AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.157
Data decisione, Autorità:
11.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00157
Lugano
11 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00061 (già 4055) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 18 luglio 1991 da
arch.
__________ rappr. dall’avv.
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 106’429.05 oltre interessi nonché
l’iscrizione per l’importo di fr. 73’213.05 più interessi di un’ipoteca legale
definitiva sulla part. n__________ di __________
domande avversate dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento
di un importo imprecisato;
domanda riconvenzionale cui
l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore, con
sentenza 5 maggio 1997, si è così pronunciato:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza __________ è tenuto a versare a
__________ l’importo di fr. 82’585.35 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991
su fr. 49’369.35 e dal 10 giugno 1991 su fr. 33’216.-.
1.2 È accertato il diritto di __________
all’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale ex art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC
sul mappale n__________, di proprietà di __________, per l’importo di fr.
49’369.35 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991.
§ È pertanto fatto ordine all’Ufficiale dei
registri del distretto di Locarno di iscrivere una tale ipoteca in via
definitiva (cifra 1.2).
1.3 Le spese di fr. 12’690.25 e la tassa di
giudizio di fr. 4’000.- (ivi comprese quelle di cui al decreto cautelare 29
aprile 1991, inc. P 50/91), sono poste a carico dell’attore per 1/10 e di
__________ per 9/10. __________ rifonderà inoltre a __________ l’importo di fr.
6’500.- a titolo di ripetibili ridotte.
- La domanda riconvenzionale, per quanto
ricevibile, è respinta.
2.1 Le spese di fr. 2’700.- e la tassa di giudizio
di fr. 500.- sono poste a carico di __________, il quale rifonderà a
controparte fr. 1’000.- di ripetibili.
- La presente pagina n. 24 annulla e sostituisce
quella precedentemente intimata ai patrocinatori delle parti, indicante a
seguito di malaugurata svista alla cifra 1.3 un importo per spese di fr.
8’000.-.
Notificazione ai patrocinatori delle parti.
Appellante
il convenuto con atto di appello 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che la
petizione sia accolta limitatamente a fr.
10’216.70 oltre interessi ed accessori, e che le spese giudiziarie, suddivise
dal primo giudice tra la domanda riconvenzionale e l’azione principale, vengano
caricate unicamente a quest’ultima; il tutto, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’attore con atto ricorsuale 27 giugno 1997 con cui chiede la
reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel
senso che la petizione sia integralmente accolta, dedotto unicamente un importo
di fr. 944.05 e che le ripetibili per l’azione principale e per la
riconvenzione vengano aumentate a fr. 12’000.- rispettivamente a fr. 4’000.-;
il tutto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
il convenuto con osservazioni 22 settembre 1997 ha postulato la reiezione
dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti
a giudizio i seguenti punti di questione:
-
se deve essere accolto l’appello
-
se deve essere accolto l’appello adesivo
-
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
ritenuto
in fatto
A. Nel febbraio 1990
__________ ha fatto elaborare dall’arch. __________ alcune proposte per la
sopraelevazione e per la parziale riattazione di un immobile di sua proprietà
di cui alla part. n. __________, dando infine il suo assenso alla variante
d’intervento che prevedeva un investimento complessivo di fr. 537’285.50 (doc.
D). Egli ha quindi affidato al medesimo architetto sia l’esecuzione delle opere
da capomastro (preventivate in fr. 234’158.50, doc. A) sia la direzione lavori.
Terminati i lavori nel
febbraio del 1991 tra le parti sono sorte delle discussioni in merito alla
retribuzione dovuta all’impresario ed architetto, che hanno dato origine alla
presente causa.
B. Con la petizione
l’arch. __________, rilevando come nel corso dei lavori oltre a quelle previste
fossero state ordinate ed eseguite tutta una serie di opere supplementari, ha
chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 106’429.05 oltre
interessi, cioè del saldo della nota d’onorario per la progettazione e
direzione lavori, pari a fr. 33’216.- (fr. 63’216.-, dedotti gli acconti di fr.
30’000.-) e del residuo della mercede per le prestazioni da impresario
costruttore, fr. 73’213.05 (fr. 377’997.10 comprensivi dello sconto del 5%
inizialmente concesso, dedotti gli acconti di fr. 304’780.05), somma
quest’ultima per la quale è stata inoltre chiesta l’iscrizione di un’ipoteca
legale definitiva sulla part. n. __________.
Il convenuto si è opposto
alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di controparte
al pagamento di un importo imprecisato: egli rimprovera all’attore in qualità
di architetto una responsabilità contrattuale per aver elaborato preventivi
incompleti e comunque troppo bassi, rispettivamente per non averlo
tempestivamente informato degli aumenti dei costi che si stavano producendo, il
che gli avrebbe cagionato un danno ingente; all’attore in quanto titolare
dell’omonima impresa costruzioni rimprovera dapprima un importante superamento
del preventivo per le opere da impresario, egli contesta inoltre di aver
ordinato interventi supplementari e l’effettiva effettuazione delle opere a
regia, gli rimprovera pure errori nell’allestimento della fattura, doppie
fatturazioni e l’esistenza di numerosi difetti e danni e pretende infine la
concessione dello sconto del 5%.
