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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.186
Data decisione, Autorità: 26.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00186
Lugano 26 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. SF.97.00101 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 5 maggio 1997 da
tutti rappr. da __________
contro
che il Segretario Assessore, con decreto 11 giugno 1997, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione degli istanti l’appartamento di 3 locali al II piano interno nr. __________, nello stabile sito a __________ in Via __________;
appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 23 giugno 1997, chiede di poter rimanere nell’appartamento, promettendo che non vi saranno più ritardi nel pagamento della pigione, o in subordine che gli venga concesso il tempo necessario per trovare un nuovo appartamento;
appello corredato di una domanda di effetto sospensivo che non viene evasa a dipendenza della presente decisione sul merito;
in virtù dell’art. 313bis CPC
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 11 giugno 1997 il Segretario Assessore, rilevando che al rapporto di locazione era stato regolarmente posto fine per il 30 aprile 1997 in applicazione dell’art. 257d CO (mora del conduttore) con la disdetta 27 marzo 1997 e che l’ente locato non era stato riconsegnato entro quel termine, ha senz’altro accolto l’istanza e decretato lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 3 locali al II piano interno nr. __________nello stabile sito a __________ in Via __________;
che con l’appello in esame il convenuto non contesta che nel caso concreto il pagamento della pigione sia avvenuto in ritardo, ma si giustifica facendo riferimento ai suoi frequenti ricoveri in ospedale per motivi di salute in conseguenza di uno stato depressivo, facendo comunque notare che in 7 anni di permanenza avrebbe sempre pagato regolarmente l’affitto; chiede pertanto di poter rimanere nell’appartamento, assicurando che non vi saranno più ritardi nel pagamento della pigione, oppure che gli venga concesso il tempo necessario per trovare un altro alloggio confacente alla sua situazione economica; il tutto, appellandosi alla clemenza di questa Camera;
che giusta l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;
che i motivi addotti dall’appellante non possono comportare la riforma del primo giudizio, in quanto non criticano l’avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto, per altro correttamente esposti dal giudice di prime cure;
che, innanzitutto, l’argomentazione secondo cui il ritardo nel pagamento della pigione sarebbe stato causato da una sua assenza in ospedale, non sollevata davanti al Segretario Assessore, è irricevibile in questa sede, trattandosi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC); la circostanza, in ogni caso, non è stata minimamente provata;
che egli, inoltre, abbia regolarmente provveduto durante i 7 anni di permanenza nell’ente locato al pagamento della pigione, non giustifica parimenti una riforma del primo giudizio, il pagamento della pigione essendo il corrispettivo dovuto al locatore per la concessione dell’ente locato;
che in tali circostanze, pur tenendo conto dello stato di salute e dei problemi economici asseriti del convenuto (circostanze, per altro esposte per la prima volta, e quindi irritualmente, in sede di appello), non vi è alcun valido motivo per respingere la richiesta di sfratto;
che la sua conclamata disponibilità a pagare regolarmente le pigioni future non muta questo stato di fatto;
che nemmeno la richiesta formulata in via subordinata, volta all’ottenimento del tempo necessario per la ricerca di un nuovo alloggio confacente alla sua situazione economica, può essere accolta, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re G. SA/ D.);
che con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi una nuova sistemazione, mentre eccezionalmente l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta; Droit du bail, n. 3/1991 n. 29; IICCA 14 ottobre 1996 in re G. SA/D.);
che, nel caso concreto, il convenuto ha tuttavia già beneficiato di termini sufficienti per la ricerca di un nuovo appartamento e per abbandonare i locali (la disdetta essendo datata 27 marzo 1997, con effetto dal 30 aprile 1997) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;
che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto;
che, per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA);
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia
L’appello 23 giugno 1997 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dall’appellante, restano a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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