AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.151
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00151
Lugano 30 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.648 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 23 settembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 125’079.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro
Domanda sulla quale la convenuta, preclusa, non si è espressa, e che il Pretore con sentenza 30 aprile 1997 ha accolto per fr. 68’000.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con appello del 15 maggio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 24 giugno 1997 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui chiede che la sua domanda sia accolta per ulteriori fr. 53’079.-- oltre interessi.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma di essere stato assunto dalla convenuta il 28 febbraio 1995 per assumere a partire dal 1° giugno 1995 la funzione di direttore della direzione regionale per il Ticino della __________ (in seguito: __________.
L’assunzione non sarebbe tuttavia stata concordata con __________ (in seguito: __________T), la quale avrebbe in seguito sollevato pesanti opposizioni, legate appunto alla procedura di nomina ma anche alla persona dell’attore, di modo che la convenuta per risolvere la situazione avrebbe licenziato l’attore già in data 22 novembre 1995.
Stante la natura abusiva di siffatto licenziamento, pronunciato per motivi inerenti la persona del lavoratore, sarebbe dovuta un’indennità di fr. 68’000.--, pari a 6 mensilità di salario lordo, ed inoltre la convenuta dovrebbe rifondere l’ulteriore danno consistente nella differenza tra il salario contrattuale e l’indennità di disoccupazione durante circa 9 mesi (fr. 53’079.--) e il costo del patrocinio preprocessuale (fr. 4’000.--), per un totale di fr. 125’079.-- oltre interessi.
B. La convenuta ha omesso di presentare la risposta entro il termine di grazia assegnatole con ordinanza 4 novembre 1996 ed è perciò rimasta preclusa ai sensi dell’art. 169 CPC.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che sulla scorta delle motivazioni addotte dalla convenuta il licenziamento da lei pronunciato sia da ritenere abusivo per il motivo che esso sarebbe stato pronunciato dietro pressione dell’__________, non disposta a tollerare l’appartenenza politica dell’attore, ed ha perciò condannato la convenuta a rifondere fr. 68’000.-- a titolo di indennità, mentre ha respinto le altre pretese del dipendente ritenendo non compresa nel novero di quelle risarcibili giusta l’art. 336a CO quella relativa alla differenza tra il salario e l’indennità di disoccupazione, e non comprovata quella per il patrocinio preprocessuale.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione.
L’attore poco dopo l’inizio dell’attività lavorativa sarebbe stato informato dell’irregolarità della procedura di nomina e la convenuta gli avrebbe di conseguenza offerto varie alternative per la continuazione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni economiche, alternative che sarebbero però state rifiutate dall’attore così che si sarebbe giunti alla notifica della disdetta.
Il Pretore avrebbe in sostanza male valutato il materiale probatorio prodotto dall’attore, limitandosi ad estrapolarne quanto serviva alla causa del procedente e omettendo di conseguenza il doveroso esame globale delle prove. Emergerebbe così che l’attore sarebbe stato assunto perché egli, contrariamente al vero, aveva vantato ottimi rapporti con l’__________T mentre in realtà egli era stato attivo a livello comunale quale avversario politico.
Se ne giungerebbe alla conclusione della natura non abusiva del licenziamento, ma in ogni caso non meriterebbe conferma un indennizzo di fr. 68’000.--, superiore al massimo stabilito dalla legge, dovendo piuttosto il Pretore in simili circostanze aggiudicare un massimo di due mensilità di salario, ovvero fr. 20’000.--.
E. Con l’appello adesivo l’attore chiede invece la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la sua pretesa di fr. 53’079.-- quale differenza tra quanto percepito dall’assicurazione disoccupazione e il salario contrattuale sulla scorta di argomentazioni della quali si dirà più avanti.
F. Anche delle osservazioni delle parti agli appelli avversari, dei quali viene postulata l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Questo non comporta però automaticamente che tali fatti valgano per veri, rimanendo la parte attrice, in virtù delle norme generali sull’onere della prova (art. 8 CC), astretta a fornire la dimostrazione degli elementi fattuali sui quali è fondata la pretesa dedotta in causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 169, n. 1).
