AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.2
Data decisione, Autorità: 28.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00002
Lugano 28 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.87 (inc. n. 2466) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione 17 aprile 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido alla riparazione gratuita dell’abitazione di cui al fondo n. __________di __________ e al risarcimento dei danni, quantificati in sede di replica in fr. 31’097.--, importo ridotto a fr. 24’569.-- in sede di conclusioni;
Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 ottobre/26 novembre 1996 ha accolto, ordinando ai convenuti l’esecuzione a loro spese di tutta una serie di lavori di riparazione e condannandoli al pagamento di fr. 24’569.--;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 2 gennaio 1997 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la pretesa di risarcimento danni;
Mentre l’attore con osservazioni del 31 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di appalto del 28 giugno 1989 i convenuti si sono impegnati contro una mercede di fr. 392’730.-- a costruire una casa unifamiliare sul fondo n. __________di __________, venduto all’attore dal convenuto __________
B. A seguito di difetti della costruzione, localizzati in particolare nelle opere di isolazione ed impermeabilizzazione, l’attore con la petizione ha chiesto la condanna dei convenuti alla riparazione gratuita della casa e al risarcimento del danno derivatogli dai difetti, senza tuttavia precisare in petizione la natura del danno e la sua entità, ma preannunciandone la quantificazione in sede di conclusioni, dopo l’assunzione della prova peritale (pag. 9).
Nella risposta del 4 novembre 1992 i convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando, sul tema del danno, che esso sarebbe conseguente al rifiuto dell’attore delle riparazioni dell’opera da loro proposte, e che esso non sarebbe inoltre stato provato e quantificato.
In replica (pag. 9 e 10) l’attore ha precisato che il danno sarebbe costituito da spese di tinteggio per fr. 2’800.--, dal mancato guadagno per canoni di locazione e spese accessorie per fr. 26’260.-- e dai costi di un intervento provvisorio di impermeabilizzazione per mezzo di silicone per fr. 2’037.--, il tutto per fr. 31’097.--.
Queste richieste sono state contestate dai convenuti nella duplica del 14 giugno 1993.
Con le conclusioni (pag. 6) l’attore, ferma restando la pretesa riparatoria, ha ridotto la richiesta di risarcimento a fr. 24’569.--, di cui fr. 19’000.-- per la mancata locazione di un appartamento dal giugno 1992 al marzo 1993, fr. 732.-- di spese legali causate dal litigio con i precedenti inquilini e fr. 2’800.-- e 2’037.-- per i predetti interventi di riparazione.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle norme sul contratto di appalto, ha accertato l’esistenza di difetti dell’opera per i quali sarebbe data la responsabilità dei convenuti, ed ha perciò ammesso sia la richiesta di riparazione gratuita, che quella di risarcimento danni così come formulata dall’attore con le conclusioni.
D. Con l’appello i convenuti postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la pretesa risarcitoria di fr. 24’569.--, in quanto il danno non sarebbe provato, non vi sarebbe nesso causale adeguato con i difetti dell’opera ed essi sarebbero esenti da colpe.
Sulla pretesa per mancata locazione, l’attore avrebbe concluso una transazione svantaggiosa con gli inquilini, accettando senza motivo la rescissione del contratto di locazione valido fino al 30 settembre 1995 dal momento che la casa era abitabile o che comunque l’attore aveva rifiutato a torto le proposte riparazioni.
Il danno sarebbe perciò in definitiva ascrivibile allo stesso attore, che non potrebbe di conseguenza rivalersi sui convenuti. Nulla sarebbe inoltre stato fatto per limitare il danno, avendo l’attore in particolare omesso di cercare dei nuovi inquilini in sostituzione di quelli partenti.
Anche il risarcimento delle spese legali di fr. 732.-- non potrebbe essere riconosciuto, poiché tali spese non sarebbero state necessarie se l’attore avesse accettato gli interventi proposti dai convenuti oppure se egli avesse eliminato le macchie di umidità, eventualmente con addebito delle relative spese.
L’importo di fr. 3’000.-- relativo alla restituzione della cauzione agli inquilini non sarebbe dovuto in quanto somma che comunque andava resa ai conduttori, mentre i fr. 2’037.-- dei lavori di siliconatura non sarebbero da risarcire per il motivo che la fattura è intestata ad una terza persona, e per il fatto che non vi sarebbe la prova peritale della necessità dell’intervento e del suo costo.
E. Delle osservazioni 31 gennaio 1997 dell’attore, che conclude per la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’accettazione di questa parte della sentenza implica però necessariamente anche l’ammissione degli accertamenti di fatto sui quali si fonda tale decisione del Pretore, segnatamente, nel caso di specie, l’accertamento della difettosità dell’opera e dell’inadeguatezza delle proposte di riparazione formulate dai convenuti (consid. 5), circostanze che del resto non vengono seriamente messe in discussione nel gravame.
