AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.196
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00196
Lugano 10 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.290 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 novembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. ____________________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’990.85 oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 giugno 1997 ha accolto per fr. 1’412.50 oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 luglio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 19 settembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 16 giugno 1994 il veicolo __________ dell’attore ha preso fuoco in territorio di __________.
Ritenendo che ciò sia avvenuto in conseguenza di un’errata riparazione effettuata qualche mese prima dalla convenuta, con la presente causa l’attore chiede il risarcimento del danno subito e costituito da fr. 3’000.-- per perdita di guadagno nel periodo di inabilità al lavoro conseguito all’intossicazione da fumo patita in occasione dell’incendio, fr. 907.50 per le riparazioni di carrozzeria, fr. 200.-- per il prestito di gomme, fr. 305.-- per la pulizia del veicolo e lo smontaggio del serbatoio, fr. 628.35 per altri interventi di carrozzeria, fr. 5’750.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo, fr. 200.-- per la perizia privata e fr. 1’000.-- per il patrocinio preprocessuale, il tutto per fr. 11’990.85 oltre interessi, somma oggetto della petizione.
B. Con la risposta del 22 gennaio 1996 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia la propria responsabilità per l’incendio della vettura dell’attore che il fondamento delle posizioni di danno da lui fatte valere.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’incendio del veicolo dell’attore sarebbe conseguente all’errata esecuzione dei lavori di riparazione eseguiti alla fine del 1993 dalla convenuta, che sarebbe perciò di principio tenuta alla riparazione gratuita e al risarcimento del danno.
Sarebbero pertanto da accogliere le pretese di fr. 907.50 per riparazioni di carrozzeria di cui al doc. M, di fr. 200.-- per la perizia privata e di fr. 305.-- per la pulizia del veicolo, mentre infondate sarebbero tutte le altre richieste dell’attrice: i fr. 628.35 di cui alla fattura della __________ riguarderebbero asseriti difetti della riparazione gratuita del veicolo, effettuata dalla __________, ma tali difetti non sarebbero stati dimostrati, e la loro notifica sarebbe stata tardiva; i fr. 5’750.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo non sarebbero dovuti per il fatto che l’attore non avrebbe provato che il veicolo danneggiato gli occorreva per scopi professionali e per il fatto che tale veicolo sarebbe stato impiegato per troppo tempo; i fr. 200.-- per il nolo gomme non risulterebbero riguardare questa fattispecie; i fr. 3’000.-- per perdita di guadagno non sarebbero dovuti in assenza della prova della necessaria causalità tra l’incapacità al lavoro e l’incendio della vettura; i fr. 1’000.-- per il patrocinio preprocessuale avrebbero infine costituito spesa non necessaria.
Dal che l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 1’412.50 oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente la petizione- e di quelle della resistente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha respinto questa richiesta dell’attore, risultante dal preventivo 24 marzo 1995 (doc. P) e dalla fattura 16 novembre 1995 della __________ (richiamo II) per il motivo che non vi sarebbe la prova che la riparazione effettuata dalla __________, che con i lavori in questione si voleva correggere, è stata incompleta, e per la tardività della notifica dei pretesi difetti della riparazione gratuita (consid. 8, pag. 10 e 11).
Sulla questione della pretesa tardività della notifica della difettosità dei lavori di riparazione la decisione del Pretore non può essere seguita, non potendosi per principio tutelare, già solo dal profilo della buona fede, l’atteggiamento di quella parte (non è comunque il caso della convenuta) che dapprima promette la riparazione gratuita, ed in seguito, non riuscendoci, si prevale della tardività della denuncia della di lei inadempienza.
Si deve perciò di regola escludere che dopo una prima tempestiva notifica di difetti il committente sia obbligato, sotto comminatoria di perenzione, ad una nuova tempestiva notifica dei difetti della riparazione gratuita, essendo in tal caso, sempre però entro i limiti della buona fede, l’inadempienza dell’appaltatore nel rimediare ai difetti notificati prevalente sull’eventuale ritardo del committente nel denunciare la difettosità della riparazione (II CCA 14 novembre 1996 in re B./G.).