C. Con sentenza 5 maggio
1997 il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale ed ha parzialmente
accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 82’585.35
oltre interessi ed accessori; a quest’ultimo sono inoltre state caricate le
spese giudiziarie della riconvenzionale (fr. 2’700.-) e i 9/10 di quelle della
petizione (quantificate in fr. 12’690.25) nonché fr. 6’500.- a titolo di
ripetibili per l’azione principale e fr. 1’000.- per la riconvenzione.
Il giudice di prime cure,
premesso che la realizzazione delle opere da impresario si lasciava ricondurre
a un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118 mentre le prestazioni
d’architetto erano regolate dal contratto di mandato di cui all’art. 394 CO, ha
innanzitutto appurato che tutte le opere eseguite e in particolare quelle
supplementari erano state regolarmente ordinate dal committente e che questi
era del tutto cosciente degli aumenti di costo che ne sarebbero derivati, dal
che ha concluso che il saldo dell’onorario dell’architetto di fr. 33’216.- era
dovuto nella sua complessità, non potendosi rimproverare allo stesso alcuna
violazione contrattuale; quanto alla mercede dell’impresario, il primo giudice
ha decurtato dal credito dell’attore la spesa per la riquadratura delle
finestre (fr. 5’403.60), alcuni errori di fatturazione (fr. 944.05), le spese
di pulizia del cantiere (fr. 2’000.-), mentre lo sconto del 5% è stato ammesso,
ma solo per gli importi che risultavano esser stati pagati tempestivamente cioè
fr. 254’780.05 (fr. 10’700.-); atteso inoltre che l’attore era responsabile di
alcune macchie sulla facciata (fr. 4’800.-), ne discendeva a favore di
quest’ultimo un saldo di fr. 49’369.35, somma per cui andava inoltre iscritta
l’ipoteca legale definitiva.
D. Con appello 26 maggio
1997 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la
petizione sia accolta limitatamente a fr. 10’216.70 oltre interessi ed
accessori, e che le spese giudiziarie, suddivise dal primo giudice tra la
domanda riconvenzionale e l’azione principale, vengano ora caricate unicamente
a quest’ultima; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante, dopo aver
censurato la qualifica giuridica dei contratti operata dal Pretore, rimprovera
nuovamente all’architetto errori nell’elaborazione dei progetti e dei
preventivi, in particolare per non aver previsto alcune opere fuori contratto e
la necessità di isolare la facciata, ma soprattutto la mancata tempestiva
informazione circa l’aumento dei costi, concludendo che nulla poteva essere
riconosciuto alla controparte oltre agli acconti di fr. 30’000.- già percepiti:
atteso che nel doc. D l’attore aveva dichiarato che il suo onorario sarebbe
stato contenuto in fr. 45’000.-, l’importo massimo che si poteva concedergli
non poteva in ogni caso essere maggiore di fr. 15’000.-. Quanto alle pretese
per le opere da impresario costruttore, ammesse le deduzioni operate dal primo
giudice, se ne imponevano altre due: lo sconto del 5% andava infatti
riconosciuto su un importo più elevato, e meglio su fr. 304’780.05, il che
comportava un’ulteriore detrazione di fr. 2’100.-; l’esecuzione delle opere a
regia, fatturate in fr. 59’402.65, non era invece stata comprovata, non potendo
evidentemente bastare che i relativi bollettini fossero stati sottoscritti
dall’attore stesso, per cui le stesse andavano defalcate o tutt’al più ammesse
nella misura indicata nel preventivo di fr. 22’350.- (da cui la riduzione di
altri fr. 37’052.65).
E. Con osservazioni ed
appello adesivo 27 giugno 1997 l’attore chiede la reiezione dell’appello
principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia
integralmente accolta, dedotto unicamente l’importo di fr. 944.05 e che le
ripetibili per l’azione principale e per la riconvenzionale vengano aumentate a
fr. 12’000.- rispettivamente a fr. 4’000.-; il tutto, con protesta di spese e
ripetibili.
L’appellante adesivamente,
contestate le censure di cui all’appello principale, chiede la rifusione di
altri importi non riconosciuti dal primo giudice: si tratta della pretesa per
la riquadratura delle finestre (fr. 5’403.60) e delle spese per la pulizia del
cantiere (fr. 2’000.-); egli contesta inoltre l’attribuzione dello sconto del
5% (fr. 10’700.-) e il suo obbligo di risarcire i danni alla facciata (fr.
4’800.-). A suo dire, infine, le ripetibili assegnate dal Pretore sarebbero
ampiamente insufficienti.
F. Delle osservazioni 22
settembre 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello
adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
- L’appellante
contesta innanzitutto la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al rapporto
contrattuale che legava le parti: come accennato, il primo giudice ha ritenuto
che l’esecuzione delle opere da impresario costruttore si lasciasse ricondurre
ad un contratto di appalto, mentre le prestazioni d’architetto fossero regolate
dal contratto di mandato.
Il giudizio pretorile, per
quanto la questione non sembri decisiva per l’esito del gravame, merita di
essere confermata.
1.1 È innanzitutto
pacifico, a questo stadio della lite, che l’attività d’impresario costruttore
svolta dall’attore debba sottostare alle norme di cui al contratto di appalto.
1.2 Quanto alle
prestazioni di architetto, si osserva che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il
discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,
dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate
all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann,
Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N.
