AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.177
Data decisione, Autorità: 21.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00177
Lugano 21 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.76 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 8 gennaio 1993 da
dott. __________ rappr. __________ o
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta a fr. 18’769.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 6/21 maggio 1997 ha accolto per fr. 18’069.45 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’11 giugno 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 1° settembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nella notte tra l’1 e il 2 giugno 1992, a seguito di un violento temporale un imponente platano di almeno 20 metri di altezza sito sul fondo della convenuta si è sradicato ed è caduto, arrecando danni sul fondo dell’attore da lui stimati in fr. 20’000.-- oltre interessi, somma oggetto della presente causa fondata sugli art. 679 CC e art. 41 e segg. CO.
B. La convenuta nel proprio allegato di risposta ha sollevato l’eccezione di forza maggiore per l’eccezionalità del nubifragio e ha comunque sostenuto che esso per la sua intensità avrebbe interrotto ogni nesso di causalità adeguata. Non vi sarebbe inoltre illiceità nel comportamento della convenuta, né vi sarebbe stato un danno dell’ammontare lamentato dall’attore.
Non sarebbero in definitiva adempiuti i presupposti per l’applicazione delle norme invocate dal procedente, così che la sua petizione sarebbe da respingere.
C. L’attore in sede di conclusioni ha ridotto la propria pretesa a fr. 18’769.-- oltre interessi. Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore si è dapprima interrogato sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 679 CC, ma ha lasciato il quesito irrisolto ritenendo che ricorrerebbero le premesse per l’applicazione degli art. 41 e segg. CO, il che l’ha condotto ad accogliere la petizione per fr. 18’069.45 oltre interessi.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa ha nuovamente sottolineato l’eccezionalità dell’evento meteorologico che ha causato lo sradicamento del platano, ed ha ribadito che non vi sarebbero le premesse per l’applicazione dell’art. 679 CC, 41 e segg. e 58 CO, ma in ogni caso, l’ammontare del danno sarebbe da ridurre a fr. 16’743.95.
F. Delle osservazioni 1° settembre 1997 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La violazione dei diritti di vicinato implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio (ICCA 9 maggio 1997 in re M./N., 14 dicembre 1996 in re E./R. e llcc.; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 111 ad art. 679 CC, Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1909 e segg.).
1.1 La particolarità di questa norma risiede nel fatto che essa, seppure non legata all’esistenza di una colpa, affronta il problema della responsabilità dal punto di vista del danneggiante, al quale si imputa di avere trasceso nell’esercizio del diritto di proprietà, e non invece dal punto di vista del sicuramente incolpevole danneggiato (Meier-Hayoz, opera citata, n. 28 ad art. 679 CC).
La conseguenza di questo particolare punto di vista è che il trascendere nell’esercizio del diritto di proprietà può concretizzarsi unicamente per mezzo di un comportamento umano (Steinauer, opera citata, n. 1911; Meier-Hayoz, opera citata, titolo al n. 90 ad art. 679 CC) legato al godimento o allo sfruttamento del fondo (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 679 CC; Steinauer, ibidem).
Eventi legati al solo esplicarsi delle forze della natura non rientrano perciò nel campo di applicazione di questa norma (DTF 93 II 234, 91 II 484; Meier-Hayoz, opera citata, n. 90 ad art. 679 CC), di modo che anche la caduta di un albero, se causata esclusivamente da un fenomeno naturale, non può essere considerata esercizio eccessivo del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC (espliciti per la caduta di un albero: BN, 1988, n. 57, pag. 274 e 275, Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. 1, pag. 460; Steinauer, opera citata, n. 1912), e non è pertanto circostanza atta ad innescare la responsabilità del proprietario del fondo ex art. 679 CC.
1.2 Il comportamento umano costitutivo di eccesso nell’esercizio della proprietà ai sensi della norma non deve tuttavia necessariamente consistere in un’azione positiva legata all’utilizzo del fondo, ma può al contrario essere di principio ravvisabile anche in un’omissione ivi connessa (e non perciò in qualsiasi comportamento passivo), nel caso in cui essa costituisca infrazione ad un obbligo di diligenza che imporrebbe ad un proprietario normalmente diligente di provvedere affinché una situazione potenzialmente pericolosa non abbia a verificarsi (DTF 93 II 234 e 235; Meier-Hayoz, opera citata, n. 91 ad art. 679 CC; Steinauer, opera citata, n. 1912a; contra: Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, opera citata, n. 5 ad art. 679 CC).
In determinati casi potrà tuttavia essere difficile cogliere la sottile differenza che vi è tra “das blosse Bestehenlassen des ausschliesslich durch die Natur geschaffenen Zustandes einer Liegenschaft” (DTF 93 II 235), che non implica la responsabilità del proprietario ex art. 679 CC e non gli impone alcun comportamento protettivo, e l’omissione connessa con l’utilizzo o lo sfruttamento del fondo, che è invece atta ad innescarne la responsabilità.
