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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.168
Data decisione, Autorità: 25.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00168
Lugano 25 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa CL.96.111 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 9/10 luglio 1996 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 26 maggio 1997, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a pagare all’istante l’importo di Fr. 900.- oltre interessi al 5% dal 9 maggio 1996 e caricando all’istante un’indennità ripetibile di Fr. 1’000.-.
Appellante l’istante il quale, con atto di appello 2 giugno 1997, chiede che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di accogliere integralmente l’istanza e condannare di conseguenza il convenuto a versargli l’importo di Fr. 16’672.- oltre interessi, protestate le ripetibili di prima e di seconda sede;
mentre il convenuto, con osservazioni 12 giugno 1997, postula la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Il rapporto di lavoro si è interrotto il 9 maggio 1996: l’istante sostiene che é stato il datore di lavoro a licenziarlo mentre il convenuto afferma che è stato il lavoratore ad andarsene.
Il convenuto, oltre a contestare una sua qualsivoglia responsabilità nella fine del rapporto di lavoro, si oppone a tutte le rivendicazioni dell’istante.
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha ritenuto che l’istante non ha comprovato che la fine del rapporto contrattuale sia intervenuta ad opera e per volere del convenuto e di conseguenza ha negato il salario per i mesi di maggio e giugno, se non per i 9 giorni durante i quali l’istante ha lavorato in maggio, riconoscendogli l’importo di Fr. 900.- . Ha pure respinto la pretesa riguardante il residuo salario poiché, dagli atti, appare che il lavoratore era stato d’accordo di vedersi decurtare lo stipendio rispetto all’importo pattuito inizialmente e non ha riconosciuto il lavoro supplementare poiché privo del necessario supporto probatorio.
Delle motivazioni dell’appello, con il quale l’istante chiede l’acco-glimento integrale di tutte le sue pretese, si dirà, così come delle osservazioni della parte appellata, nel seguito dell’esposizione di diritto sempre che se ne riveli la necessità.
L’istante appoggia la sua tesi del licenziamento messo in opera dal convenuto sulla deposizione del teste __________ il quale, sollecitato dall’istante ad accompagnarlo presso il datore di lavoro per fare da testimone, ha affermato:
“Ricordo che in un primo momento, se non erro un giorno di lunedì, alla mia presenza, le parti si sono reciprocamente fatte delle domande su come si lavora e ricordo pure che il __________ chiese a __________ se volesse che l’istante lavorasse per il convenuto. Al che il signor __________ ha risposto al signor __________: “Io non lavoro con gente che non sa lavorare”. Il signor __________ ha ripetuto la sua domanda e il signor __________ ha ribadito dicendo: “allora io la licenzio”. So che quel giorno __________ è andato a ritirare i suoi ferri di lavoro.”
Ma per le stesse affermazioni dell’istante (cfr. istanza punto 2) la fine del rapporto di lavoro era avvenuta già precedentemente, il 9 maggio 1996, tanto è vero che l’espediente dell’accompagna-mento da parte di un amico doveva servire per comprovare la sua disponibilità a riprendere il lavoro quando poi, contrariamente alla deposizione del teste __________ gli attrezzi di lavoro vennero ritirati lo stesso 9 maggio, un giovedì come afferma il teste __________ al quale l’istante chiese la disponibilità di un furgone per quella bisogna dicendogli di aver avuto divergenze con il convenuto ma non di essere stato licenziato.
La testimonianza __________, che è sicuramente imprecisa e non credibile per quello che riguarda il concatenarsi temporale delle situazioni siccome in contrasto con altra deposizione, non può allora essere ritenuta attendibile per quell’unico riferimento al licenziamento che dovrebbe poter godere di altro e diverso riscontro probatorio per convincere il giudice che la ricostruzione dei fatti, così come realmente si sono svolti, è quella prospettata dal teste. Del resto mal si comprende come il datore di lavoro che avrebbe già licenziato il lavoratore , il quale a sua volta avrebbe lasciato il posto di lavoro ritirando i suoi attrezzi, debba dire, confrontato con quest’ultimo che insiste per poter continuare a lavorare, “allora io ti licenzio”. Non è assolutamente logico perché se così fosse l’episodio del giorno precedente la visita all’avvocato e l’accompagnamento da parte dell’amico non avrebbe portato alla comunicazione di licenziamento che invece lo stesso istante, come già visto, sostiene essere stato pronunciato in quell’occasione. Un’analisi razionale degli elementi di prova a disposizione non permette di ritenere convincentemente provata la tesi dell’istante, al quale incombeva l’onere della prova, di essere stato licenziato.
Non gli si può così riconoscere alcuna pretesa salariale per il periodo successivo al 9 maggio 1996.
Anche la tesi dell’esigenza della forma scritta per la validità di un tale accordo non può essere condivisa: in primo luogo perché il fatto di aver stipulato un contratto per iscritto non impone, a meno di esplicita riserva, che le modifiche, per essere valide, debbano ossequiare la forma scritta; in secondo luogo perché se così fosse la sottoscrizione dei conteggi di salario rappresenterebbe accettazione scritta della riduzione dello stipendio.
Secondo l’art. 321c cpv. 1 CO qualora le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare le ore supplementari nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede; tale principio vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ha espressamente ordinato al lavoratore di eseguire dette ore. Di regola, inoltre, il lavoratore che esegue ore supplementari senza che il proprio datore di lavoro ne sia preventivamente informato, deve dargliene avviso appena possibile, pena la perenzione dei suoi diritti (Rehbinder, Commentario bernese, N. 2 ad art. 321c CO). Solo con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. In assenza di un simile accordo -da stipularsi nella forma scritta- il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321c CO).
Relativamente all’onere della prova del numero delle ore supplementari, che incombe al lavoratore, occorre evidenziare che, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (IICCA 6 febbraio 1992 in re R./M. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25 agosto 1994 in re M./C., 14 novembre 1994 in re P./G. SA, 18 novembre 1996 in re M./T. SA; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 10 ad art. 321c CO) con libero apprezzamento da parte del giudice sulla base delle concrete circostanze.
Nel caso di specie l’istruttoria ha chiaramente provato che l’istante aveva svolto a più riprese e con una certa continuità ore straordinarie: ne fanno stato la testimonianza __________, ove si dice che “so che __________ ha lavorato anche dopo gli orari normali di lavoro. L’ho visto io dopo il mezzogiorno, la sera dopo le 17.30 che lavorava ancora e l’ho visto lavorare anche di sabato anzi posso dire quasi tutti i sabati”.
La quantificazione effettiva delle ore straordinarie, così chiaramente accertate come effettuate, non è tuttavia stata possibile in modo certo non potendo a ciò sopperire le annotazioni prodotte dall’istante (doc. E, I e L) siccome in contrasto con altre annotazioni di suo pugno, prodotte dal convenuto, riguardanti le ore effettuate durante le settimane di lavoro (doc. 4). Con una valutazione d’equità questa Camera ritiene di poter assegnare all’istante un importo complessivo di Fr. 2’300.- quale retribuzione per le ore straordinarie prestate.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 26 maggio 1997 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
convenuto __________ è condannato a
pagare all’istante __________ l’importo di Fr.
3’200.- oltre interessi al 5% dal 9 maggio 1996.
L’istante rifonderà al convenuto l’importo di Fr. 600.- per parte
di ripetibili.
II. Il giudizio d’appello è esente da tasse e spese mentre l’appellante verserà a controparte Fr. 250.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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