2.1 I convenuti asseriscono che l’attore avrebbe accettato senza alcun valido motivo la rescissione del contratto di locazione, accettando così una transazione svantaggiosa.
La tesi è ai limiti del temerario.
Stante l’esistenza di gravi difetti dell’ente locato, ampiamente documentati dalle perizie in atti, è in effetti perfettamente inutile invocare una lettera scritta dallo stesso convenuto __________ (doc. CC) per tentare di dimostrare che la casa era abitabile e non vi erano pertanto gli estremi per i conduttori per recedere dal contratto ex art. 258 CO (appello, pag. 3).
Vero è in effetti l’esatto contrario, e bene hanno fatto i conduttori __________ a rifiutare di entrare in un appartamento con evidenti segni di gravi infiltrazioni, in assenza (non per sua colpa) della volontà del locatore di eliminare immediatamente il difetto.
Con una simile premessa ha senza dubbio costituito soluzione vantaggiosa per l’attore quella di annullare gli effetti del contratto senza dovere pagare risarcimenti di sorta ai mancati inquilini, che di principio avrebbero invece potuto chiedere il risarcimento almeno delle spese per la recinzione e per il corrimano (cfr. le fatture annesse ad doc. DD).
2.2 Del pari infondato è il rimprovero di non avere intrapreso nulla per limitare il danno, in particolare per non avere cercato un nuovo inquilino.
E’ in effetti di meridiana evidenza che il perdurare dei difetti rendeva impossibile l’immediata stipulazione di un altro contratto di locazione, dato che l’attore sarebbe nuovamente stato confrontato con giustificate lamentele per la difettosità dell’appartamento.
2.3 Addirittura ai limiti della ricevibilità è invece il tentativo di addebitare all’attore la responsabilità della mancata locazione per il fatto che egli avrebbe rifiutato gli interventi di riparazione offerti dai convenuti.
Come si è già detto (consid. 1), i convenuti hanno di fatto accettato l’accertamento pretorile dell’inadeguatezza delle soluzioni da loro proposte, e in ogni caso nulla hanno addotto in questa sede per difenderle.
Ne consegue che il rifiuto da parte dell’attore di tali riparazioni era del tutto giustificato, e lo stesso non può pertanto essergli opposto con successo per sottrarsi alle sue richieste risarcitorie.
Non può che seguirne l’integrale conferma della pretesa.
La contestazione di questa pretesa si fonda unicamente sull’errata argomentazione secondo cui l’attore dovrebbe sopportare le conseguenze del suo rifiuto di accettare le riparazioni proposte dai convenuti (appello, punto 5, pag. 3).
Stante l’inconsistenza dell’argomentazione (cfr. il consid. 2.3), la pretesa non può che essere confermata appieno.
Gli appellanti sollevano inconferenti contestazioni in proposito, senza tuttavia avvedersi che l’attore non ha mai postulato la loro condanna al pagamento di questa somma e che il Pretore non li ha di conseguenza condannati alla sua rifusione.
I convenuti nel gravame sollevano per la prima volta la censura secondo cui la somma, corrispondente all’importo della fattura 5 agosto 1992 dell’impresa di pittura __________ (doc. II), non sarebbe dovuta per il motivo che la fattura è intestata ad una terza persona.
L’eccezione è di conseguenza irricevibile per motivi processuali (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), ma comunque infondata, non costituendo la sola intestazione di una fattura la prova certa della titolarità del rapporto contrattuale nella persona dell’intestatario (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), e potendosi dedurre nella specie che la fattura pur se inviata a __________, era in realtà destinata all’attore, cugino del __________ e proprietario delle facciate sulle quali l’artigiano ha eseguito l’opera.
Infondate sono anche le altre critiche dei convenuti alla decisione del Pretore di accogliere questa pretesa. L’esistenza di fessurazioni e fughe nella muratura esterna è infatti stata accertata dalla perizia del febbraio 1993, che le menziona a più riprese (p. es. risposta 3). Ciò premesso, stante il rifiuto dei convenuti di procedere ad interventi adeguati, l’attore poteva in buona fede chiedere ad un artigiano un intervento palliativo di siliconatura della facciate, sicuramente atto a rallentare le infiltrazioni e, di conseguenza, a limitare i danni all’interno della casa.
E’ vero che la perizia non si esprime sui costi di un simile intervento palliativo, ma d’altra parte le generiche contestazioni sollevate dai convenuti con la duplica (pag. 2) riguardavano il danno in quanto tale, e non la sua quantificazione. Difatti essi non hanno mai esplicitamente affermato che la fatturazione dell’artigiano interpellato sarebbe stata eccessiva o che egli non avrebbe effettuato le prestazioni fatturate.
Ne consegue che, stante l’accertamento peritale dell’esigenza del risanamento -ovvero, in definitiva, dell’esistenza del danno- ben poteva il Pretore aggiudicare all’attore il costo dell’intervento palliativo senza eccedere il proprio potere di apprezzamento nella valutazione delle prove offertegli.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I convenuti in solido rifonderanno all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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