AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.153
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00153
Lugano 2 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause - inc. no. CL.95.00139 e CL.95.00140 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promosse con istanze datate 14 giugno 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’000.- oltre interessi dal 31 gennaio 1995 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n__________dell’UE di Lugano, rispettivamente la sua condanna al pagamento di altri fr. 18’000.- oltre interessi dal 31 gennaio 1995;
domande parzialmente ammesse dalla convenuta, che ha riconosciuto il benfondato della prima istanza limitatamente a fr. 6’974.55, mentre ha integralmente contestato la seconda pretesa;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12 maggio 1997 con cui, in parziale accoglimento della prima istanza ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’629.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991 e rigettato l’opposizione al PE riconoscendo gli interessi a far tempo dal 31 gennaio 1995, rispettivamente in parziale accoglimento della seconda istanza l’ha condannata al versamento di fr. 2’129.10 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991; all’istante è stata inoltre riconosciuta la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali per la prima vertenza, mentre con riferimento alla seconda causa alla convenuta è stato attribuito per il medesimo titolo un importo di fr. 1’400.-;
appellante la convenuta con atto di appello 23 maggio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che i crediti riconosciuti a favore dell’istante nelle due vertenze vengano ridotti rispettivamente a fr. 7’254.- ed a fr. 1’382.50 e che gli interessi moratori vengano fatti decorrere dal 31 gennaio 1995; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte istante con appello adesivo ed osservazioni 6 giugno 1997 accetta la riduzione a fr. 7’754.- del credito di cui alla prima istanza e la modifica della decorrenza degli interessi moratori e, a sua volta, chiede che la pretesa di cui alla seconda istanza venga riconosciuta in misura di fr. 15’003.50;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ è stata assunta il 1° ottobre 1992 dalla __________ con la qualifica di “impiegata ufficio commerciale”, in virtù di un contratto a tempo indeterminato (doc. A).
Il 16 dicembre 1994, quattro giorni dopo il suo rientro in ditta dopo un’assenza di quasi 6 mesi per malattia, infortunio e gravidanza, la dipendente è stata licenziata con effetto immediato (doc. E).
B. Il 14 giugno 1995, con due istanze separate__________ ha chiesto la condanna dell’ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 9’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. I), rispettivamente la sua condanna al pagamento di altri fr. 18’000.- oltre interessi: oggetto della prima istanza sono l’indennità di parto e la tredicesima 1994, mentre con la seconda, premesso il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, è postulata la rifusione dei salari fino al termine di disdetta ordinaria del 31 marzo 1995, della quota parte della tredicesima 1995, delle vacanze arretrate 1994 e della quota parte di quelle per il 1995.
La convenuta ha riconosciuto il benfondato della prima istanza limitatamente a fr. 6’974.55 relativi all’indennità di parto e ad una quota parte di tredicesima per il primo semestre 1994, mentre ha contestato la seconda pretesa in quanto -a suo dire- il licenziamento immediato era senz’altro giustificato.
C. Congiunte le due cause (art. 72 CPC), con sentenza 12 maggio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della prima istanza ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’629.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991 e rigettato l’opposizione al PE riconoscendo gli interessi a far tempo dal 31 gennaio 1995, mentre in parziale accoglimento della seconda istanza l’ha condannata al versamento di altri fr. 2’129.10 con interessi al 5% pure decorrenti dal 31 gennaio 1991.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che il licenziamento in tronco dell’istante fosse giustificato, potendosi ragionevolmente pretendere che quest’ultima al rientro dopo una lunga assenza accettasse un suo provvisorio trasferimento nel reparto produzione: ciò premesso, con riferimento alla prima istanza egli ha riconosciuto all’istante l’indennità per parto (fr. 5’754.-), la tredicesima per il primo semestre 1994 (fr. 1’500.-) e quella per il secondo semestre 1994 (fino al 16 dicembre, fr. 1’375.-), mentre la seconda istanza ha potuto trovare accoglimento unicamente per quanto riguardava l’indennità per i 15.4 giorni di vacanza non goduti nel 1994.
D. Con appello 23 maggio 1997 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che i crediti riconosciuti a favore della controparte vengano ridotti rispettivamente a fr. 7’254.- ed a fr. 1’382.50 e che gli interessi moratori su tali importi vengano fatti decorrere dal 31 gennaio 1995; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante contesta innanzitutto di essere debitrice della tredicesima per il secondo semestre 1994 (fr. 1’375.-), affermando in sostanza come la stessa sia già stata versata all’istante nell’ambito delle indennità di malattia, di infortunio e di maternità; l’indennità per vacanze arretrate 1994, in assenza di altri elementi agli atti, doveva inoltre essere riconosciuta al massimo per 10 giorni non goduti. Nel giudizio di primo grado infine gli interessi erano stati riconosciuti, verosimilmente per una svista, a far tempo dal 1991 anziché dal 1995, per cui si imponeva la rettifica dell’errore.
