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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.171
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00171
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.97.8
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21
gennaio 1997 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro con la quale l’istante ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di Fr. 20’000.- per rimborso ore pari alle quote
riconosciute dal CCL per la riduzione dell’orario di lavoro e per indennità di
disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO.
Domande
avversate dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 26 maggio 1997, ha
parzialmente accolto condannando quest’ultimo a versare l’importo di Fr.
16’979.80 dei quali Fr. 4’144.- quale indennità per disdetta abusiva.
Appellante
il convenuto il quale, con atto d’appello 5 giugno 1997, chiede la riforma
parziale del primo giudizio nel senso di respingere la pretesa di indennità per
disdetta abusiva;
mentre
la controparte, con osservazioni 17 giugno 1997, chiede la reiezione
dell’appello.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha ritenuto
che la disdetta dal contratto di lavoro notificata all’istante in data 29
ottobre 1996 fosse da ritenere abusiva poiché data in relazione a pretese
contrattuali fatte valere con lettera 24 ottobre 1996, pretese per le quali
l’istante ha del resto ottenuto riconoscimento nella stessa sentenza qui
impugnata;
che il Pretore non ha
ritenuto provata la motivazione di mancanza di lavoro addotta dal convenuto a
sostegno della disdetta;
che di conseguenza, in
applicazione dell’art. 366a CO, ha assegnato all’istante un’indennità per
disdetta abusiva pari ad un salario mensile, ossia Fr. 4’144.-;
che, contro il
riconoscimento di questa indennità, si aggrava il convenuto sostenendo che
l’asserita mancanza di prova attorno alla pretesa reale motivazione della
disdetta è da addebitare al giudice che ha rifiutato la produzione dei
documenti (diari giornalieri dei dipendenti) che l’avrebbero provata e che,
stante la particolare procedura per mercedi e salari, avrebbe dovuto assumere
d’ufficio le prove necessarie al suo convincimento;
che, inoltre, afferma come
la mancanza di lavoro nel settore dell’edilizia sia da considerare un fatto
notorio ai sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPC;
che la censura procedurale
in tema di assunzione delle prove cade nel vuoto poiché non risulta, né dal
riassunto scritto di risposta annesso al verbale di discussione in
contraddittorio né dal verbale stesso (cfr. atto II del 12 marzo 1997), che il
convenuto abbia offerto qualsivoglia prova a sostegno delle sue tesi,
limitandosi per quanto concerne l’istruttoria ad associarsi all’audizione del
teste proposto dalla controparte;
che ancora l’accenno agli
obblighi del giudice, nell’ambito del processo per le controversie in materia
di lavoro retto dalla massima d’ufficio, non giova a sanare la negligenza al
proposito del convenuto il quale, come l’altra parte, non è dispensato da ogni
ruolo attivo e quindi dal produrre al giudice la documentazione in suo possesso
a comprova delle sue ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 417 n. 1);
che giustamente il Pretore
ha deciso a sfavore della parte cui incombeva l’onere probatorio ritenuto,
anche se la questione non viene più assolutamente discussa in appello, che
l’istante ha certamente reso verosimile la connessione del licenziamento con la
vertenza che lo opponeva al convenuto riguardo il pagamento di ore lavoro dal
momento che, di fronte alla lettera del Sindacato che sollevava la violazione
del CCL e che richiedeva le sue osservazioni al proposito (doc. C: lettera 24
ottobre 1996), prima ha licenziato il dipendente (doc. D: raccomandata 29
ottobre 1996) ed il giorno dopo (doc. E: lettera 30 ottobre 1996) ha spiegato
le motivazioni del suo agire preteso in contrasto con il CCL;
che il riferimento alla
crisi economica, a valere quale fatto notorio, non é sufficiente per dimostrare
la non abusività della disdetta; il datore di lavoro deve in tal caso provare
concretamente come e in quale misura la crisi economica ha colpito la sua
attività (IICCA 6 aprile 1994 J. c. B. SA), cosa che, come visto, il
convenuto nemmeno ha tentato;
che l’appello, per le sue
motivazioni (che misconoscono per la questione procedurale consolidata
giurisprudenza), si palesa al limite del temerario e l’appellante ed il suo
patrocinatore sono avvertiti che, dovesse ripetersi in futuro analoga
situazione, questa Camera dovrà applicare le sanzioni dell’art. 417 litt. e)
CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 5 giugno
1997 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
tasse e spese.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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