49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione
dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N.
53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op.
cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede
per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la
direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57
e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N.
182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il
committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare
nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 18 giugno
1996 in re P. SA/T., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA, 5 novembre 1997 in re
C./P.).
Nel caso di specie, atteso
che all’attore incombeva sia l’attività di progettazione sia la direzione
lavori nel senso di un “Gesamtvertrag”, risultano sicuramente applicabili le
norme relative al contratto di mandato.
- Non può al contrario
essere condiviso l’assunto pretorile, seppur non contestato dalle parti, secondo
cui al contratto di appalto -il primo giudice già lo aveva escluso per le
prestazioni d’architetto- si debbano applicare le norme SIA.
Queste ultime, infatti,
divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in
quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di
ordinanze. La loro applicabilità può tuttavia essere pattuita anche in forma
tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne
prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II
178; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio
1994 in re M./M.). Nondimeno, se nessuna delle parti ha fatto valere in causa
l’accordo di applicabilità delle norme SIA, né ha obiettato l’inapplicabilità
del CO, si deve dedurre che le parti hanno concordemente rinunciato ad
avvalersi di tale diritto (IICCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., 5 dicembre
1994 in re S./R., 23 marzo 1995 in re M./M. SA e lc.).
Nel caso di specie le
parti non hanno affermato negli allegati preliminari, pur talora menzionandole,
che le norme SIA 102 o 118 stessero alla base del contratto. Il fatto che il
perito giudiziario nell’espletamento del suo mandato abbia talora fatto
riferimento a tali normative, rispettivamente che in sede conclusionale -e
perciò tardivamente (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n.
2; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA)- le parti abbiano in parte
fatto proprie le sue conclusioni, nulla può mutare a tale stato di fatto.
Ne consegue che la fattispecie
deve essere giudicata solo in base alle norme del CO.
- Ciò premesso, si
tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale misura l’attore abbia
diritto al saldo della mercede per la sua attività di impresario costruttore
(fr. 73’213.05).
3.1 A questo stadio della
lite è innanzitutto pacifico che dal credito dell’attore dovrà essere detratta
la somma di fr. 944.05 a titolo di correzione di errori nell’allestimento della
liquidazione, come a suo tempo accertato dal perito giudiziario arch. Plum
(perizia p. 16).
3.2 Il perito giudiziario,
e con lui il Pretore, hanno inoltre detratto un’ulteriore somma di fr. 5’403.60
esposta dall’impresa tra le opere fuori contratto per la riquadratura delle
finestre (doc. L p. 18), ritenendo in sostanza che la stessa fosse prevedibile
e anzi fosse già stata remunerata nelle posizioni 10.01 e 14.05 del capitolato
di cui al doc. A (perizia p. 16 e verbale p. 32). L’attore chiede nondimeno il
mantenimento di tale importo, asserendo che la modifica delle facciate, che
inizialmente non doveva essere così incisiva, ha reso necessario un maggior
impegno in ordine di lavoro e tempo, in particolare per l’avvenuta sostituzione
di tutte le finestre.
In realtà, dagli atti di
causa e in particolare dai piani doc. I° A 6, indicati dall’attore (mentre non
è compito di questa Camera ricercare nel copioso incarto eventuali altri
elementi a sostegno di quella tesi: Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad
art. 90, N. 14 ad art. 183; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 21
gennaio 1998 in re G.T. SA/P.) non si evince in alcun modo che siano state
sostituite tutte le finestre dello stabile invece delle 15 previste nel
capitolato, rispettivamente se tale intervento non fosse comunque già stato
(parzialmente) retribuito in altre posizioni del capitolato; d’altro canto
l’attore nemmeno ha ritenuto di far chiarire a tempo debito la questione dal
perito giudiziario.
In tali circostanze, in
assenza di una prova certa del buon fondamento di tale importo, lo stesso non
può essere riconosciuto all’attore.
3.3 L’attore ritiene
ingiustificata la trattenuta di fr. 2’000.- per le spese di pulizia del
cantiere dopo l’ultimazione dei lavori: a suo parere e contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di prime cure, tale somma andava invece riconosciuta,
siccome esplicitamente prevista nel capitolato (pos. 12.01, doc. A p. 18).
La censura è infondata.
Il perito giudiziario, a
p. 17 del suo referto, ha dichiarato che ogni artigiano è tenuto ad abbandonare
il luogo di lavoro dopo averlo pulito accuratamente ed è pure tenuto ad
evacuare scarti o altro materiale derivanti dall’opera da lui eseguita; inoltre
per il capitolato il capomastro normalmente alla voce installazione di cantiere
tiene conto anche dello smontaggio e della successiva pulizia del cantiere
stesso (perizia p. 17).
Ebbene, atteso che alla
voce “impianto di cantiere” del capitolato (sezione “Costruzione greggia”, doc.
A p. 1) si ha effettivamente che nel prezzo a corpo di installazione del
cantiere era tra l’altro compresa “la sistemazione, pulizia e manutenzione
delle aree e degli accessi al cantiere ...”, ne discende che la detrazione
operata dal Pretore per la pulizia del cantiere, remunerata in due distinte
posizioni, deve essere confermata, tanto più che al punto 29 delle disposizioni
generali era pure previsto che all’impresa incombeva l’obbligo di provvedere
settimanalmente alla pulizia generale e particolare del cantiere, senza
compenso alcuno (doc. A foglio 5).
