AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.189
Data decisione, Autorità: 20.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.97.00189
Lugano 20 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00223 (già 1'906) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 9 maggio 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 600’000.- oltre interessi ed il conseguente mantenimento dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano nonché di far ordine alla convenuta di restituire il vaglia cambiario 14 ottobre 1993 con la comminatoria di cui all’art. 292 CPS;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 11 giugno 1997, ha integralmente respinto;
appellante l’attore con atto di appello 30 giugno 1997, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre, rimasta nel frattempo in sospeso il procedimento, con osservazioni 7 settembre 1999 la convenuta postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 26 gennaio 1994, in forza di un vaglia cambiario giratole dal beneficiario ____________________ la __________ ha fatto spiccare nei confronti di __________ il PE n. __________dell’UE di Lugano per un importo di fr. 600’000.- oltre interessi.
L’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria, dal che la causa che qui ci occupa.
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto il disconoscimento del debito e il conseguente mantenimento dell’opposizione interposta al PE nonché di far ordine alla __________ di restituirgli il vaglia.
Dopo aver preliminarmente osservato che la girata a favore della convenuta era in realtà avvenuta unicamente a titolo fiduciario, egli ha dichiarato che il debito garantito dal vaglia cambiario, ovvero l’utile di fr. 500’000.- a favore di __________ derivante dalla vendita nel giugno 1991 di 2’400 azioni della __________, da parte della __________ (in seguito detta: __________) -società vicino a __________ - alla __________ (in seguito detta: __________) -società vicina all’attore- sarebbe già stato estinto nell’ottobre 1992 (doc. L), per cui la garanzia non aveva più motivo d’essere; egli nell’occasione avrebbe tuttavia omesso di chiedere la restituzione del titolo, che __________ in seguito avrebbe girato alla convenuta.
C. Con la risposta la convenuta si è opposta alla petizione.
Contestata l’esistenza di una girata a titolo fiduciario, essa osserva che, diversamente da quanto indicato dalla controparte, il vaglia era stato in realtà rilasciato in relazione ad un altro affare, e meglio a garanzia di un mutuo di complessivi fr. 900’000.- che __________ nel 1990 aveva concesso in due tranches, una di fr. 600’000.- e una di fr. 300’000.-, alla __________ (in seguito detta: __________) per il tramite della __________ (in seguito detta: __________), società entrambe vicine all’attore: tale importo sarebbe tuttora insoluto.
D. Il Pretore, con la querelata sentenza, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che la girata, formalmente piena, era in realtà avvenuta per incasso ed ha di conseguenza concluso che l’attore poteva senz’altro opporre alla convenuta tutte le eccezioni che egli aveva nei confronti del girante (art. 1008 CO). Nel merito egli ha per contro preferito, considerandola sufficientemente provata, la versione dei fatti fornita dalla convenuta circa l’esistenza di un prestito di fr. 600’000.-: non avendo l’attore provato l’estinzione del prestito in questione, la petizione non poteva trovare accoglimento.
E. Con l’appello l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione.
L’appellante censura il fatto che il Pretore non abbia esaminato quale rapporto contrattuale fosse alla base del vaglia, né se esso sussistesse ancora al momento dell’esecuzione, prima di doversi chinare sulle eccezioni liberatorie, la cui disamina non era dunque più necessaria. Avesse agito correttamente, il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la fondatezza della versione fornita dall’attore, mentre quella di controparte, del tutto priva di fondamento, non poteva assolutamente entrare in linea di conto.
F. Delle osservazioni con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Anche in assenza di una limitazione delle eccezioni ex art. 1007 CO nei confronti del girante -ciò che è il caso nella fattispecie, essendo pacifico a questo stadio della lite che la girata, pur formalmente piena, in realtà era avvenuta solo per incasso (art. 1008 CO)- esso costituisce ed incorpora (pur sempre) un riconoscimento di debito (Meier-Hayoz/Von der Crone, op. cit., § 5 n. 70 e n. 186).
Secondo l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”, atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare l’ammissione di un’obbligazione (IICCA 2 maggio 1995 in re O./A., 16 maggio 1995 in re G. AG/B., 4 dicembre 1997 in re M./P.G., 11 maggio 1999 in re M. SA/S.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, N. 3 e 5 ad art. 17 CO).
L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. ed., 1993, p. 145).
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (IICCA 15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994 in re P. SA/M.; Amonn, op. cit., p. 147).
La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons. 4a): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla o perenta; il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G., concernente per altro proprio il qui attore).
Spettava al contrario a lui provare l’esistenza di eventuali impedimenti alla sua esigibilità (sentenza ICCTF citata).
Nel caso concreto l’unica eccezione invalidante sollevata dall’attore è quella relativa all’estinzione del debito per intervenuto pagamento. La prova di tale eccezione non è stata tuttavia portata.
4.1 Se anche si volesse per ipotesi seguire la tesi fattuale dell’attore e con ciò ammettere che il vaglia sia stato emesso in relazione alla vendita delle azioni __________ di cui al doc. G e H -la circostanza non è stata invero sufficientemente provata, non risultando da alcun documento agli atti, mentre l’unica teste che sembra accreditare tale versione dei fatti (la teste __________) ha iniziato ad occuparsi degli affari dell’attore solo in un’epoca successiva e meglio a far tempo dal 1993, per cui è evidente e del resto la stessa lo ammette a chiare lettere che essa possa unicamente riportare quanto le è stato riferito dallo stesso attore, dal che la totale irrilevanza sulla particolare questione della sua testimonianza (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 90; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 11 agosto 1995 in re V./C., 21 luglio 1997 in re M./P., 26 agosto 1997 in re S./B., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 11 novembre 1998 in re S./A.)- è incontestato che a tutt’oggi il relativo prezzo di vendita non è stato ancora completamente saldato, essendovi ancora uno scoperto di fr. 750’000.- (cfr. doc. O, petizione p. 7, replica p. 5), per cui la garanzia non ha ancora perso il suo scopo; in ogni caso non è stato per nulla provato che l’utile di fr. 500’000.- a favore di __________, fosse effettivamente stato pattuito e garantito con quel vaglia cambiario -entrambe le circostanze sono invero rimaste allo stadio di puro parlato, essendo per altro anomalo il fatto che a fronte di un debito di fr. 500’000.- sia stata fornita una garanzia di fr. 100’000.- più alta-, gli sia poi stato effettivamente pagato: il doc. L attesta in effetti unicamente l’addebito di fr. 500’000.- sul conto di __________ in conseguenza di un bonifico a __________ e non a __________, mentre non è stato provato chi abbia apposto a mano sul doc. L l’indicazione “a favore __________ ”, né tanto meno se in esecuzione a tale indicazione quel denaro sia poi effettivamente stato versato (o riversato) a quest’ultimo.
4.2 Per il resto, non è necessario verificare se, come asserito dalla convenuta, il vaglia cambiario sia stato emesso in relazione all’affare __________ /__________, e meglio (così espressamente il teste __________; cfr. pure la testimonianza __________, che parla per l’appunto di un prestito di tale importo) in relazione al primo prestito di fr. 600’000.- (doc. 3). L’attore non ha in effetti asserito, prima ancora che dimostrato, che in tale ipotesi quel prestito sarebbe stato estinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 giugno 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 7’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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