Merita invece ampia conferma la decisione di non ritenere provato che la vettura dell’attore dopo la riparazione gratuita presentasse ancora dei difetti riconducibili all’incendio.
Infatti, ad istruttoria esperita, la tesi dell’attore secondo cui la riparazione effettuata dalla __________ sarebbe stata lacunosa risulta verosimile quanto quella della convenuta secondo cui la vettura sarebbe stata correttamente riparata: il teste __________ riferisce unicamente dell’avvenuta esecuzione dei lavori di cui al preventivo doc. P, senza però esprimersi in alcun modo sulla natura dell’intervento eseguito, così che non si può capire se, ed eventualmente in quale misura, si sia trattato di opere connesse con il principio di incendio della vettura e/o con i lavori di riparazione fatti eseguire dalla convenuta.
A ciò si deve inoltre aggiungere che quand’anche la convenuta non avesse correttamente eseguito i lavori di riparazione, l’attore non era per questo solo motivo autorizzato a rivolgersi a terzi addebitandone il costo alla convenuta, ma doveva semmai mettere in mora la resistente con l’assegnazione di un termine per la completazione o la correzione dei lavori di riparazione (II CCA 14 novembre 1996 citata).
Non avendo agito in tal senso, l’attore parte da una posizione giuridicamente non sostenibile, ed inoltre deve sopportare le conseguenze delle suddette carenze probatorie.
Il giudizio impugnato ha disatteso la richiesta ritenendo che il leso non avesse provato la necessità del trasporto di animali vivi e l’attitudine allo scopo del veicolo danneggiato. Egli non avrebbe inoltre provato l’impossibilità di provvedervi con gli altri veicoli a lui intestati, mentre la durata del nolo sarebbe stata eccessiva e l’importo esposto avrebbe compreso anche la remunerazione del conducente (consid. 10, pag. 12).
A fronte di queste pertinenti motivazioni, l’appellante si è limitato all’apodittica affermazione della verità della sua tesi circa l’asserita necessità del veicolo danneggiato per il traino, ritenuto indispensabile per l’esercizio della propria attività, e riguardo l’inidoneità degli altri suoi veicoli ad assolvere questa funzione.
A non averne dubbi, ciò è ben lungi dal costituire valida argomentazione ai fini di un appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 3 e 20), ma comunque è rimasto inimpugnato il giusto rilievo del primo giudice, secondo cui il diritto al nolo di un veicolo sostitutivo, il cosiddetto fermo tecnico, ha dei precisi limiti temporali che si estendono, secondo le circostanze, fino ad un massimo di 10-15 giorni (Rep. 1976, pag. 43; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R.), di modo che la pretesa dell’attore, quand’anche fondata (ma non è il caso), avrebbe potuto trovare accoglienza solo per tale periodo, ovvero solo per i fr. 200.-- di cui al trasporto del 20 giugno, e forse per i fr. 200.-- del trasporto del 27 giugno 1994 (doc. Q).
Il Pretore ha ritenuto che questa posizione di danno non fosse in relazione con l’incendio del veicolo dell’attore, il quale sostiene l’opinione contraria per il motivo che i doc. H e U contemplerebbero questa voce (appello, punto 3, pag. 7).
L’argomentazione non è pertinente: il doc. H è una proposta di liquidazione, oltretutto rifiutata dall’attore, dell’assicuratrice RC della convenuta, e come tale non è sicuramente vincolante per la convenuta o altrimenti fedefacente circa l’esistenza del danno, il doc. U costituisce l’espressione dell’opinione del perito privato che, in assenza di qualsivoglia motivazione circa la necessità dell’intervento -dai danni menzionati dal doc. B non si può affatto concludere per la necessità di prendere a nolo dei copertoni- non può essere senz’altro accettata da questa Camera.
Anche in questo caso è perciò da confermare il giudizio di reiezione del Pretore.
La pretesa è stata respinta dal Pretore per il motivo che egli non ha ritenuto convincente la prova fornita dall’attore circa la propria incapacità di lavoro e costituita dal certificato medico doc. I.