Il Pretore, pur non traendone conseguenze, ha in effetti accertato che il platano caduto sul fondo dell’attore era parte di un filare di alberi di quel tipo (consid. 2 e 3b), accertamento che la convenuta non ha esplicitamente contestato nel proprio gravame (quanto affermato ai punti 1, pag. 3 e 5.1, pag. 8 dell’appello non esclude infatti l’esistenza di un filare di alberi) e che deve perciò valere per acquisito anche in questa sede.
E’ pacifico -nessuna delle parti sostiene il contrario- che la presenza di un filare di platani è necessariamente riconducibile ad una precedente attività umana, consistente nella messa in opera degli alberi in posizioni stabilite, così da creare l’effetto estetico e funzionale (per esempio in relazione alla posizione del sole o alla direzione del vento) del filare.
Con ciò non si può evidentemente più affermare che si sia in presenza della semplice tolleranza verso quanto casualmente disposto dalla natura, ma si deve al contrario ritenere che vi sia stata una precisa attività del proprietario del fondo connessa all’uso oppure, indipendentemente dal fatto che i platani siano stati piantati da lui, al godimento del medesimo, e pertanto, a determinate condizioni, passibile di rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 679 CC.
La risposta deve essere affermativa.
Infatti, oltre a doversi ammettere che è data la premessa oggettiva costituita dal fatto che il confine del fondo della convenuta è stato oltrepassato a danno dell’attore (Meier-Hayoz, opera citata, n. 83 ad art. 679 CC; Steinauer, opera citata, n. 1915), si deve altresì ritenere che il comportamento della convenuta sia stato lesivo delle regole del diritto di vicinato, avendo questa omesso -in presenza di concreti indizi di pericolo- di intraprendere quanto necessario per scongiurare l’insorgenza di un danno quale quello in questione.
L’istruttoria della causa ha in effetti dimostrato che già prima dell’episodio che ci occupa vi sono state almeno due occasioni in cui la pericolosità dei platani si è manifestata e nelle quali -come rettamente evidenziato dal Pretore- il comportamento della convenuta è stato passivo al di là di qualsiasi buon senso, al punto che in un caso l’attore è stato costretto ad adire la via giudiziaria fino allo stadio dell’emanazione di un decreto esecutivo per ottenere l’abbattimento di un albero secco (doc. F), e nell’altro vi è stato l’intervento della Sezione agricoltura, che ha constatato la presenza di almeno tre platani colpiti da grave malattia (doc. C).
Confrontata con simili situazioni, la convenuta invece di assumere atteggiamenti contrari alla buona fede -solo così può definirsi l’attitudine di chi sottoscrive una transazione giudiziale (atto III) per poi costringere la controparte a svolgere l’intera procedura esecutiva civile per ottenerne il rispetto- avrebbe dovuto porsi concretamente il problema costituito dall’evidente pericolosità dei suoi platani, ed agire conseguentemente.
A mente di questa Camera, i chiari e recenti segnali d’allarme provenienti da altri alberi del medesimo genere avrebbero dovuto indurre la convenuta non solo ad immediate verifiche, ma anche -onde scongiurare il pericolo per i vicini- alla decisione di ricondurre l’altezza dei platani ad una misura tale da non potere nuocere ai vicini.
Avere omesso qualsivoglia intervento costituisce pertanto, nelle descritte circostanze, esercizio trascendente del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC.
Né può essere ammesso che il nesso di causalità adeguata si sia interrotto in conseguenza della forza del vento nella notte in questione, non costituendo affatto raffiche di vento di circa 70 km/h (risposta peritale n. 3) fenomeno di eccezionale ed imprevedibile intensità.
Stante la suddetta violazione dell’art. 679 CC, la convenuta non può ragionevolmente affermare, seppure con riferimento agli art. 41 e segg. CO, che non vi sia stata illiceità nel suo comportamento, mentre privo di oggetto risulta il gravame laddove tende alla dimostrazione del fatto che non vi sarebbe colpa da parte della convenuta, non essendo questa un requisito per l’accoglimento dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del proprietario.
Quo all’ammontare del danno, l’appellante sostiene che esso ammonterebbe a fr. 16’743.95 e non ai fr. 18’069.45 riconosciuti dal Pretore (punto 8, pag. 14 e 15).
La prima censura concerne la perizia __________, della quale il Pretore ha in qualche misura tenuto conto (consid. 3a, pag. 4), che la convenuta considera “inservibile”, senza però fornire spiegazione alcuna per siffatta opinione, che non può pertanto essere seguita.
In secondo luogo la convenuta lamenta le discrepanze tra gli accertamenti contenuti nel rapporto di constatazione doc. A e le risultanze peritali, senza però considerare che detto rapporto è stato allestito con l’esplicita riserva dell’indicazione di ulteriori danni una volta allontanato il platano, e che pertanto non aveva affatto la pretesa di indicare esaustivamente gli oggetti danneggiati. E’ perciò a giusta ragione che il Pretore ha risolto le discrepanze dando la preferenza alle risultanze della perizia giudiziaria, che non può di conseguenza essere seriamente contestata.
E’ infine infondato il rilievo concernente l’asserito addebito nell’ammontare del danno del costo della perizia, essendosi il Pretore avveduto dell’errore e avendo egli di conseguenza dedotto l’importo in questione (consid. 3a, pag. 4).
Ne deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 giugno 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster