AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.132
Data decisione, Autorità: 22.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00132
Lugano 22 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.166 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 10 luglio 1992 da
e per essa ora il cessionario
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’652.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda aumentata a fr. 49’171.90 oltre accessori incorso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 aprile 1997 ha integralmente accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 29 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni e domanda di assistenza giudiziaria del 12 giugno 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1983 l’attrice ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della riattazione ed ampliamento della casa del convenuto al mappale n. __________, e nella presente causa, ritenuta l’anticipata cessazione del contratto per causa del convenuto, procede per l’incasso dell’asserito saldo della propria mercede di fr. 48’652.-- dopo l’incasso di acconti per complessivi fr. 108’941.--.
Nella risposta del 4 dicembre 1992 il convenuto si è opposto alla petizione lamentando le inadempienze della ditta attrice che, oltre ad allestire un’opera difettosa, avrebbe dapprima ridotto gli effettivi presenti sul cantiere, ed in seguito l’avrebbe addirittura abbandonato, dopo avere oltretutto arrecato danni alla struttura esistente.
L’opera sarebbe stata completata da altro artigiano contro una mercede di fr. 70’274.-- di modo che, a distanza di svariati anni dall’abbandono del cantiere, l’attrice nulla potrebbe più pretendere dal convenuto, dovendosi compensare il maggior costo da lui sopportato con la pretesa dedotta in causa.
Le parti, laddove l’ing. __________ è subentrato all’attrice in qualità di cessionario della pretesa, hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive, antitetiche tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto dal quale il convenuto si sarebbe dipartito in data 21 novembre 1985, ha ritenuto non provati gli asseriti difetti dell’opera, ed ha perciò negato la riduzione della mercede richiesta per questo motivo.
Il convenuto non avrebbe nemmeno provato gli asseriti danni alla piscina, così che anche per questo titolo nulla gli potrebbe essere riconosciuto.
Vi sarebbe per contro stato un maggior costo dell’opera di fr. 10’000.-- a seguito del fatto che l’opera è stata terminata da un’altra impresa, ma essendo la rescissione del contratto ascrivibile al convenuto, che avrebbe colpevolmente rifiutato di pagare un acconto sulla mercede, tale danno dovrebbe rimanere a carico del resistente.
Dal che l’accoglimento della petizione.
C. Con l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Egli contesta la decisione del Pretore di non riconoscere la deduzione di fr. 15’700.-- per i difetti dell’opera e quella di fr. 10’000.-- per il maggior costo causato dal cambio dell’impresa, così come riconosciuto dal perito.
Dal credito dell’attore dovrebbe inoltre essere dedotto l’importo di fr. 6’872.40 per lavori a regia non riconosciuti, con il che il saldo in suo favore si ridurrebbe a fr. 16’599.50.
Si dovrebbe poi tenere conto anche del fatto che il perito non ha eseguito la verifica del contenuto delle fatture dell’impresa, e che questa ha eseguito solo circa i 2/3 dell’opera, così che l’eventuale saldo spettante all’attore andrebbe calcolato partendo dai 2/3 dell’importo globale previsto di fr. 120’000.--, di modo che nulla gli sarebbe più dovuto.
D. Delle osservazioni 12 giugno 1997 e della domanda di assistenza giudiziaria di pari data dell’attore si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA 26 gennaio 1996 in re N./F., 11 luglio 1995 in re A. AG/B. SA) la parte che, come il convenuto, solleva l’eccezione di compensazione (esplicito: risposta, punto 8, pag. 10), ammette con ciò l’esisten-za della pretesa che per effetto di tale compensazione si vorrebbe estinguere.
La conseguenza pratica è che il procedente ha con ciò fornito la prova della sua pretesa, mentre colui che oppone la compensazione rimane gravato del pieno onere della prova al riguardo dell’esistenza e dell’entità del credito compensatorio (II CCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
1.1 Come rettamente ravvisato dal Pretore, il debitore che oppone in compensazione all’appaltatore il suo credito relativo ad un eventuale minor valore dell’opera ex art. 368 cpv. 2 CO solleva, a ben vedere, l’eccezione in maniera impropria, in quanto non è in realtà sua intenzione ammettere l’esistenza di quella parte di mercede che egli vorrebbe ridurre e considera pertanto inesistente.
1.2 Diverso è però il discorso per la pretesa deduzione dalla mercede di fr. 6’872.40 per “alcuni lavori a regia che non sono stati riconosciuti né dal proprietario né dalla direzione lavori” (appello, punto 7, pag. 7): in tal caso si deve infatti ritenere che tale parte della mercede -costitutiva dell’importo per il quale è stata dichiarata la compensazione- sia stata ammessa, e non può pertanto più essere messa in discussione in questa sede.
Al medesimo risultato si dovrebbe comunque giungere in base al rilievo secondo cui l’allegato responsivo non contiene un’esplicita contestazione dell’ammontare della mercede dell’attrice, e non indica affatto che vi sarebbe un reale problema di consenso -tale non è la sola questione formale della firma dei bollettini- quo all’esecuzione delle opere a regia e alla loro quantificazione (art. 78, 170 e 321 CPC).