E. Con appello adesivo ed osservazioni 6 giugno 1997 l’istante accetta innanzitutto la riduzione a fr. 7’754.- del credito di cui alla prima istanza come pure la modifica della decorrenza degli interessi moratori e, a sua volta, chiede che la pretesa di cui alla seconda istanza venga riconosciuta in misura di fr. 15’003.50.
A suo giudizio, la tredicesima relativa al secondo semestre 1994 le era dovuta nella misura di almeno fr. 500.-, atteso che in quel periodo per 60 giorni in realtà non aveva usufruito delle indennità di malattia, infortunio e maternità, sia per aver regolarmente lavorato, sia in quanto le assicurazioni prevedevano dei termini di carenza. Le richieste di cui all’appello adesivo erano per contro dovute, stante il chiaro carattere ingiustificato del licenziamento in tronco.
Considerando
in diritto
Nondimeno, motivi di economia processuale -ed in particolare la circostanza che la base fattuale è comune- giustificano di emanare, anche in questa sede, un giudizio congiunto (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; IICCA 20 settembre 1994 in re B./S.).
2.1 In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
2.2 Nel caso di specie, le circostanze che hanno portato al licenziamento in tronco, accertate dall’istruttoria, possono essere così brevemente riassunte.
Il mattino di lunedì 12 dicembre 1994, dopo aver preannunciato alla convenuta la fine della sua assenza per gravidanza e parto, l’istante si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro: a quel momento, la convenuta non le ha tuttavia permesso di riprendere la sua precedente attività in ufficio, ma le ha proposto a titolo temporaneo un’occupazione nel reparto produzione, con una retribuzione invariata, motivando tale soluzione con il fatto che nel frattempo al suo posto era stato assunto un altro impiegato la cui situazione andava pertanto risolta. Spaesata dalla proposta, d’accordo con la datrice di lavoro, la dipendente è quindi tornata a casa per riflettere.
Il giorno dopo, martedì 13, essa si è ripresentata in ufficio e, riferendo quanto le era stato comunicato dal sindacato, ha rifiutato la proposta, asserendo che controparte era contrattualmente tenuta a rimetterle a disposizione il posto di lavoro in ufficio; a quel momento ha inoltre consegnato alla datrice di lavoro uno scritto in cui dichiarava di tenersi a disposizione per il lavoro in ufficio (doc. D). Di seguito, dopo un animato scambio d’opinione con la datrice di lavoro, essa ha nuovamente lasciato gli uffici per rientrare al suo domicilio.
Con scritto 16 dicembre (doc. E), preso atto che la lavoratrice non aveva accettato la proposta e che anzi dopo il 13 dicembre neppure si era più ripresentata presso la convenuta, quest’ultima ha rescisso il contratto con effetto immediato.
2.3 Con ciò, a ben vedere, l’istante si è resa colpevole di due violazioni contrattuali ben distinte: il rifiuto di eseguire un determinato lavoro e il fatto di non essersi più ripresentata sul posto di lavoro.
Ora, innanzitutto, il rifiuto di eseguire un lavoro determinato può da solo giustificare il licenziamento in tronco del dipendente se si poteva in buona fede pretendere da lui l’esecuzione della direttiva impartitagli (Streiff/Von Känel, N. 5d ad art. 337 CO; Decurtins, op. cit., p. 78; Rapp, op. cit., p. 176; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Losanna 1984, n. 207 e segg.; JAR 1990 p. 358; IICCA 3 agosto 1993 in re W./G.): a questo proposito, è incontestato che in determinati casi il datore di lavoro può senz’altro pretendere dal lavoratore, anche senza il suo accordo, che questi svolga temporaneamente altre mansioni, a condizione che egli continui a corrispondergli regolarmente il salario normale (Rehbinder, Commentario bernese, N. 7 ad art. 321 CO; IICCA 3 agosto 1993 in re M./P. SA).
Nel caso concreto è chiaro che in buona fede si potesse ragionevolmente pretendere dall’istante, seppur a suo tempo assunta unicamente con mansioni d’ufficio, che avesse temporaneamente a lavorare nel reparto produzione: la soluzione era dichiaratamente temporanea (cfr. doc. 7; testi __________ e __________) e non comportava una minor retribuzione (doc. 7); è inoltre stato provato che nei casi di necessità l’istante stessa, come del resto anche gli altri dipendenti impiegati in ufficio, talora già aveva lavorato nel reparto produzione (testi __________ e __________); tale attività non era oltretutto eccessivamente pesante e in ogni caso essa a quel momento non aveva assolutamente indicato che si opponeva a tale soluzione per presunti problemi alla schiena (teste __________i; il certificato medico attestante tali disturbi (doc., M) è stato allestito solo successivamente al licenziamento, mentre -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- non è stato provato, e certo non risulta dal doc. 2, che la datrice di lavoro fosse a conoscenza del fatto che l’assenza per malattia della dipendente fosse dipesa da dolori alla schiena).
