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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.195
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00195
Lugano
10 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.20
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6
febbraio 1997 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo
di Fr. 431’900.- oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1987.
Ed ora
sull’appello 8 luglio 1997 dell’attore nei confronti della sentenza 17 giugno
1997 del Pretore che, giudicando in via preliminare, ha respinto l’azione per
carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
- Il
2 settembre 1984 le parti hanno sottoscritto un accordo del seguente tenore:
“1. Nach 100%tigem Erwerb der Aktien der
“__________ in __________ durch Herrn __________ erhält Herr __________n das
Recht und Auftrag, die sich in der Gesellschaft befindende Liegenschaft,
bestehend aus 35 Appartements und 22 Garagen, zu verkaufen.
a) Einen
gesonderten Verkaufsauftrag, indem die Konditionen aufgeführt sind, wird vom
Beauftragten unterbreitet.
- Es
wird vereinbart, dass nach dem Verkauf aller Einheiten (35 App., 22 Garagen)
die Gesellschaft “__________ liquidiert wird.
a) Nach
der Liquidation der Gesellschaft ist innert sechs Wochen Abrechnung zu stellen.
- Die
erzielte Gewinne werden nach Abzug sämtlicher Kosten (inklusiv Steuern) je zu
50% an die Vertragspartner aufgeteilt.
a) Für
die Gewinnsteuern hat jeder Partner selbst Sorge zu tragen.”
(doc.
B e doc. 4)
Il 28 settembre 1984
__________ ha acquistato la totalità delle azioni della __________ (doc. 3).
Il 29 settembre 1984 la
____________________rappresentata dal suo presidente __________, ha conferito
mandato esclusivo a __________ di vendere gli appartamenti ed i garages di sua
proprietà. L’incarico era valido sino al 31 dicembre 1985 e la provvigione di
vendita riconosciuta all’attore pari al 10% (doc. 2). L’attore ha provveduto a
vendere diversi appartamenti e garages ricevendo la pattuita indennità di
mediazione.
- Con la petizione che
ci occupa __________, argomentando che __________ aveva deciso per motivi
fiscali di non più vendere i restanti appartamenti e garages, chiede
l’adempimento della pattuizione del 2 settembre 1984 e quindi il pagamento del
50% dell’utile netto che sarebbe stato conseguito con la liquidazione.
Il convenuto si è opposto
alla domanda osservando in particolare che il contratto di mediazione conferito
dalla __________ successivamente all’accordo tra le parti aveva annullato e
sostituito quest’ultimo e di conseguenza qualsiasi pretesa andava eventualmente
formulata nei confronti della società e non nei suoi che risultava così privo
di legittimazione passiva.
- Il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva
del convenuto argomentando che il secondo e successivo accordo con la
__________ A, riguardando lo stesso oggetto di quello precedente, ha sostituito
quest’ultimo non potendosi ritenere che, per la stessa attività, siano stati
conclusi due contratti di mediazione diversi che avrebbero continuato a valere
entrambi.
Delle argomentazioni
dell’appellante che chiede la reiezione dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva e la continuazione del merito della lite così come di
quelle contrarie del convenuto, proposte con osservazioni 18 settembre 1997, si
dirà, per quanto necessario, nel seguito dell’esposizione.
- L’appello è fondato
e la sentenza del primo giudice dev’essere riformata nel senso di respingere
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Il Pretore ha ritenuto che
il secondo accordo, tra attore e società, doveva necessariamente sostituire il
primo, tra attore e convenuto, perché entrambi riguardavano lo stesso incarico
di mediazione e di conseguenza l’attore più non poteva far valere pretese nei
confronti del convenuto. Il ragionamento poteva essere condiviso se __________ avesse chiesto delle provvigioni per
mediazione poiché effettivamente il mandato in tal senso gli è stato conferito
dalla , il cui azionista e amministratore , con tale
incarico, non ha fatto altro che concretizzare, una volta acquisite le azioni,
l’impegno assunto al punto 1 del primo accordo. Ma con la petizione di causa
__________ fa valere il suo diritto ad
ottenere il 50% dell’utile di liquidazione della __________ ossia chiede l’adempimento dei punti 2 e 3
della convenzione del 2 settembre 1984 che appaiono, senza necessità di alcuna
interpretazione, diversi ed indipendenti dal mandato di mediazione che, nella
sua stesura definitiva, non vi fa riferimento né ve ne doveva fare poiché
l’accordo sulla distribuzione dell’utile riguardava l’azionista () e
chi pretende avergli sottoposto l’affare () e non poteva interessare
la società la quale invece era l’unica legittimata a conferire il mandato di
vendita.
La pretesa dell’attore
riferita all’utile non poteva e non può essere diretta che contro __________ unica persona che si è impegnata in quel
senso; fosse anche stato annullato quell’accordo, come sembra pretendere il
convenuto, la sua legittimazione passiva non sarebbe ugualmente venuta meno. Il
convenuto ha posto in discussione un falso problema di legittimazione, seguito
erroneamente dal Pretore, quando invece il tutto si riferisce alla persistenza
di un accordo rispettivamente all’adempimento delle condizioni per renderlo
eseguibile.
- L’incarto va così
ritornato al Pretore affinché prosegua nella causa decidendo sull’ammissibilità
delle prove offerte dalle parti che, oltre all’udienza preliminare limitata
all’eccezione di legittimazione, già hanno, in previsione della sua reiezione,
compiuto l’incombente processuale di udienza preliminare sul merito (cfr.
verbale udienza 3 giugno 1997).
Tasse. spese, e ripetibili
sono a carico del convenuto ed appellato, interamente soccombente sul tema
dell’eccezione da lui proposta. Per quanto riguarda la prima sede si tiene
conto che l’attore non era rappresentato da un patrocinatore e di conseguenza
le ripetibili sono commisurate unicamente al suo incomodo.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 luglio
1987 __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 giugno 1997 è così
riformata:
- L’eccezione
di carenza di legittimazione passiva del
convenuto
è respinta.
- Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 1’000.- sono a carico del
convenuto il quale rifonderà all’attore Fr. 500.- per ripetibili.
II. La tassa di
giustizia della procedura di appello in Fr. 500.- e le spese in Fr. 50.-
(totale Fr. 550.-), da anticiparsi dall’appellante, e per esso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria dallo Stato, sono a carico della parte appellata la
quale rifonderà inoltre a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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