1.3 Allo stesso modo, l’eccezione di compensazione e il tenore dell’allegato responsivo escludono che in sede di appello si possa ragionevolmente affermare che l’impresa ha eseguito unicamente i 2/3 dei lavori contrattualmente previsti, così che la base di computo della mercede sarebbe l’importo di fr. 120’000.--, ovvero circa i 2/3 della mercede inizialmente pattuita, e non l’importo posto a base di quello dedotto in causa.
Ne deve seguire pertanto la reiezione della corrispondente censura del convenuto nella misura in cui essa dovesse rivelarsi ricevibile.
A torto.
Il perito non ha infatti constatato alcun difetto, così che l’indica-zione di fr. 15’700.-- costituisce a ben vedere un’indicazione teorica del costo di eliminazione di presunti difetti unilateralmente indicati dal convenuto nel doc. 1 e non riscontrati in loco (cfr. la formulazione del quesito peritale 6, pag. 11 della perizia).
Incomprensibile è comunque anche la risposta del perito, che calatosi nei panni di “un’ipotetica Direzione lavori” (pag. 11) effettua una teorica deduzione per difetti risultanti dalle fotografie doc. 2, salvo poi precisare alla risposta 7 (pag. 12) che in base a dette foto non è riscontrabile con certezza alcun difetto.
Di nessun valore è pertanto detta indicazione di difetti per fr. 15’700.--, ritenuto che nemmeno il complemento di perizia fornisce migliori indicazioni sull’argomento (la percentuale del 10% parrebbe costituire, a mente del perito, un giuridicamente irrilevante margine di negoziazione sull’ammontare della liquidazione finale, cfr. pag. 4), così che nulla può essere riconosciuto al convenuto in conseguenza dei pretesi, ma non dimostrati difetti dell’opera.
3.1 Come rettamente constatato dal Pretore, l’impresa il 26 ottobre 1983 ha inviato al committente una richiesta di acconto (doc. PP) alla quale era allegato l’elenco dei lavori eseguiti, che non gli era pertanto stato trasmesso 10 giorni prima della richiesta di acconto, come invece previsto dal contratto di appalto.
Il 2 novembre 1983, dopo avere ricevuto la richiesta di acconto (risulta dal doc. DDD), il convenuto ha scritto all’impresa la lettera doc. TT nella quale non prendeva posizione sulla richiesta di acconto, ma lamentava presunti ritardi sul programma dei lavori, assegnando dei termini per il compimento di determinate opere e minacciando di pretendere una pena convenzionale.
Il 4 novembre l’impresa ha sospeso i lavori adducendo il mancato rispetto dei termini di pagamento degli acconti (doc. UU).
3.2 E’ in primo luogo indubbio che l’impresa con la sospensione dei lavori ha assunto un atteggiamento anticontrattuale, non potendo essa invocare la mora nel pagamento dell’ultimo acconto prima di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, cioè il termine contrattualmente previsto per il committente per la verifica della richiesta.
Contrariamente all’opinione del Pretore, la decisione del Pretore non può essere giustificata sulla base dell’atteggia-mento del committente: l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui dalla sua lettera del 2 novembre 1983 sarebbe evidente che egli non avrebbe versato l’acconto a causa degli asseriti difetti e ritardi è in effetti priva di riscontro nello scritto in questione, dove il committente si limita a fissare dei termini per l’esecuzione e/o la correzione di determinati lavori, e menziona la questione degli acconti solo per ricordare che l’impresa pretendeva un’inconsueta sollecitudine nel loro pagamento, così che egli si riteneva autorizzato ad esigere la medesima attitudine nell’esecuzione dell’opera (doc. TT, pag. 2). Di un esplicito rifiuto del pagamento del richiesto acconto non vi è per contro traccia, si deve perciò ritenere la responsabilità dell’impresa per la cessazione anticipata del rapporto contrattuale, e di conseguenza il suo obbligo al risarcimento del danno.
3.3 A mente di questa Camera tale danno, in deroga alle risultanze peritali, non ammonta però a fr. 10’000.--, ma solo a fr. 7’000.--.
Il perito ha infatti computato una posizione di circa fr. 3’000.-- “per spese amministrative supplementari e riapertura del concorso” (risposta 4, pag. 10), che avrà forse senso nel caso di appalti di grandi proporzioni e complessità, ma che è a prima vista sproporzionata ed incomprensibile qualora, come nella specie, il committente debba unicamente contattare alcune ditte per farsi sottoporre delle offerte (per principio gratuite) in vista della delibera della parte restante dei lavori.
Lo stesso convenuto ha del resto addotto quale danno unicamente il maggior costo delle opere medesime a seguito della sostituzione dell’appaltatrice (risposta, punto 4, pag. 7), ma mai ha asserito di avere sopportato particolari maggiori costi di ordine amministrativo.
Questi ha formulato domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello, ritenuto però che la stessa sia da considerare come ritirata per il caso della reiezione del gravame e dell’assegnazione delle ripetibili.
Ciò può essere ammesso anche per il caso, come quello di specie, di parziale ma limitato accoglimento del gravame, essendovi comunque una ragionevole attribuzione di parziali ripetibili in favore del richiedente.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 aprile 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 42’171.90 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1985.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico di __________, al quale il convenuto rifonderà fr. 2’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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