AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.176
Data decisione, Autorità:
15.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00176
Lugano
15 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria OA.94.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 20 agosto 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29’790.05
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
30’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 52’740.-- oltre interessi in
corso di causa;
Il Pretore con sentenza 8 gennaio/16 maggio 1997 ha respinto la petizione e
ammesso la domanda riconvenzionale per fr. 2’592.-- oltre interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 9 giugno 1997 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 9 luglio 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene di avere acquisito da terzi, ma nell’interesse del convenuto, un
diritto di compera relativo al foglio PPP __________ del fondo base __________
al prezzo di fr. 408’000.-- (doc. F), diritto in seguito ceduto al convenuto
medesimo, che non avrebbe però provveduto a rimborsare all’attore tutti gli
oneri da lui assunti.
Sarebbero
pertanto dovuti fr. 20’000.-- a saldo del prezzo della cessione del diritto di
compera, fr. 7’103.45 per i costi di allacciamento del fondo, dell’emissione di
cartelle ipotecarie e dell’intavolazione della proprietà per piani, fr.
3’864.60 per la costituzione del diritto di compera e per l’emissione di altre
cartelle ipotecarie, fr. 1’414.-- per esborsi all’ufficio registri e fr.
1’558.-- per interessi ipotecari, il tutto per fr. 33’940.05.
Da
questo importo sarebbero da dedurre unicamente fr. 4’150.-- per il costo di
riparazione del tetto, mentre non vi sarebbe responsabilità dell’attore per
eventuali altri difetti del fondo, con un saldo di complessivi fr. 29’790.05
oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 26 ottobre 1992 il convenuto si è opposto alla petizione eccependo
preliminarmente la prescrizione della pretesa e la carenza di legittimazione
attiva del procedente.
Nei
rapporti tra le parti farebbe stato unicamente l’atto di cessione del diritto
di compera del 6 marzo 1986, perfettamente ossequiato dal convenuto, di modo
che nulla più sarebbe dovuto all’attore.
Questi
dovrebbe invece rifondere il minor valore conseguente ai difetti dell’immobile,
così come le spese di perizia e quelle del patrocinio preprocessuale, il tutto
per circa fr. 30’000.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale, negando sia gli asseriti difetti e le altre
posizioni di danno, che il proprio obbligo risarcitorio.
Il
convenuto ha in seguito aumentato a fr. 52’740.-- oltre interessi la propria
domanda riconvenzionale, mentre l’attore ha mantenuto le proprie tesi e
richieste.
D. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha dapprima respinto le eccezioni di prescrizione
e carente legittimazione attiva, ed ha in seguito ritenuto che il convenuto
avrebbe effettivamente chiesto all’attore di farsi concedere dai proprietari il
diritto di compera in seguito cedutogli.
Nondimeno,
gli importi richiesti dall’attore sarebbero già stati pagati dal convenuto ad
eccezione dei fr. 1’558.-- relativi agli interessi ipotecari.
Le
pretese del convenuto sarebbero per contro fondate limitatamente ai fr.
4’150.-- riconosciuti dall’attore, dal che, dopo compensazione, la reiezione
della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 2’592.-- oltre
interessi.
E. Con
l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo per la
cessione del diritto di compera e degli altri crediti vantati, non potendo
essere conferito credito alcuno alle ricevute versate in atti dal convenuto.
F. Nelle
osservazioni del 9 luglio 1997 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
ricevuta costituisce la prova documentale dell’avvenuto pagamento di un debito
(Weber, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 88 CO), e secondo la nostra
procedura è mezzo di prova qualificato quando tende alla liberazione del
debitore (art. 200 CPC).
Essa
non crea tuttavia una presunzione assoluta di verità del proprio contenuto (II
CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.), ed è perciò lecito tentare di
distruggerne la forza probatoria con altri mezzi di prova, purché sicuri e
concordanti, allorché si presentino fattispecie in cui nonostante il rilascio
della ricevuta il pagamento non è avvenuto (II CCA 24 marzo 1995 in re
N./M.).
- L’attore
adduce anche in questa sede (appello, punto 6, pag. 8-13) la tesi del mancato
pagamento di fr. 20’000.-- sul prezzo della cessione del diritto di compera,
invocando -in sostanza- il contenuto della convenzione 12 luglio 1985,
denominata “compromesso di compra-vendita” (doc. B), ed in particolare le
scadenze di pagamento ivi indicate, adducendo che la ricevuta 8 novembre 1985
(doc. 29) farebbe fede di un pagamento di fr. 30’000.-- non avvenuto, e
sostenendo che l’ammissione di tale debito risulterebbe dalla corrispondenza
preprocessuale, segnatamente dal doc. G, e dal comportamento dello stesso
convenuto, che prima dell’avvio della causa avrebbe in più occasioni
riconosciuto tale debito.
2.1 Contrariamente
all’opinione dell’attore, il punto di partenza per la disamina della questione
non è la convenzione 12 luglio 1985, manifestamente nulla per vizio di forma (art.
216 CO), ma bensì -come del resto rettamente ritenuto dal Pretore- l’atto
pubblico del 6 marzo 1986 (doc. F) con cui l’attore ha ceduto al convenuto il
diritto di compera, con il che cade anche, come addotto dal Pretore, ogni
eccezione di carenza di legittimazione dell'attore.
In
tale atto (punto 5, fol. 2) si attesta senza possibilità di equivoco che la
parte del prezzo di fr. 50’000.-- da versare in contanti è già stata pagata -non
è in questa sede litigiosa la questione dell’assunzione dell’onere ipotecario-
il che, a non averne dubbi, costituisce ricevuta ai sensi dell’art. 88 CO (II
CCA 22 settembre 1997 in re M. e C./G.), e perciò risultano superate tutte
le contestazioni dell’attore relative a fatti avvenuti in precedenza.
In
effetti, quand’anche si volesse ammettere sulla base dei fatti da lui narrati
(convenzione 12 luglio 1985, pagamento di soli fr. 30’000.-- nonostante il
rilascio di due ricevute per quell’importo) che ancora poco prima della firma
del rogito doc. F sussisteva l’asserito credito di fr. 20’000.--, si dovrebbe comunque
presumere che tale pagamento abbia avuto luogo prima della sottoscrizione
dell’atto.
2.2 Rimane
pertanto da esaminare se da elementi probatori successivi al rilascio da parte
dell’attore della chiara ricevuta di cui all’atto pubblico doc. F si possa
inferire con la necessaria certezza la sussistenza dell’asserito credito.
La
risposta deve essere affermativa sulla scorta della lettera 2 luglio 1986
indirizzata a __________ (doc. G), che all’epoca rappresentava validamente il
convenuto, e che recita:
“Contrariamente a quanto indicato nel rogito n.
1426, vi spettano ancora fr. 20’000.- (essendo stati versati unicamente
fr. 30’000.--) che il signor __________ verserà, come convenuto, per fr.
10’000.- entro il 31.12.1986 e per franchi 10’000.- entro il 31.12.1987.
Con tale
pagamento risulta quindi saldato il prezzo di compra-vendita.”
A
fronte di un’ammissione di debito di tale chiarezza, che esplicitamente confuta
le risultanze dell’atto pubblico, non può in effetti essere condiviso l’apprezzamento
delle prove operato dal Pretore, che a torto ha preferito la tesi dell’avvenuto
integrale pagamento, omettendo di conferire -come è invece giusto in un caso
del genere- importanza decisiva al riscontro probatorio più recente, con il
quale si devono ritenere superate le precedenti risultanze di senso contrario.
A
questa soluzione, a prescindere per un momento dal solo testo delle varie
contrastanti dichiarazioni, non osta nemmeno l’aspetto meramente materiale
afferente ai pretesi pagamenti, non essendoci il tangibile riscontro del fatto
che i denari, ancorché -come rileva il Pretore- prelevati dal convenuto in date
sospette, siano anche visibilmente affluiti nella sfera di disponibilità
dell’attore.
Inoltre,
confrontato con la chiara ammissione dell’avv. __________, il convenuto non ha
tesi difensiva migliore di quella, risibile, di “un evidente errore di
interpretazione nei documenti esaminati dal legale in questione” (risposta,
punto 5a, pag. 6), errore che tuttavia, pur (se esistente) di enorme rilevanza,
non ha ricevuto alcuna smentita immediata, e al quale nelle intenzioni del
convenuto (risposta, ibidem) si vorrebbe aver rimediato con la lettera 3
febbraio 1987 dell’avv. __________ (doc. 2), che ammette un debito di soli fr.
1’558.-- ma non smentisce esplicitamente lo scritto in questione, e con la
lettera 14 giugno 1986 (doc. 7), che è addirittura precedente all’ammissione
decisiva datata 2 luglio 1986 e che è perciò priva di rilevanza in questo
contesto.
- Anche
alle altre pretese dell’attore, eccezion fatta per quella relativa agli
interessi ipotecari, il convenuto può opporre la presunzione dell’avvenuto
pagamento derivante dal rilascio delle due ricevute datate 10 giugno 1986 (doc.
11 e doc. 12), e anche in questo caso il convenuto contesta la fedefacenza
delle quietanze.
Tuttavia,
contrariamente a quanto avvenuto per i fr. 20’000.-- del saldo del prezzo della
cessione del diritto di compera, l’attore, gravato dell’onere della prova, non
è in grado di fornire un elemento di giudizio posteriore al rilascio delle
ricevute della sicura concludenza della predetta lettera doc. G, così che la
sua critica alla valenza delle ricevute contestate (appello, punto 7, pag. 13 e
14) si esaurisce a ben vedere in una generica confutazione fondata su elementi
indiziari, che neppure lontanamente riescono a inficiare la presunzione
dell’avvenuto pagamento insita nei doc. 11 e 12.
Il
giudizio impugnato merita pertanto di essere confermato laddove ammette
l’inesistenza della pretesa dell’attore di complessivi fr. 13’940.05 per i vari
esborsi di cui ai punti 5b, 5c e 5d della petizione.
- Se
ne deve concludere, in parziale accoglimento del gravame, che il convenuto è
debitore dell’attore di fr. 20’000.-- sul prezzo di cessione del diritto di
compera e di fr. 1’558.-- per interessi ipotecari.
Dal
totale di fr. 21’558.-- sono da dedurre i fr. 4’150.-- riconosciuti dal
procedente per i difetti del tetto e perciò il suo credito si riduce a fr.
17’408.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1986, data della messa in mora
doc. H, mentre la domanda riconvenzionale deve essere interamente respinta, con
il che devono ritenersi evase anche le lamentele dell’appellante relative alle
incongruenze del dispositivo del primo giudizio sulle rispettive soccombenze e
le date di decorrenza degli interessi moratori.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 giugno 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 gennaio/16 maggio 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud
è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare ad __________, fr. 17’408.-- oltre interessi al 5% dal 16
luglio 1986.
-
La
tassa di giustizia per l’azione principale di fr. 2’000.-- e le spese, da
anticiparsi dall’attore, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico
del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 700.-- per parte di ripetibili.
-
L’azione
riconvenzionale è respinta.
-
La tassa di giustizia per l’azione riconvenzionale
di fr. 1’350.-- e le spese, comprese quelle di perizia, sono a carico
dell’attore riconvenzionale, che rifonderà al convenuto riconvenzionale fr.
5’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico
del convenuto, che gli rifonderà fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
o;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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