Alla parte convenuta è per contro concesso il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 169, n. 5), fermo restando il divieto di addurre fatti nuovi (art. 321 CPC; II CCA 16 gennaio 1995 in re S. SA/C. SA e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, n. 5, 7, 8, 11 ad art. 321 CPC).
L’appellante fonda in particolare le sue deduzioni sul fatto che l’assunzione dell’attore sarebbe stata in diretta relazione con la sua asserzione di essere in ottimi rapporti con l’__________ (pag. 9, 12, 14), circostanza che non figura però tra quelle evocate in petizione, e afferma inoltre ripetutamente che l’attore avrebbe rifiutato svariate proposte di sistemazione equivalente (pag. 5, 8, 10, 13, 15, 19, 20), ma anche questa tesi di fatto è estranea al contenuto della petizione.
E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che le predette affermazioni sono comunque prive di un ragionevole substrato probatorio, essendo le stesse fondate dalla convenuta unicamente sulla scorta di lettere da lei stessa allestite, che sono in quanto tali da considerare unicamente alla stregua di irrilevanti affermazioni di parte.
La risposta deve essere affermativa.
Lo stesso atto di appello (pag. 4 e 5) ammette in effetti che il licenziamento dell’attore è in sostanza stato determinato dalle ingerenze di un ente giuridico estraneo al rapporto contrattuale, che non ha accettato di essere stato escluso dalla procedura di selezione del candidato e che ha formulato riserve sulla persona dell’attore (cfr. del resto gli espliciti doc. H, I, L, O).
E’ pacifico che il contenuto degli accordi tra __________ e __________ in merito alla nomina dei dipendenti non è opponibile all’attore -né la convenuta giunge ad affermarlo- di modo che se ne deve concludere che il fatto di avere sacrificato il rapporto di impiego con l’attore sull’altare dei buoni rapporti con l’__________ costituisce all’atto pratico un licenziamento dettato da ragioni legate alla persona del dipendente, rifiutato dall’__________ (doc. O: “auch im Speziellen um die , die von der __________ abgelehnt wurde”) senza una ragione plausibile, se non quella dell’adesione ad un partito differente da quello in cui si riconosce quell’organizzazione (doc. O: Vielmehr stellte sich heraus, dass er während einer gewissen Zeit als politischer __________ (lokal, auf Gemeindebasis) tätig war”), laddove sorprende che a fronte di una siffatta affermazione -il politico comunale di un altro partito sarebbe per questo motivo avversario (“”) di __________ - nel gravame (pag. 15) si tenti nondimeno di trarre diritto dall’asserita statutaria apoliticità di quest’organizzazione.
Merita perciò piena conferma la decisione del Pretore di ritenere abusivo ex art. 336 CO il licenziamento dell’attore.
4.1 Essa ritiene innanzitutto che l’importo di fr. 68’000.-- pronunciato dal Pretore ecceda il massimo di 6 mesi di salario del lavoratore stabilito dall’art. 336a cpv. 2 CO.
La censura è infondata.
Dovendosi infatti ritenere quale base di calcolo lo stipendio lordo del dipendente (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 336a CO) comprensivo di tutte le indennità, e perciò anche della quota parte della tredicesima mensilità (von Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung, Berna, 1996, pag. 87, ma i criteri per il computo aritmetico sono i medesimi sia per l’art. 336a cpv. 2 che per l’art. 337c cpv. 3 CO), e di rimborsi spese forfetari aventi carattere di salario (von Kaenel, opera citata, pag. 86), se ne deve concludere che in base al contratto doc. G, pag. 2, la retribuzione lorda complessiva per un periodo di 6 mesi sia proprio di fr. 68’000.--.
4.2 In secondo luogo la convenuta contesta la congruità dell’indennizzo, ritenendo che esso dovrebbe al massimo ammontare a due mensilità di salario, ma anche questo rimprovero si appalesa siccome infondato.
Proprio dalla massima della sentenza DTF 119 II 157 citata dall’appellante questa Camera ha infatti desunto la propria giurisprudenza, estremamente restrittiva, secondo cui il vasto margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice nella quantificazione dell’indennità alla luce di tutte le circostanze, limitato solo dal predetto massimo di 6 mensilità di salario (Rehbinder, opera citata, n. 4 ad art. 336a CO), impone grande cautela all’autorità d’appello, che interverrà solo qualora la determinazione da parte del Pretore sia manifestamente ingiusta o iniqua (II CCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA e riferimenti).
Il Pretore risulta essersi determinato per l’indennità massima dopo avere ritenuto che le modalità del licenziamento costituirebbero un grave intervento nella personalità del lavoratore, al quale non sarebbe imputabile colpa alcuna.
Secondo la convenuta il Pretore non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze note e neppure dei criteri di quantificazione previsti da dottrina e giurisprudenza.
La critica relativa alla mancata considerazione di tutte le circostanze è tuttavia a ben vedere finalizzata alla considerazione da parte del giudice di un’inesistente concolpa del dipendente per avere rifiutato soluzioni alternative (esplicito: pag. 16), mentre alla breve durata del rapporto di lavoro (elemento peraltro di importanza relativa, o addirittura da trascurare: DTF 116 II 300, 119 II 161, consid. 2c) si contrappone il fatto che la colpa della convenuta appare assai grave (DTF 119 II 157 e 161), che il dipendente ha subito un periodo di disoccupazione relativamente lungo che ha sicuramente causato un peggioramento della sua situazione economica e sociale. Vanno inoltre ritenute la solvibilità e la posizione sociale della convenuta nonché la grande responsabilità della mansione offerta al dipendente, tale da amplificare agli occhi dei terzi l’effetto negativo di un licenziamento pronunciato tanto in fretta.
In definitiva la convenuta non riesce ad evidenziare elementi concreti per i quali la decisione del Pretore risulterebbe manifestamente iniqua, così che la determinazione dell’indennità, quand’anche massima (medesima soluzione in: II CCA 6 aprile 1994 citata), può essere confermata, non dovendosi ritenere che il primo giudice abbia sproporzionatamente ecceduto nel proprio potere di apprezzamento.
Si tratta di una richiesta infondata.
Senso dell’art. 336a cpv. 2 ultima frase (“Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici”), sul quale l’attore fonda la propria pretesa, è infatti, esplicitamente, quello di accordare al leso il risarcimento del danno derivato da un motivo diverso da quello dell’abusività della disdetta (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, Berna, 1996, n. 3 ad art. 336a, pag. 345).
Con ciò il legislatore non ha tuttavia inteso introdurre un’azione di adempimento nel senso del risarcimento dell’interesse positivo del lavoratore alla continuazione del contratto -comprendente quindi in teoria anche i salari successivi al periodo di disdetta- (Brühwiler, ibidem; Rehbinder, opera citata, n. 6 ad art. 336a CO, che menziona solo il salario fino alla scadenza del periodo di disdetta) ma ha unicamente inteso rammentare che al lavoratore, oltre all’indennità per la disdetta abusiva, possono spettare altre pretese maturate durante il contratto o che il datore ha inteso scongiurare con la disdetta, quali ad esempio il salario del periodo di disdetta e l’eventuale indennità di partenza (Rehbinder, ibidem), una gratificazione (FF 1984 II pag. 543), o pretese derivanti dalla protezione della personalità (Brühwiler, ibidem, pag. 344).
Se ne deve necessariamente concludere che il pregiudizio economico subito dall’attore dopo la fine del periodo di disdetta non è protetto dall’azione prevista dall’art. 336a cpv. 2 CO, il che è del resto logico se solo si considera che tale pregiudizio del dipendente non è tutelato nemmeno nel caso di una disdetta ordinaria ineccepibile, di modo che non si vede per quale motivo il legislatore avrebbe dovuto privilegiare il dipendente che riceve una disdetta abusiva rispetto a quello che riceve una disdetta ineccepibile.
Ne consegue la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo 24 giugno 1997 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’250.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
V. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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