A fronte delle argomentazioni dell’appellante, che si limita ad appigliarsi al tenore letterale del documento, le perplessità manifestate dal primo giudice sono fatte proprie anche da questa Camera, pur considerata la nota e consolidata giurisprudenza sulla fedefacenza, in linea di principio, di un certificato medico (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 3; II CCA 3 marzo 1993 in re F./E. AG, 13 luglio 1992 in re P./C.).
Si deve infatti rilevare che il certificato in questione è stato rilasciato a tre mesi di distanza dalla data dell’incendio “ad uso assicurativo”, il che non è evidentemente il caso in questa procedura.
Pur non potendosi pensare che un certificato “ad uso assicurativo” possa divergere nel contenuto da uno rilasciato ad altri scopi, la dicitura impiegata conduce a ritenere che l’asserita perdita di guadagno sia stata presa a carico da un’assicurazione.
A parte ciò, il certificato non indica se e in quali occasioni l’attore sarebbe stato visitato dal medico e non convince neppure per la genericità dell’indicazione di un “malessere generale”, che significa tutto e niente, ma che a prima vista non sembra in relazione con l’asserita intossicazione da fumo (petizione, pag. 4) causata dal principio di incendio, che oltretutto per quanto visibile dagli atti e per i modesti danni arrecati al veicolo non sembra a prima vista essere stato di intensità tale da rendere il conducente inabile al lavoro per ben due settimane.
Come giustamente osservato dal Pretore, queste perplessità erano da fugare con l’audizione del medico quale testimone. L’attore non ha ritenuto di farvi capo e deve perciò sopportare la conseguenza della lacunosità delle prove da lui fornite, senza che in questo caso si possa ravvisare nella decisione del Pretore contraria alle sue tesi una violazione dell’ampio margine di apprezzamento di cui egli gode nella valutazione delle prove (art. 90 CPC).
E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che quand’anche il certificato medico fosse stato ritenuto convincente, dalla prova di una teorica incapacità al lavoro non si potrebbe ancora concludere per l’esistenza concreta dell’asserita perdita di guadagno.
Da un tale certificato si poteva infatti eventualmente (ma non in questo caso) ritenere che un lavoratore dipendente avrebbe avuto sufficiente giustificazione per assentarsi dal lavoro per due settimane, il che però non significa ancora che un lavoratore indipendente confrontato con un “malessere generale” si sarebbe parimenti astenuto dal lavoro.
In altre parole, in presenza di un siffatto certificato medico, l’attore avrebbe dovuto suffragare l’asserita perdita di guadagno non già con un riscontro teorico circa i suoi guadagni durante due settimane (cfr. la notifica di tassazione doc. L), ma con la concreta evidenza, risultante dalla contabilità del periodo in questione, che nulla era stato incassato a seguito della chiusura dell’esercizio causata dall’inabilità al lavoro del titolare.
In difetto di tali riscontri, bene ha fatto il Pretore a disattendere la pretesa.
Il Pretore non ha accordato il richiesto importo ritenendo che in concreto il patrocinio preprocessuale non sarebbe stato utile.
La decisione è ineccepibile.
Le generiche critiche dell’appellante (punto 5, pag. 8-10) non sono in effetti dirette contro il principio secondo cui il patrocinio preprocessuale deve essere necessario, utile e appropriato, e in questo caso è di meridiana evidenza che da una parte la fattispecie non era di complessità tale da imporre a persona capace di gestire commercio indipendente di far capo ad un legale per formulare correttamente le proprie pretese (II CCA 7 maggio 1997 in re C./P.), e che d’altra parte non è stato di utilità alcuna un patrocinio volto alla formulazione e alla discussione preprocessuale di pretese infondate o esagerate, a parte forse lo scopo di fungere da mezzo di pressione sulla controparte non rappresentata, il che è però ininfluente ai fini della risarcibilità della pretesa (II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.).
Ne deve seguire la reiezione del gravame, chiaramente infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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