stabilito la conformità del rigore processuale statuito dall’art. 170 cpv. 2 CPC con l’art. 4 Cost. (da ultimo: ICCTF citata, consid. 5c a pag. 8).
Va infine disattesa anche l’affermazione secondo cui vi sarebbe violazione dell’art. 373 CO per avere l’attrice richiesto più del prezzo fisso pattuito, costituendo l’affermazione medesima dell’esistenza della pattuizione di una mercede a corpo ex art. 373 CO (che peraltro non trova riscontro negli atti di causa, in particolare alla luce di un preventivo a misura) affermazione estranea agli allegati introduttivi del convenuto, e come tale irricevibile a questo stadio della causa (art. 78, 321 cpv 1 lit. b CPC).
Il Pretore su questo tema ha ritenuto non provata la responsabilità dell’attrice per la mancata completazione dell’opera, ma a prescindere da ciò ha rilevato che il convenuto non avrebbe messo in mora l’attrice per la consegna dell’opera, con il che non potrebbe esserle chiesto il risarcimento dell’eventuale danno.
3.1 Si può concordare con il convenuto sul fatto che la motivazione del giudizio pretorile non è convincente laddove ritiene non provata la responsabilità dell’attrice per non avere terminato l’opera.
Stante infatti il perfezionamento del relativo contratto di appalto, vi è per principio un preciso obbligo dell’appaltatrice al compimento dell’opera (art. 363 CO), con il che spetta semmai a questa di dimostrare che il mancato compimento è da ascrivere al committente, prova che in concreto l’attrice non ha saputo fornire, non potendo essa -in assenza di un’esplicita pattuizione in tal senso- validamente subordinare il compimento dell’opera al preventivo pagamento della mercede (art. 372 cpv. 1 CO).
3.2 E’ per contro vero che dagli atti di causa non risulta se l’attrice abbia inteso di punto in bianco cessare in forma definitiva le proprie prestazioni, o se l’esecuzione dei lavori sia stata solo temporaneamente sospesa (in quest’ultimo senso la deposizione __________).
Si deve perciò ammettere che, stante la sospensione dei lavori, il committente avrebbe potuto e dovuto costituire formalmente in mora l’appaltatrice, assegnandole un congruo termine per il compimento dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 659 e 667; II CCA 16 luglio 1997 in re P. SA/H.), onde potersi valere delle facoltà previste in suo favore dagli art. 103 e segg. CO (DTF 116 II 452).
Il convenuto nell’appello non contesta, a giusta ragione, l’esigenza di una messa in mora, ma ritiene che la stessa abbia avuto luogo nell’ambito del tentativo di conciliazione effettuato per il convenuto dall’avv. __________ (punto 9, pag. 8).
Tuttavia, così facendo il convenuto tenta una volta ancora di appigliarsi a documenti non esistenti in atti, di modo che l’esistenza di una valida messa in mora dell’appaltatrice deve necessariamente essere negata, e con ciò la pretesa risarcitoria.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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