3.4 A giudizio
dell’attore, nemmeno la detrazione di fr. 4’800.- operata dal Pretore a titolo
di risarcimento danni per l’esistenza di alcune macchie sulla facciata
(questione che, per inciso, andava semmai risolta nell’ambito della
riconvenzionale e non con riferimento alla petizione, cfr. risposta p. 10 e
11), sarebbe giustificata.
La censura merita
accoglimento.
È ben vero che il perito
giudiziario, nella sua perizia aveva in un primo momento affermato che le
macchie sulla facciata dell’immobile costituivano un difetto di esecuzione
dell’opera (perizia p. 20 e 21): in sede di audizione orale, egli è tuttavia
apparso decisamente meno categorico in questa sua valutazione e di fatto ha
completamente fatto marcia indietro, concludendo di non poter dire con certezza
chi fosse responsabile del difetto (“non saprei dire chi possa essere ritenuto
responsabile di tale difetto ... Possono essere solo operate delle ipotesi ...
Potrebbero essere ascrivibili ad artigiani o a terzi (bambini)”, cfr. verbale
p. 33).
Stando così le cose, non
essendo cioè provato che il difetto alle facciate sia la conseguenza degli
interventi dell’impresa, la detrazione di fr. 4’800.- non può essere
confermata.
3.5 Il convenuto contesta
per tutta una serie di motivi il riconoscimento a favore di controparte di
opere a regia per complessivi fr. 59’402.65 (cfr. doc. I° H richiamato):
innanzitutto i bollettini a regia erano stati sottoscritti dall’attore nella
sua doppia funzione di impresario e di direttore dei lavori, ciò che non era
ammissibile; il perito non era inoltre stato in grado di confermarne
l’effettiva esecuzione, segnatamente per gli importi esposti; non tutti i
bollettini portavano la firma della direzione lavori; alcuni non erano stati
allestiti giornalmente, come invece avrebbero dovuto essere; le prestazioni di
aiuto agli artigiani e quelle relative alle canalizzazioni, che avrebbero
dovuto essere fatturate separatamente, erano pure state inserite tra le opere a
regia; i bollettini infine erano in parte imprecisi per quanto riguardava i
materiali ed il tempo impiegato.
3.5.1 Innanzitutto si rileva
che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i bollettini
di lavoro a regia, se regolarmente controfirmati dal committente o per lui
dalla direzione lavori esplicano l’effetto di presunzione dell’esattezza delle
ore e dei materiali ivi esposti, così da soddisfare l’onere probatorio che
incombe all’appaltatore (IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C.C. SA e
llcc., 21 novembre 1994 in re F./G., 18 giugno 1996 in re S./B. e B.; Gauch,
op. cit., N. 1020 e segg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad art.
183), mentre i bollettini non firmati sono per principio privi di tale
efficacia probatoria e sono considerati alla stregua di semplici affermazioni
di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 90): ne discende che
nel caso di specie con la sottoscrizione dei bollettini a regia da parte
dell’attore -quale direttore dei lavori- vi è la presunzione dell’esecuzione e
della necessità dei lavori così fatturati, presunzione che può tuttavia essere
inficiata da una semplice controprova (“blossen Gegenbeweis”), mentre non è
necessaria la ben più onerosa prova del contrario (“Beweis des Gegenteils”,
cfr. Gauch, op. cit., ibidem; BR 1984 p. 53 N. 62).
3.5.2 A torto il convenuto
ritiene che il fatto che il perito non abbia potuto verificare l’esecuzione
delle opere a regia -in quanto il loro controllo a posteriori era
oggettivamente impossibile (perizia p. 17; complemento perizia p. 8 e 9;
verbale p. 32)- sia sufficiente per inficiare la validità dei importi esposti (IICCA
21 novembre 1994 in re F./G.): tale situazione in realtà non giova né
all’appaltatore, che poteva vedersi confermare quanto fatturato, né al
committente, il quale con ciò non è riuscito a rendere verosimile l’erroneità
della fatturazione.
3.5.3 Il convenuto ritiene
inoltre che la sottoscrizione dei bollettini da parte dell’attore nella sua
doppia funzione di impresa costruzioni e di direzione dei lavori non sarebbe
ammissibile ed anzi sarebbe sanzionabile con la nullità, non essendo lecito nel
nostro ordinamento giuridico che una parte contragga obbligazioni con sé
stesso.
Il contrarre con sé
stesso, che in linea di principio non è lecito (Fellmann, op. cit., N.
119 ad art. 398 CO; mentre Gauch/Tercier, op. cit., N. 316 lo ritengono
lecito, ma con prudenza), è però valido quando per la natura del contratto è
escluso un pericolo di danno a carico del mandante rispettivamente non sono
posti a confronto interessi contrastanti oppure quando ciò è consentito dallo
stesso mandante anche solo per atti concludenti (Fellmann, op. cit., N.
102 e 121 ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).
Nel caso specifico il
convenuto era ben cosciente che la doppia funzione attribuita all’architetto
-direttore dei lavori ed impresario - avrebbe potuto presentare delle
situazioni delicate, segnatamente per l’eventuale conflitto d’interessi che ne
sarebbe potuto derivare: nondimeno, per gli evidenti risparmi d’onorario che
ciò avrebbe comportato, egli ha ritenuto di confermare allo specialista entrambi
gli incarichi. Egli è di conseguenza alquanto malvenuto a censurare in questa
sede una situazione di cui era perfettamente a conoscenza e che egli in ogni
caso ha implicitamente ratificato.
In via abbondanziale si
osserva che il convenuto, pur avendo rimproverato alla controparte questa sua
doppia posizione, in realtà non ha asserito che l’architetto possa aver abusato
di questa sua posizione, ad esempio esponendo maggiori materiali o ore
lavorative: già per questo motivo, la censura sollevata non appare
determinante.
3.5.4 In merito alle altre
censure sollevate in merito alle opere a regia, si osserva quanto segue:
Il fatto che alcuni
bollettini non siano stati allestiti giornalmente, bensì esponevano il
resoconto di più giornate, è tutto sommato irrilevante, il convenuto non avendo
indicato in quale misura tale violazione contrattuale gli avrebbe arrecato un
danno: in particolare egli non adduce che in tali circostanze la direzione
lavori non sarebbe stata in grado di verificare o controllare la fondatezza dei
bollettini.
Il fatto che alcune
prestazioni di aiuto agli artigiani siano state inserite tra le opere a regia,
non ha parimenti comportato un danno al convenuto: il perito giudiziario ha
infatti confermato che gli aiuti agli artigiani, ancorché in base al capitolato
tale posizione avrebbe dovuto essere esposta separatamente, non è stata
fatturata due volte (complemento perizia p. 11 e doc. A inc. 50/1991),
rispettivamente che non vi era nulla da obiettare nel fatto che tali aiuti
siano stati esposti tra le regie (complemento perizia p. 9).
La circostanza che alcune
opere relative alle canalizzazioni siano pure state inserite tra le opere a
regia è stata invece sollevata per la prima volta in questa sede ed è quindi
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In merito alla presunta
imprecisione dei bollettini per quanto riguardava i materiali ed il tempo
impiegato, questione anch’essa eccepita per la prima volta e perciò
irritualmente in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la stessa di fatto non
sussiste, tanto è vero che il perito, pur stigmatizzando il carattere
“sommario” -che non significa ancora “insufficiente”- della descrizione di
lavori eseguiti e fatturati, pratica per altro largamente diffusa
nell’edilizia, ha comunque potuto rendersi conto degli interventi effettuati
(perizia p. 18).
Il convenuto rileva infine
che alcuni bollettini non sono stati firmati dalla direzione lavori,
dall’impresa o addirittura da entrambi.
Ora, che alcuni bollettini
siano stati firmati solo dalla direzione lavori o dalla sola impresa è in
sostanza irrilevante, atteso che l’attore in ogni caso li ha sottoscritti nella
sua duplice funzione di direttore dei lavori e di impresario. Diverso è il
discorso per i bollettini che non recano firma alcuna (relativi ai giorni 22.5,
23.5, 13.7, 30-31.10, 26-27.11, 3-4.12): non essendo questi ultimi stati
formalmente controllati né dall’architetto né dal perito, appare senz’altro
corretto detrarre gli importi corrispondenti (complessivamente, dedotto lo sconto
per le opere a regia, fr. 2’293.70).
Ne discende che per le
opere a regia l’attore avrà diritto a fr. 57’108.95.
3.6 Nel querelato giudizio
il Pretore ha riconosciuto al convenuto il diritto ad uno sconto del 5%, ma
solo sulle somme di fr. 254’780.05 che quest’ultimo aveva pagato
tempestivamente (fr. 10’700.-). Mentre in questa sede l’attore contesta il
principio del riconoscimento di uno sconto, il convenuto chiede che lo stesso
sia riconosciuto su un importo più elevato, e meglio su fr. 304’780.05, il che
imponeva un’ulteriore detrazione di fr. 2’100.-.
3.6.1 La dottrina e la
giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo
“sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale
della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad
un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che
al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un
pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, op.
cit., N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf
1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il
mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto
allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA
3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA, 23 febbraio 1994 in re P./B., 27
gennaio 1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso.
Atteso che il termine
“sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica
giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante
interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; sentenza DTF citata).
3.6.2 Nel caso di specie le
parti non si sono soffermate più di quel tanto sulla questione della qualifica
giuridica della relativa pattuizione.
L’istruttoria ha
unicamente permesso di accertare che la riduzione del 5% non era inizialmente
prevista nel capitolato da capomastro, che la stessa è stata preannunciata
dall’attore la prima volta con lo scritto “situazione al 31 dicembre 1990 -
lavori da capomastro” di cui al doc. E (ove si dice “a liquidazione ultimata
verrà concesso uno sconto del 5%”) ed è stata infine confermata nella
liquidazione 1° marzo 1991 (“sconto 5%”, cfr. doc. A inc. 50/1991). Tutto qui.
Ora, non avendo le parti
stabilito condizioni particolari per la concessione della riduzione della
mercede, segnatamente non avendo indicato quale fosse il termine entro cui
avrebbe dovuto avvenire il pagamento, questa Camera ritiene che esse abbiano
concordato un semplice ribasso, il che giustifica di detrarre dalla
liquidazione, come postulato in questa sede dal convenuto, la somma di fr.
12’800.-.
In definitiva, all’attore
per le sue prestazioni da impresario costruttore spetteranno pertanto fr.
49’771.70 e meglio: fr. 73’213.05 importo di cui alla petizione, dedotti fr.
944.05 (errori di calcolo), fr. 5’403.60 (riquadratura finestre), fr. 2’000.-
(pulizia cantiere), fr. 2’293.70 (deduzione per opere a regia), fr. 12’800.-
(sconto 5%).
Per tale somma verrà pure
iscritta un’ipoteca legale definitiva sul fondo oggetto degli interventi.
- In merito
all’attività di architetto svolta dall’attore, il convenuto rimprovera a
controparte errori nell’elaborazione dei progetti e dei preventivi, e in
particolare il fatto che quest’ultimo non abbia previsto alcune opere fuori
contratto e la necessità di isolare la facciata, ma soprattutto la mancata
tempestiva informazione circa l’aumento dei costi, per cui, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore che gli ha riconosciuto l’intero onorario fatturato
in fr. 63’216.-- (doc. S, fr. 60’000.- onorario + fr. 3’216.- spese), nulla
poteva essergli riconosciuto oltre agli acconti di fr. 30’000.- già percepiti.
Tale assunto può essere
parzialmente condiviso.
4.1 È innanzitutto a torto
-tranne forse per un punto che verrà ripreso al cons. 4.2.2- che il convenuto
rimprovera alla controparte errori di progettazione e di allestimento dei
preventivi con particolare riferimento ad alcune opere fuori contratto ed
all’intervento sulle facciate.
Mentre il fatto che
l’isolazione della facciata a fronte di un preventivo poco superiore a fr.
33’000.- sia costata oltre fr. 63’000.- non può evidentemente costituire un
errore dell’architetto, ma è la conseguenza della nuova impostazione data
all’impianto di riscaldamento, su richiesta (teste __________ p. 15) e con
l’accordo del committente (teste __________ p. 17 e 18), tanto è vero che il
perito giudiziario non ha ritenuto che tale spesa fosse prevedibile al momento
dell’allestimento del progetto e dei preventivi, quest’ultimo ha in un primo
momento ritenuto che tra le opere fuori contratto alcuni interventi per
complessivi fr. 19’754.- fossero prevedibili (perizia p. 15 e 16); sennonché in
sede di audizione orale (verbale p. 31) egli ha attenuato tale sua presa di
posizione, asserendo che “nel capitolato questi lavori erano sì previsti ma non
nel dettaglio come indicato in liquidazione”, di modo che in definitiva se ne
deve concludere che non vi sono stati errori di progettazione o
nell’allestimento dei preventivi imputabili all’attore.
4.2 Il convenuto, come
detto, rimprovera all’architetto di non averlo sufficientemente informato
dell’aumento dei costi, che si stavano producendo.
Il rilevo è parzialmente
fondato.
4.2.1 Tra gli obblighi
contrattuali che incombono all’architetto -ma, più in generale, anche
all’appaltatore (IICCA 18 giugno 1996 in re S./B. e lc.)- vi è quello di
tenere costantemente informato il mandante circa l’evoluzione dei costi
dell’intervento: tale obbligo vale sia durante la progettazione sia
successivamente nel corso dell’esecuzione dei lavori, ritenuto che in questa
fase l’architetto deve fornire al mandante i necessari aggiornamenti sui costi,
il tutto per consentire al mandante stesso di decidere sulla continuazione
delle opere con la necessaria cognizione di causa oppure se del caso di operare
dei correttivi (Gauch/Tercier, op. cit., N. 746 e segg.); nel caso
particolare di opere supplementari l’architetto, prima della loro
effettuazione, è perciò tenuto ad informare chiaramente e per tempo il mandante
delle conseguenze finanziarie (Gauch/Tercier, op. cit., N. 753).
L’istruttoria di causa ha
provato che nel febbraio 1990 i costi per la sopraelevazione e ristrutturazione
erano stati preventivati complessivamente in circa fr. 538’100.- (doc. D); nel
dicembre 1990, quando buona parte dei lavori erano stati effettuati, di punto
in bianco l’attore comunicava che i costi erano aumentati a oltre fr. 750’000.-
(doc. 2). Tale modo d’agire non può che lasciare perplessi e certo mal si
concilia con l’obbligo che incombe allo specialista di tenere costantemente
informato il mandante dell’evoluzione dei costi, specialmente nel caso in cui
vi sono opere supplementari.
È ben vero che il
convenuto era in parte cosciente degli aumenti di costo che si stavano
producendo, sia in quanto alcuni supplementi gli erano stati comunicati (ad es.
sapeva che gli interventi nei bagni e nei WC avrebbero comportato sorpassi, pur
non essendo in grado di quantificarli, cfr. interrogatorio formale del
convenuto ad 6; egli era pure al corrente degli aumenti per le cucine, cfr.
teste __________ p. 14 e doc. I1), sia in quanto aveva già parzialmente
provveduto al pagamento di alcuni artigiani, sia infine in quanto egli era o
comunque doveva essere cosciente che di fatto si stava realizzando un progetto
ben più importante di quello inizialmente approvato, simile a quello di fr.
