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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.188
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00188
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.211 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 27 febbraio 1991 da
rappr. da: avv. __________
contro
__________ rappr. da: st.leg. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’000.-- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 maggio 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 giugno 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 6’000.-- oltre accessori;
Mentre l’attrice con osservazioni del 27 agosto 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nel 1989 ha appaltato all’attrice la fornitura e la messa in opera di un ascensore idraulico per un’abitazione unifamiliare contro una mercede di fr. 36’000.--, pagata dalla committente solo in misura di fr. 24’000.--, dal che la presente causa per il saldo di fr. 12’000.-- oltre interessi.
B. La convenuta nella risposta del 22 aprile 1991 si è opposta alla petizione, adducendo la difettosità dell’opera fornita, conseguente al fatto che l’attrice ha omesso di segnalare che l’impresa di costruzione aveva eseguito la tromba dell’ascensore non a piombo, difetto visibile ad occhio nudo.
L’attrice dopo la tempestiva segnalazione di tale difetto avrebbe tentato la sua correzione, ma senza ottenere risultato.
Stante il difetto, l’attrice sarebbe tenuta al risarcimento del danno e a lasciarsi imputare la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO, con il che nulla le sarebbe dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha rilevato che la difettosità dell’ascensore sarebbe dovuta alle manchevolezze dell’opera precedentemente fornita dall’impresa di costruzioni. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l’attrice l’avrebbe informata del difetto, ricevendone l’indicazione di posare comunque l’ascensore allineandolo alla porta d’entrata superiore.
L’appaltatrice non potrebbe di conseguenza essere ritenuta responsabile per il difetto, e perciò la petizione sarebbe da accogliere.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 6’000.-- oltre interessi.
L’avviso della difettosità della tromba dell’ascensore sarebbe stato dato dall’attrice ad un capocantiere, persona non abilitata, secondo la dottrina, alla ricezione di simili avvisi, mentre la committente si sarebbe accorta da sola del difetto in una fase avanzata dei lavori di posa dell’ascensore.
Mancando l’avviso di cui all’art. 365 cpv. 3 CO, l’attrice dovrebbe rispondere delle conseguenze del difetto, ovvero dei costi di riparazione del difetto, quantificati in fr. 6’000.-- dal perito.
E. Delle osservazioni 27 agosto 1997 dell’attrice, che conclude per la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Dall’esame degli atti, ed in particolare della perizia giudiziaria, si rileva che la fornitura dell’opera complessiva costituita da un ascensore funzionante tecnicamente e correttamente inserito dal profilo estetico nel contesto della casa in questione richiedeva il concorso dell’impresa di costruzioni, preposta alla costruzione del vano, della ditta attrice, responsabile della fornitura e posa dell’ascensore, del falegname, addetto alla rifinitura estetica mediante la posa di stipiti in legno, ed evidentemente della direzione lavori, incaricata del coordinamento e della sorveglianza dei vari artigiani.
Di queste persone, l’unica ad avere lavorato secondo le regole dell’arte è indubbiamente stata l’attrice, la quale ha fornito un apparecchio perfettamente funzionante e si è adoperata per ridurre al minimo le conseguenze dei grossolani errori commessi dal capomastro nella costruzione della tromba dell’ascensore, tanto che il perito afferma che il problema residuo è unicamente di natura estetica (risposta 6, pag. 3).
Tale problema residuo avrebbe potuto (e dovuto) essere risolto dal falegname, che se avesse eseguito un lavoro di rifinitura più curato avrebbe notevolmente migliorato e perfino trovato soluzione al problema estetico (perizia, risposta 7, pag. 4).
Non va inoltre dimenticata la manifesta responsabilità della direzione dei lavori, imputabile alla convenuta, che ha omesso di rilevare e di far correggere prima dell’arrivo della ditta attrice i vizi di costruzione della tromba dell’ascensore, che la stessa convenuta afferma essere gravi e accertabili anche da un profano (risposta, punto 9, pag. 4).
Tale argomentazione, senza che nemmeno occorra esaminarne il fondamento, è comunque destituita da rilevanza alcuna per il semplice motivo che, a ben vedere, il lamentato difetto di fr. 6’000.-- non riguarda affatto l’opera dell’attrice ma bensì quella del falegname che, come afferma il perito, ha omesso di dedicare la necessaria cura alla rifinitura del suo lavoro, cosa che avrebbe permesso la soddisfacente soluzione del problema estetico, peraltro causato da deficienze altrui e non da errori dell’attrice.
Non può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 giugno 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 250.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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