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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.154
Data decisione, Autorità:
17.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00154
Lugano
17 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella
causa - inc. no. OA.94.01142 (già 1614) della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3 - promossa con petizione 20 gennaio 1993 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27’429.65 oltre interessi al 5%
dal 12 gennaio 1991 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Neuchâtel;
domande avversate dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 5 maggio 1997 ha accolto limitatamente alla somma di fr. 7’840.- più
interessi dal 28 settembre 1992;
appellante l’attore con
atto di appello 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso che la petizione venga accolta integralmente con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni 25 giugno 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Il
12 gennaio 1991, in territorio di __________ e meglio all’altezza del
ponte-diga, __________ o, che era alla guida di una Range Rover TD targata
__________, veniva tamponato da una Opel Rekord con __________ condotta da
__________, vettura di cui La __________ era l’assicuratrice RC.
Non
essendosi le parti accordate sulla misura del risarcimento dovuto al
danneggiato, ne è sorta la causa che qui ci occupa.
B. Con
la petizione __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di
fr. 27’429.65 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1991 nonché il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Neuchâtel,
auspicando in sostanza la rifusione delle spese di riparazione della Range Rover,
pari a Lit. 27’024’305, risultanti dalla fattura di cui al doc. B.
La
convenuta, oltre a sollevare altre questioni che a questo stadio della lite
sono già state definitivamente risolte, contesta di dovere tale somma, se non
altro in quanto il veicolo danneggiato, nel frattempo rubato, non era stato
oggetto di una perizia; dalle fotografie del veicolo accidentato (doc. 8),
l’unica documentazione esistente, risulterebbe tutt’al più un danno di fr.
7’840.-.
C. Con
sentenza 5 maggio 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
7’840.- più interessi al 5% dal 28 settembre 1992, somma per la quale è stata
inoltre rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.
Il
giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore, pur cognito della prassi e
delle disposizioni che regolavano la liquidazione dei danni da parte di
un’assicurazione, non aveva sufficientemente collaborato con la compagnia
d’assicurazione convenuta, tra l’altro effettuando la riparazione del veicolo
quando gli era stato comunicato di astenervisi, non facendo in modo che il
perito dell’assicurazione potesse esaminare i pezzi sostituiti o almeno
visionare le rispettive fatture dei fornitori; d’altro canto, la pretesa fatta
valere in causa non era neppure stata comprovata nel dovuto modo, non potendo
certo essere sufficiente la sola testimonianza del carrozziere che aveva
eseguito le riparazioni. Di conseguenza la petizione è stata ammessa unicamente
per l’importo riconosciuto in via subordinata dalla convenuta, ritenuto infine
che gli interessi moratori decorrevano dalla data della prima messa in mora
documentata (doc. F).
D. Con
appello 26 maggio 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso che la petizione venga integralmente accolta con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante
ribadisce di aver provato l’entità del danno subito, risultante dalla fattura
di cui al doc. B, e ciò in quanto il carrozziere incaricato delle riparazioni
avrebbe confermato in sede testimoniale l’esecuzione dei relativi interventi;
per il resto, se controparte non aveva fatto peritare a tempo debito l’auto
danneggiata era colpa sua, per cui il suo disinteresse ed i ritardi, imputabili
a lei sola, non potevano ora andare a scapito dell’attore.
E. Delle
osservazioni 25 giugno 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 42 CO -applicabile, in forza del rimando di cui all’art. 62 cpv. 1 LCS,
anche nell’ambito della circolazione stradale (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, n. 1101)- di
regola chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova (cpv.
1).
In
pratica, per ottenere il risarcimento, il danneggiato dovrà perciò provare
l’esistenza del danno e quantificare il suo ammontare (art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, N. 198 e seg.).
- L’appellante
ritiene innanzitutto che il fatto che il carrozziere che ha eseguito le
riparazioni dell’auto abbia confermato in sede testimoniale l’effettuazione
degli interventi fatturati costituisca una prova sufficiente circa l’esistenza
del danno e del suo ammontare.
In
realtà non è così.
Il
fatto che determinati interventi siano stati eseguiti e pagati non significa
ancora che i relativi importi debbano essere risarciti al danneggiato: occorre
piuttosto la prova che le riparazioni eseguite sono la conseguenza
dell’incidente, che la loro esecuzione è necessaria per ripristinare lo stato
del veicolo e che infine gli importi esposti sono corretti.
In
casu, il teste __________ si è in
sostanza limitato a confermare l’esecuzione degli interventi di cui alla
fattura (ad 3), ma non ha assolutamente affermato se le riparazioni fossero
indispensabili rispettivamente fossero la conseguenza dell’incidente occorso a
__________ ma se, per ipotesi, egli pure l’avesse affermato -e il medesimo
discorso può essere esteso anche alle somme da lui fatturate- si tratterebbe
sempre e comunque di un suo semplice parere soggettivo che non potrebbe
assurgere a verità assoluta, tanto più che il teste in questione non era
disinteressato all’esito della lite -nella misura in cui avrebbe potuto essere
oggetto di un’eventuale rivalsa da parte del danneggiato- e che egli in ogni
caso non si è dimostrato del tutto attendibile nella sua deposizione, avendo
tra l’altro omesso di rispondere al controquesito 10 inerente il pagamento
dell’IVA sugli importi fatturati rispettivamente non ricordando neppure le
modalità di pagamento dell’ingente fattura (ad 6).
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, la testimonianza __________ non è perciò
sufficiente per riconoscere l’esistenza e l’ammontare del danno subito
dall’attore. Quest’ultimo avrebbe pertanto dovuto far capo ad altre prove,
prima fra tutte quella peritale.
- È
ben vero che la perizia che a suo tempo l’assicurazione avrebbe voluto far
allestire sul veicolo danneggiato non sarebbe stata determinante, in quanto
semplice perizia di parte con una forza probatoria estremamente limitata:
nondimeno la stessa sarebbe stata utile per la definizione del danno, nella
misura in cui avrebbe confermato (anche parzialmente) che determinati danni
erano la conseguenza dell’incidente, rispettivamente che gli interventi erano
(parzialmente) necessari per ristabilire la funzionalità della vettura.
Fatto
sta che tale referto non è stato allestito.
- Pacifica
l’impossibilità di esperire una perizia giudiziaria sullo stato del veicolo,
nel frattempo rubato, ciò non toglie che l’attore qui appellante -cui come
detto incombeva l’onere della prova- aveva a disposizione altri mezzi per
tentare di portare la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno a suo
carico: egli avrebbe potuto richiamare dalla carrozzeria o dai suoi fornitori
le fatture relative ai pezzi sostituiti; avrebbe potuto far allestire una
perizia sulle fotografie (doc. 8) al fine di far accertare quali erano le parti
danneggiate, quali i pezzi che andavano sostituiti o invece solo riparati,
quale era il costo di tali interventi; avrebbe parimenti potuto chiedere al
perito giudiziario di confrontare la fattura (doc. B) con la perizia che il
perito dell’assicurazione aveva eseguito sulle foto (doc. 9), il tutto per
appurare se i minori importi esposti da quest’ultimo fossero corretti e se
fosse vero che alcuni pezzi non erano stati rispettivamente non avrebbero
dovuto essere sostituiti.
In
ogni caso egli non doveva semplicemente adagiarsi a contestare le conclusioni
cui era giunto il perito di parte.
In
tali circostanze è perciò senz’altro a ragione che il Pretore gli ha
riconosciuto unicamente quanto è stato ammesso dal perito di parte e -in via
subordinata- dalla convenuta: l’attore non ha infatti provato -ma soprattutto
non ha tentato di farlo- che gli accertamenti del perito di parte fossero
errati e che al contrario gli fosse dovuto un risarcimento più alto.
- Alla
medesima conclusione si giungerebbe anche se si volesse ammettere
l’impossibilità oggettiva di quantificare il danno e di conseguenza si dovesse
far capo all’art. 42 cpv. 2 CO, norma in base alla quale il danno di cui non
può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del
giudice.
Dalle
fotografie agli atti (doc. 8), l’unica documentazione che può dare al giudice
un quadro oggettivo della situazione, appare infatti del tutto inverosimile che
in concreto il danno possa addirittura raggiungere metà del valore dell’auto
(il capitale assicurato era di Lit. 54’250’000; cfr. doc. I°, allegato M),
tanto più se si pon mente al fatto che il motore non è stato minimamente
interessato dal sinistro; tutto sommato, preso atto che ad essere danneggiata è
stata unicamente la parte posteriore sinistra del veicolo e che le riparazioni
effettuate in Italia sono notoriamente meno care di quelle in Svizzera (teste
__________), questa Camera ritiene senz’altro equo aderire alle conclusioni del
perito dell’assicurazione, il quale -dopo aver tra l’altro escluso la
sostituzione del differenziale e del portellone superiore (cfr. pure teste
__________ e doc. 6), mentre a suo dire il sedile avrebbe potuto essere
sezionato (il che, dall’esame delle foto, non appare certamente arbitrario)-
aveva per l’appunto valutato in Lit. 7’070’980, arrotondati a fr. 7’840.-, il
costo totale delle riparazioni indispensabili.
- Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma del primo giudizio, anche per
quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori, questione alla quale
l’appellante non ha invero dedicato in questa sede neppure una parola.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
26 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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