840’688.10 (doc. M) che in un primo momento era stato scartato; non risulta
tuttavia che egli, prima dell’aumento notificatogli in dicembre, sia stato
chiaramente informato dall’attore circa l’evolversi della situazione: la
circostanza che quest’ultimo nel suo interrogatorio formale possa aver
dichiarato l’esatto contrario (ad 1/2) non è credibile, già per il semplice
fatto che quest’ultimo non ha contestato, se non con riferimento ad altri punti
(doc. 3), lo scritto con cui controparte si lamentava di tale stato di fatto
(doc. 2).
4.2.2 Ciò posto, si tratta di
esaminare se tale violazione contrattuale possa comportare una riduzione
dell’onorario dovuto all’architetto a titolo di risarcimento del danno, il che,
stante l’evidente difficoltà di quantificazione, andrà determinato da questa
Camera in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Per la determinazione
dell’onorario dovuto, si ritiene corretto soppesare le seguenti circostanze:
innanzitutto all’architetto non sono stati imputati né errori di progettazione
né errori nell’allestimento dei preventivi (tranne forse quello che verrà
illustrato al prossimo capoverso); il convenuto, come detto, era del resto
parzialmente a conoscenza del fatto che vi sarebbero stati degli aumenti; il
committente stesso, incaricando l’architetto dei lavori da impresario
costruttore, ha certo conseguito un risparmio sugli onorari dello specialista
in base alle norme SIA (perizia p. 7, cfr. doc. S e T); la ristrutturazione
così come è stata portata a termine ha inoltre comportato un incontestabile
aumento del valore di reddito dello stabile (teste __________ p. 27); d’altro
canto non va però dimenticato che la liquidazione finale superava di fr.
13’712.25 (doc. I° G richiamato) la soglia di finanziamento massimo fissata a
fr. 800’000.- dall’istituto di credito (teste __________ p. 27); e vi era pur
sempre la grave violazione dell’obbligo di informazione sui costi.
Una considerazione
particolare merita ancora il fatto che l’architetto al momento
dell’aggiornamento dell’offerta ha indicato in soli fr. 45’000.- il suo
onorario (doc. C “come stipulato l’onorario è del 8%. Si calcola di poter
contenere la spesa in fr. 45’000.-”). Ora, delle due l’una: o l’attore ha con
ciò riconosciuto di voler pretendere unicamente tale importo in deroga alla
pattuizione in percentuale (o tutt’al più quest’ultima percentuale sarebbe
stata applicata solo per le eventuali somme che superavano l’importo di cui
all’aggiornamento), oppure -ma questa seconda eventualità, visto il chiaro
tenore del doc. C, appare decisamente meno praticabile- l’attore ha errato
nella determinazione dell’onorario stesso, che stante la percentuale
applicabile e le cifre aggiornate -esclusi gli onorari- di fr. 710’000.- gli
avrebbe imposto di esporre un maggior importo per onorari di fr. 11’800.-.
In entrambi i casi
comunque si imporrebbe una deduzione della mercede a lui dovuta, nel primo in
quanto l’onorario sarebbe stato unilateralmente ridotto, nel secondo in quanto
gli sarebbe imputabile pure un errore nell’aggiornamento dei costi.
Tenuto conto di tutte
queste circostanze, questa Camera ritiene senz’altro equo limitare a fr.
45’000.- l’onorario complessivo a favore dell’architetto, con un saldo a suo
favore, dedotti gli acconti, di fr. 15’000.-.
- Restano ora da
esaminare le censure sollevate dal convenuto concernenti da un lato la
ripartizione delle spese giudiziarie tra la petizione e la riconvenzione e
dall’altro la percentuale di soccombenza delle parti e quella dell’attore circa
l’ammontare delle ripetibili dovute per l’azione principale e per la
riconvenzionale.
5.1 È decisamente a torto
che il convenuto pretende che le spese giudiziarie, suddivise dal primo giudice
tra la domanda riconvenzionale (per fr. 2’700.-) e l’azione principale (per fr.
12’690.25), vengano ora caricate unicamente a quest’ultima.
È ben vero che il valore
di causa dell’azione riconvenzionale non è stato precisato dal convenuto negli
allegati preliminari. A p. 10 della riconvenzione (cfr. pure replica
riconvenzionale p. 9) egli ha tuttavia chiaramente dichiarato di limitare “la
propria richiesta di risarcimento al corrispettivo degli importi che dovessero
denegatamente ancora essere riconosciuti all’attore medesimo in relazione alle
controverse domande di petizione”, di modo che ben si poteva ritenere che al
massimo il valore della riconvenzionale sarebbe stato quello di cui alla
petizione (fr. 106’429.05).
È altrettanto vero che
nell’ambito della prova peritale il convenuto ha posto al perito giudiziario
tutta una serie di domande allo scopo di appurare se all’attore potessero
essere rimproverate violazioni contrattuali tali da giustificare un eventuale
risarcimento del danno (ad es. domande peritali 5 - 16; domande di complemento
perizia).
Stando così le cose, la
suddivisione delle spese tra l’azione principale e la riconvenzione operata dal
primo giudice appare del tutto corretta ed anzi la stessa risulta di gran lunga
più favorevole al convenuto.