Quanto all’assenza dal posto di lavoro, visto che dalla dipendente si poteva ragionevolmente pretendere che svolgesse la mansione temporaneamente assegnatale dalla datrice di lavoro, la stessa era del tutto ingiustificata: essendosi protratta per diversi giorni, senza per altro che si potesse ritenere che la dipendente nel frattempo avrebbe cambiato idea, essa giustificava senz’altro il licenziamento in tronco.
Ne discende la reiezione dell’appello adesivo, del tutto infondato.
Accertato così che il rapporto di lavoro si è giustificatamente concluso venerdì 16 dicembre 1994, restano da esaminare, con riferimento all’appello principale, le pretese relative alle vacanze arretrate 1994 e quella per la tredicesima mensilità per il secondo semestre 1994.
4.1 L’appellante ritiene innanzitutto che, in assenza di altri elementi agli atti, l’indennità per le vacanze 1994 a favore della controparte doveva essere riconosciuta al massimo per 10 giorni non goduti (fr. 1’382.50) e non per 15.6 giorni, come invece ritenuto dal giudice di prime cure (fr. 2’129.10).
4.1.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o meno dei giorni liberi da parte della lavoratrice in realtà incombe al datore di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p. 443; ZR 1983 N. 107 p. 266; IICCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re S. SA/M., 29 novembre 1995 in re G./A. SA), di modo che le carenze istruttorie al proposito devono restare a suo carico.
Nondimeno altre considerazioni permettono comunque di ridurre parzialmente i giorni da retribuire.
4.1.2 Giusta l’art. 329b cpv. 1 CO se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (cpv. 2); giusta il cpv. 3 della medesima norma, il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.
La giurisprudenza ha interpretato tale articolo di legge nel senso che in caso di assenza dovuta a colpa del dipendente la riduzione delle ferie subentra dopo il primo mese, nel caso di assenza non dovuta a sua colpa avverrà dopo il secondo mese, mentre se l’assenza è conseguente a gravidanza o puerperio subentrerà dopo il terzo mese (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 329b CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 329b CO); le norme di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili alternativamente (Staehelin, Commentario zurighese, N. 7 ad art. 329b CO; Rehbinder, op. cit., N. 4 ad art. 329b CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 6 ad art. 329b CO), ritenuto inoltre che in caso di più assenze nel medesimo anno queste ultime devono essere cumulate (Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 329b CO; Rehbinder, op. cit., ibidem), fermo restando che i mesi non completi non vengono considerati (Staehelin, op. cit., N. 5 ad art. 329b CO); se l’assenza supera gli uno, due rispettivamente tre mesi -a dipendenza delle tre ipotesi indicate sopra- si impone una riduzione delle vacanze nella misura di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 329b CO).
Nel caso di specie, l’istante ha ammesso nei suoi allegati di causa di essere stata assente nei seguenti periodi:
dal 16 giugno al 12 agosto per malattia
dal 12 agosto al 9 ottobre per infortunio
dal 10 ottobre al 11 dicembre per maternità
complessivamente quindi per oltre 5 mesi, per cui, in applicazione dei principi appena esposti, il suo diritto alle vacanze va ridotto complessivamente di 3.3 giorni (2 mesi completi).
Atteso che in prima sede l’istante aveva affermato che nel 1994 non aveva goduto di 16 giorni di vacanza, giorni che il Pretore, preso atto che il contratto era stato regolarmente rescisso prima della fine del 1994 -e meglio il 16 dicembre- aveva ridotto a 15.6, se ne deve concludere, tenendo conto delle deduzioni a seguito delle sue assenze per malattia, infortunio e maternità, che i giorni retribuibili possano essere al massimo 12.3, pari ad un importo di fr. 1’700.50.
4.2 Mentre l’appellante contesta recisamente di essere debitrice della tredicesima per il secondo semestre 1994 (fr. 1’375.-), affermando in sostanza che la stessa era già stata versata alla controparte dalle varie assicurazioni nell’ambito delle indennità di malattia, di infortunio e di maternità, l’istante con le sue osservazioni ritiene che la stessa le sia dovuta nella misura di almeno fr. 500.-, e ciò per il fatto che in quel periodo per 60 giorni non aveva usufruito delle indennità di malattia, infortunio e maternità, sia per aver regolarmente lavorato, sia in quanto le assicurazioni prevedevano dei termini di carenza, sia infine per il fatto di non aver potuto lavorare dopo metà dicembre in conseguenza del suo licenziamento.
In questa sede l’istante ammette che buona parte della tredicesima relativa al secondo semestre 1994 le sia già stata pagata dalle varie assicurazioni intervenute per le sue assenze, ma chiede in sostanza la quota parte di tredicesima per i 60 giorni che a suo dire non erano stati coperti da tali assicurazioni.
Il fatto che essa abbia regolarmente lavorato dal 1° al 15 giugno (15 giorni), è innanzitutto irrilevante, tale questione non concernendo il secondo semestre 1994, qui in esame, bensì semmai il primo.
Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda il periodo di carenza per l’assicurazione malattia, che decorre dal 16 giugno al 29 giugno (14 giorni, doc. 2).
Dal 13 agosto al 14 agosto (2 giorni) decorreva il periodo di carenza previsto dalla legge contro gli infortuni (art. 16 cpv. 2 LAINF; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 e 31 ad art. 324a/b CO; doc. 5), periodo nel quale la dipendente non è stata remunerata e quindi non ha percepito la tredicesima, che le va pertanto riconosciuta.
L’istante non ha invece provato che dal 12 ottobre al 25 ottobre (14 giorni) decorresse un nuovo periodo di carenza per le prestazioni di maternità: un tale termine di attesa non è invero esplicitamente previsto dalla legge, né per altro risulta esser stato concordato con l’assicuratrice o comunque applicato nel conteggio di cui al doc. 6; ne consegue che per tale periodo non può essere riconosciuto alcun diritto alla tredicesima.
Nulla le può infine essere riconosciuto dal 17 al 31 dicembre 1994 (15 giorni), atteso che il contratto -come si è detto più sopra- è stato regolarmente rescisso con effetto immediato il 16 dicembre.
Per i 2 giorni non retribuiti dalle assicurazioni nel secondo semestre 1994 andrà pertanto riconosciuta a titolo di tredicesima pro rata la somma di fr. 16.65.
4.3 Pacifico infine che nel giudizio di primo grado gli interessi moratori siano stati fatti decorrere, verosimilmente per una svista, a far tempo dal 1991 anziché dal 1995: nulla osta, stante inoltre l’accordo delle parti, alla rettifica dell’errore.
Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che nell’ambito dell’azione CL.95.139 la convenuta viene condannata al pagamento di fr. 7’270.65 (indennità di parto fr. 5’754.-, tredicesima per il primo semestre 1994 fr. 1’500.- e per il secondo semestre fr. 16.65), mentre nell’ambito dell’azione CL.95.140 essa dovrà rifondere alla controparte fr. 1’700.50 per vacanze arretrate 1994; il giudizio sulle ripetibili di primo grado viene parimenti modificato tenendo conto della rispettiva soccombenza.
Visto il valore litigioso delle due cause, che separatamente non raggiungono fr. 20’000.-, ma che sommate superano tale soglia, appare infine legittimo chiedersi se il fatto che l’istante abbia inoltrato due cause separate (“__________”) al solo scopo di usufruire dei vantaggi derivanti dalla procedura semplificata prevista dall’art. 343 CO, non possa costituire un abuso di diritto con la conseguenza di non poter concedere tali benefici.
La giurisprudenza ha innanzitutto precisato che la questione potrebbe unicamente influenzare l’eventuale non gratuità della procedura (Rehbinder, op. cit., N. 15 ad art. 343 CO; JAR 1981 p. 212, 1991 p. 406), ma non il fatto di applicare la procedura semplificata piuttosto che quella ordinaria (Rehbinder, op. cit., ibidem; JAR 1991 p. 406; IICCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
La questione non necessita tuttavia di essere risolta in questa sede, atteso che le due cause qui in esame in realtà sono delle “__________ ” improprie, cioè vertenze derivanti da una diversa causa giuridica, che come tali sono da considerare del tutto separate e indipendenti (Rehbinder, op. cit., N. 15 ad art. 343 CO): mentre in effetti con la causa CL.95.139 l’istante fa valere le pretese per inadempimento del contratto da parte del datore di lavoro (art. 97 CO) ovvero gli importi non soluti relativi al periodo in cui il contratto di lavoro era ancora valido, con la causa CL.95.140 essa in sostanza chiede il risarcimento del danno per il presunto carattere ingiustificato del licenziamento in tronco (art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., N. 1 e segg. ad art. 337c CO).
La procedura di secondo grado è pertanto gratuita (art. 417 lett. e CPC, art. 343 cpv. 3 CO). Le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non ne vengono assegnate per il giudizio sull’appello adesivo, non avendo la controparte presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 maggio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
__________ è condannata a pagare a __________ fr. 7’270.65 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1995.
Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita. La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
L’istanza 14 giugno 1994 (recte: 1995) CL.95.140 è parzialmente accolta.
__________ verserà a __________ fr. 1’700.50 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1995.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d’appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 6 giugno 1997 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano né tasse, né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura d’appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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