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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.181
Data decisione, Autorità:
12.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00181
Lugano
12 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.20
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 agosto 1995
da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale è stata chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di
Fr. 250’000.- oltre interessi e spese e che il Pretore, con sentenza 20 maggio
1997, ha integralmente accolto.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di appello 16 giugno 1997, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione mentre la
controparte, con osservazioni 18 agosto 1997, postula la reiezione
dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore sostiene di
aver versato al convenuto l’importo di Fr. 250’000.- a valere quale mutuo e ne
pretende la restituzione;
che il convenuto, il quale
ammette di aver ricevuto quell’importo, nega che la sua causale fosse un prestito
e fa risalire quel pagamento ad un contratto di costituzione di diritto di
compera da lui concesso alla ditta __________, della quale l’attore è
direttore, e riguardante un suo terreno da costruzione in territorio del comune
di __________;
che il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha ritenuto, sulla base degli atti di istruttoria, che
l’importo versato fosse realmente un mutuo concesso al convenuto il quale,
stante la formale disdetta, è tenuto a restituirlo;
che delle argomentazioni
dell’appellante e della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi;
che la tesi del mutuo
appare a questa Camera piuttosto discutibile di fronte a risultanze documentali
che propendono invece per un pagamento avvenuto a dipendenza della costituzione
del diritto di compera;
che possono confortare
tale conclusione il fatto che l’assegno per i Fr. 250’000.- rilasciato dal
__________ viene consegnato lo stesso giorno della costituzione del diritto di
compera quando viene pure consegnato altro assegno, sempre rilasciato dal
__________ con numero di serie immediatamente successivo al precedente, per
l’importo di Fr. 300’000.- a pagamento di una parte del prezzo del diritto di
compera; il fatto che l’importo di Fr. 300’000.- risulta contabilizzato in
entrata su di un conto di __________ presso la __________ mentre quello di Fr.
250’000.- è stato incassato in contanti allo sportello; il fatto che le
__________, con lettera 9 giugno 1994 (doc. 1), chiedono a __________stante la
risoluzione del contratto di costituzione del diritto di compera per la mancata
concessione della licenza di costruzione, la restituzione, non solo
dell’importo di Fr. 300’000.- ma anche di quello di Fr. 250’000.- indicandolo,
espressamente, quale ulteriore acconto ricevuto dal convenuto;
che tuttavia è inutile
approfondire la questione della qualifica giuridica di quel versamento perché,
in qualsiasi delle due soluzioni prospettate, __________ dev’essere obbligato a
rifondere l’importo a __________ che glielo ha versato, incontestabilmente, con
fondi propri (cfr. doc. B);
che se è un mutuo la
sentenza del Pretore dovrebbe essere confermata oltre che nelle motivazioni
anche nelle evidenti conseguenze di cui al dispositivo;
che se, invece, è il
pagamento di un acconto sul prezzo del diritto di compera va restituito perché
il contratto non si è realizzato e, a maggior ragione, se quel contratto fosse
nullo per simulazione del prezzo (cfr. DTF 98 II 23) e quindi il
pagamento avvenuto senza causa valida;
che l’appello dev’essere
così respinto e le spese caricate all’appellante soccombente,
Per i quali motivi
visti, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 16 giugno
1997 __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d’appello consistenti in.
-tassa di giustizia Fr. 1’450.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr. 1’500.-
già anticipati
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 2’000.- per ripetibili.
- Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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