5.2 Mentre la censura in
merito alle percentuali di soccombenza delle parti per l’azione principale
eccepita dal convenuto -egli contestava in sostanza il riparto 1/10 - 9/10
delle spese e delle ripetibili- diviene priva d’oggetto in conseguenza della
modifica degli importi riconosciuti all’attore, quest’ultimo censura a sua
volta l’attribuzione di soli fr. 6’500.- per ripetibili, ritenendo più adeguato
l’importo di fr. 12’000.-.
La censura è
manifestamente infondata, in quanto l’attore è palesemente dimentico del fatto
che la propria parte di soccombenza comporta una riduzione parziale
dell’indennità.
Fatte le debite
proporzioni, si rileva infatti che l’attore è soccombente per 1/10 e il
convenuto per 9/10, con il che il primo può ottenere dal secondo una quota di
ripetibili di 8/10 (9/10 - 1/10). Ne consegue che se fr. 6’500.- corrispondono
agli 8/10 delle ripetibili piene, le stesse sono state commisurate dal Pretore
in fr. 8’125.-. Essendo tale importo pari a circa il 7.5% del valore di causa
di fr. 106’429.05 ne discende che il primo giudice si è rettamente determinato
entro i limiti dell’art. 9 TOA (6 - 10%), con il che la sua decisione in merito,
per la quale egli gode di un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 19 ad art. 150; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. SA in
liq., 15 novembre 1995 in re C.A. SA/R.) va senz’altro confermata, tanto più
che nella procedura di iscrizione dell’ipoteca legale -questione che invero non
ha comportato un grande impegno- egli è risultato vincente solo in modo
parziale (e meglio per una quota di 2/3): contrariamente a quanto ritenuto
dall’attore, non vi è infine motivo per aumentare l’onorario ex art. 12 lett. a
TOA, atteso che la pratica in questione, pur non particolarmente semplice, non
ha richiesto uno studio o conoscenze speciali, trattazione di nuove e complesse
questioni giuridiche, corrispondenza atti e riunioni in lingua straniera,
conteggi complicati, atti suppletori di procedura, studio e occupazioni
maggiori di quanto prevedibile per una causa normale.
Come già accennato, la
modifica degli importi dovuti all’attore implica in ogni caso di adeguare
l’indennità per ripetibili dovuta alla parte vincente.
5.3 L’attore chiede infine
che anche le ripetibili relative all’azione riconvenzionale vengano aumentate
(da fr. 1’000.- a fr. 4’000.-).
Preso atto da una parte
che il valore dai causa della riconvenzione avrebbe potuto essere pari a quello
della petizione, che l’istruttoria e in particolare la perizia concerneva
questioni oggetto della riconvenzione, e che dall’altra motivi formali quali la
mancata indicazione del valore di causa ne mettevano in dubbio l’ammissibilità -ciò
che tuttavia non ha impedito l’esecuzione di una lunga e complessa istruttoria-
appare senz’altro giustificato riconoscere all’attore, in riforma del primo
giudizio, un’indennità per ripetibili di fr. 4’000.- per tale vertenza.
-
In conclusione, il giudizio
di primo grado è riformato nel senso che a favore dell’attore potrà essere
riconosciuta unicamente la somma di fr. 64’771.70 (fr. 49’771.70 per le sue
prestazioni da impresario costruttore e fr. 15’000.- per le prestazioni da
architetto) oltre interessi, che l’ipoteca legale è dovuta su un importo di fr.
49’771.70 più interessi e che le ripetibili dell’azione riconvenzionale sono
aumentate a fr. 4’000.-.
-
Da quanto precede si
ha che l’appello principale e quello adesivo (quest’ultimo solo in minima
parte, e meglio per quanto riguarda l’iscrizione dell’ipoteca legale e le
ripetibili della riconvenzione) sono parzialmente accolti.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo grado, della procedura d’appello e d’appello
adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 26 maggio
1997 di __________ e l’appello adesivo 27 giugno 1997 dell’arch. __________
sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza
5 maggio 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza __________ è tenuto a versare a
__________ l’importo di fr. 64’771.70 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991
su fr. 49’771.70 e dal 10 giugno 1991 su fr. 15’000.-.
1.2 È accertato il diritto di __________ all’iscrizione
definitiva di un’ipoteca legale ex art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC sul mappale
n__________, di proprietà di __________, per l’importo di fr. 49’771.70 oltre
interessi al 5% dal 26 aprile 1991.
§ È pertanto fatto ordine all’Ufficiale dei registri del
distretto di Locarno di iscrivere una tale ipoteca in via definitiva (cifra
1.2).
1.3 Le spese di fr. 12’690.25 e la tassa di giudizio di fr.
4’000.- (ivi comprese quelle di cui al decreto cautelare 29 aprile 1991, inc. P
50/91), sono poste a carico dell’attore per 2/5 e di __________ per 3/5.
__________ inoltre a __________ l’importo di fr. 1’625.- a titolo di ripetibili
ridotte.
2.1 Le spese di fr. 2’700.- e la tassa di giudizio di fr.
500.- sono poste a carico di __________, il quale rifonderà a
controparte fr. 4’000.- di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’580.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 1’600.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico
dell’appellato. A quest’ultimo l’appellante verserà fr. 800.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
880.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
900.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata adesivamente fr. 1’000.- per ripetibili della procedura
d’appello adesivo.
IV. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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